TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/02/2026, n. 2129
TAR
Decreto cautelare 16 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che la figura del massofisioterapista non rientri tra le professioni sanitarie ma debba essere considerato un operatore di interesse sanitario, privo di autonomia professionale e con formazione di rango inferiore. Pertanto, non può aprire autonomamente uno studio professionale né utilizzare dispositivi medici in modo autonomo.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea e principi amministrativi

    La qualificazione come 'operatore di interesse sanitario' piuttosto che 'professione sanitaria' non ha risvolti sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito UE. Inoltre, la normativa ha tutelato l'affidamento di coloro che avevano maturato esperienza professionale, consentendo loro di continuare l'attività, ma senza conferire la qualifica di 'professione sanitaria'.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per violazione normativa europea e principi generali

    La normativa, pur non essendo sempre stata chiarissima, ha tutelato l'affidamento dei professionisti con esperienza, consentendo loro di continuare l'attività, ma non ha mai ingenerato la convinzione che l'attività fosse assurta a 'professione sanitaria'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/02/2026, n. 2129
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2129
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo