CASS
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 40695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40695 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN IA DE IS SE NI AR LO TU SA LE SENTENZA Sui ricorsi proposti da: DI SE nato in [...] il [...] DI IP nato in [...] il [...] inoltre: La OC NC avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR LO TU;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC AT, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili: lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. FRANCO PUZZO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite con memoria difensiva di replica alle conclusioni del Pubblico ministero. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 13/01/2025, per quanto qui di interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 01/02/2024, che ha condannato RD IU e RD PP alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto in concorso (art. 110, 640, 81 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RD IU e RD PP, con due distinti atti dal contenuto sovrapponibile, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla valutazione degli elementi probatori che dimostrerebbero la piena consapevolezza in capo ai ricorrenti del sequestro, soprattutto considerata la intervenuta assoluzione della sorella RD Graziella;
la dichiarazione resa in udienza dal RD IU è stata ritenuto Penale Sent. Sez. 2 Num. 40695 Anno 2025 Presidente: VE GIOVAN Relatore: LO TU AR Data Udienza: 29/10/2025 sintomo di consapevolezza della presenza del sequestro;
il provvedimento è inoltre viziato quanto alla interpretazione della visura catastale prodotta dal RD IU alla udienza del 05/10/2023; tale visura catastale è stata definita inspiegabile nel suo contenuto anche se non si chiarisce bene perché; la difesa ha inoltre rilevato come non possa assumere rilievo la affermazione della Corte di appello, sotto il profilo soggettivo, secondo la quale sarebbe stata più affidabile una informazione diretta sulle sorti del sequestro che il ricorrente aveva subito insieme al fratello;
tale affermazione non prova il dolo, evidenziando un atteggiamento negligente o imprudente;
la Corte di appello ha ritenuto, con deduzione presuntiva, che i ricorrenti avrebbero dovuto sapere dell’esistenza del sequestro preventivo per il solo fatto di essere stati, in passato, coinvolti nel procedimento da cui il vincolo derivava, estendendo tra l’altro in modo automatico al RD PP le considerazioni spese per il fratello IU.
2.2.Vizio della motivazione perché apparente e incongrua e violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva;
la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado senza fornire una autonoma valutazione, semplicemente richiamando la sussistenza di precedenti penali 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4.La difesa ha depositato memorie con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e non consentiti. Le censure possono essere trattate congiuntamente attesa la loro totale sovrapponibilità.
2.In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente la valutazione dei giudici di merito è del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. E’ opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermati anche dal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sulla presenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna, temi anch’essi molto rilevanti nella valutazione dei numerosi motivi proposti.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini 2 assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).
2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.).
3.Ciò premesso, si deve rilevare come il primo motivo di ricorso non sia consentito, atteso il suo carattere del tutto reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello;
il motivo, difatti, si caratterizza per una considerazione parcellizzata dell’esito della istruttoria dibattimentale, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello, con logica e persuasiva motivazione, ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente, sottolineando in modo specifico ed argomentato la portata risolutiva della documentazione acquisita, la anteriorità del sequestro del quale erano stati destinatari i ricorrenti nell’ambito di procedimento penale a carico degli stessi, la regolare trascrizione dello stesso, oltre alla piena credibilità delle dichiarazioni della persona offesa che ha ricostruito in modo puntuale e specifico l’andamento della trattativa e le 3 condotte poste in essere dai ricorrenti (credibilità non contestata in alcun modo in questa sede dai ricorrenti), così ricostruendo specificamente la piena intenzionalità della condotta, correlata alla conoscenza e consapevolezza inequivoca della presenza di un vincolo sul bene oggetto del contratto di preliminare nell’ambito del quale veniva invece affermata la piena disponibilità del bene promesso in vendita. Con tale complessiva ricostruzione i ricorrenti non si confrontano.
4.Anche il secondo motivo, oltre che totalmente generico nella sua formulazione (non confrontandosi con il complesso delle argomentazioni del giudice di appello, conformi a quelle spese dal giudice di primo grado), non è consentito perché totalmente reiterativo. Anche in questo caso si omette il confronto con la considerazione della Corte di appello, che ricostruisce la accresciuta pericolosità da riferire ai ricorrenti anche tenuto conto dei plurimi precedenti penali agli stessi riferibili, con conseguente prognosi positiva nel senso della indicativa rilevanza della nuova condotta quanto alla accresciuta pericolosità dei ricorrenti;
in tal senso si deve osservare che è stata evidenziata la progressione criminosa, la tipologia dei reati commessi in precedenza, tutti elementi estremamente significativi e indicativi del consolidarsi della maggiore pericolosità (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839-01; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato;
Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi;
Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta;
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena;
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli). La memoria depositata, a carattere conclusivo, non aggiunge ulteriori elementi in senso risolutivo rispetto ai motivi di ricorso appena esaminati.
