Articolo 6 della Legge 11 giugno 1974, n. 252
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 luglio 1974
Art. 6.
I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme.
In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 9 luglio 1974