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20 gennaio 1987
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2 marzo 2024
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1 maggio 2024
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Art. 19. Acquisizioni istruttorie 1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facolta' di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo.
2. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo.
3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici, nonche' con enti ((del Terzo settore)) , istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita' e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di ((contratti pubblici,)) per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
2. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo.
3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici, nonche' con enti ((del Terzo settore)) , istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita' e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di ((contratti pubblici,)) per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/06/2018, n. 350Provvedimento: […] Costoro, a sostegno della legittimità degli incarichi di consulenza, richiamano le medesime considerazioni fin qui svolte, oltreché il comma 4 del già menzionato art. 19 della legge n. 936/1986. […] Mentre, per gli incarichi di consulenza, il potere di conferirli spettava al presidente (ex art. 19 comma 4 della legge n. 936/1986): risultando devoluto presidenza solo un parere non vincolante. […]Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- art. 19 legge 936/1986·
- danno erariale·
- art. 10 regolamento CNEL·
- appalti di servizi·
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- prescrizione·
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- art. 108 c.g.c.·
- rivalutazione monetaria·
- spese di giustizia·
- incarichi di consulenza