5.In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR LO TU GIOVAN VE 4
udita la relazione svolta dal Consigliere AR LO TU;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC AT, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili: lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. FRANCO PUZZO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite con memoria difensiva di replica alle conclusioni del Pubblico ministero. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 13/01/2025, per quanto qui di interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 01/02/2024, che ha condannato RD IU e RD PP alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto in concorso (art. 110, 640, 81 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RD IU e RD PP, con due distinti atti dal contenuto sovrapponibile, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla valutazione degli elementi probatori che dimostrerebbero la piena consapevolezza in capo ai ricorrenti del sequestro, soprattutto considerata la intervenuta assoluzione della sorella RD Graziella;
la dichiarazione resa in udienza dal RD IU è stata ritenuto Penale Sent. Sez. 2 Num. 40695 Anno 2025 Presidente: VE GIOVAN Relatore: LO TU AR Data Udienza: 29/10/2025 sintomo di consapevolezza della presenza del sequestro;
il provvedimento è inoltre viziato quanto alla interpretazione della visura catastale prodotta dal RD IU alla udienza del 05/10/2023; tale visura catastale è stata definita inspiegabile nel suo contenuto anche se non si chiarisce bene perché; la difesa ha inoltre rilevato come non possa assumere rilievo la affermazione della Corte di appello, sotto il profilo soggettivo, secondo la quale sarebbe stata più affidabile una informazione diretta sulle sorti del sequestro che il ricorrente aveva subito insieme al fratello;
tale affermazione non prova il dolo, evidenziando un atteggiamento negligente o imprudente;
la Corte di appello ha ritenuto, con deduzione presuntiva, che i ricorrenti avrebbero dovuto sapere dell’esistenza del sequestro preventivo per il solo fatto di essere stati, in passato, coinvolti nel procedimento da cui il vincolo derivava, estendendo tra l’altro in modo automatico al RD PP le considerazioni spese per il fratello IU.
2.2.Vizio della motivazione perché apparente e incongrua e violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva;
la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado senza fornire una autonoma valutazione, semplicemente richiamando la sussistenza di precedenti penali 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4.La difesa ha depositato memorie con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e non consentiti. Le censure possono essere trattate congiuntamente attesa la loro totale sovrapponibilità.
2.In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente la valutazione dei giudici di merito è del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. E’ opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermati anche dal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sulla presenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna, temi anch’essi molto rilevanti nella valutazione dei numerosi motivi proposti.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini 2 assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).
2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.).
3.Ciò premesso, si deve rilevare come il primo motivo di ricorso non sia consentito, atteso il suo carattere del tutto reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello;
il motivo, difatti, si caratterizza per una considerazione parcellizzata dell’esito della istruttoria dibattimentale, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello, con logica e persuasiva motivazione, ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente, sottolineando in modo specifico ed argomentato la portata risolutiva della documentazione acquisita, la anteriorità del sequestro del quale erano stati destinatari i ricorrenti nell’ambito di procedimento penale a carico degli stessi, la regolare trascrizione dello stesso, oltre alla piena credibilità delle dichiarazioni della persona offesa che ha ricostruito in modo puntuale e specifico l’andamento della trattativa e le 3 condotte poste in essere dai ricorrenti (credibilità non contestata in alcun modo in questa sede dai ricorrenti), così ricostruendo specificamente la piena intenzionalità della condotta, correlata alla conoscenza e consapevolezza inequivoca della presenza di un vincolo sul bene oggetto del contratto di preliminare nell’ambito del quale veniva invece affermata la piena disponibilità del bene promesso in vendita. Con tale complessiva ricostruzione i ricorrenti non si confrontano.
4.Anche il secondo motivo, oltre che totalmente generico nella sua formulazione (non confrontandosi con il complesso delle argomentazioni del giudice di appello, conformi a quelle spese dal giudice di primo grado), non è consentito perché totalmente reiterativo. Anche in questo caso si omette il confronto con la considerazione della Corte di appello, che ricostruisce la accresciuta pericolosità da riferire ai ricorrenti anche tenuto conto dei plurimi precedenti penali agli stessi riferibili, con conseguente prognosi positiva nel senso della indicativa rilevanza della nuova condotta quanto alla accresciuta pericolosità dei ricorrenti;
in tal senso si deve osservare che è stata evidenziata la progressione criminosa, la tipologia dei reati commessi in precedenza, tutti elementi estremamente significativi e indicativi del consolidarsi della maggiore pericolosità (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839-01; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato;
Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi;
Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta;
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena;
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli). La memoria depositata, a carattere conclusivo, non aggiunge ulteriori elementi in senso risolutivo rispetto ai motivi di ricorso appena esaminati.
5.In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR LO TU GIOVAN VE 4