Articolo 19 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 17 bisArticolo 22
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20 gennaio 1987
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1 gennaio 2015
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2 marzo 2024
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1 maggio 2024
Art. 19. Acquisizioni istruttorie 1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facolta' di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo.
2. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo.
3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici, nonche' con enti ((del Terzo settore)) , istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita' e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di ((contratti pubblici,)) per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
Entrata in vigore il 1 maggio 2024
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