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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9703/2022
T R A
, COD. FISC. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, COD. FISC. , rappresentati e difesi dall' Avv.
[...] CodiceFiscale_2
IA AL ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari- Carbonara alla via
Ospedale di Venere n. 55
- ATTORI –
E
, COD. FISC. , e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
, COD. FISC. , rappresentati e difesi dall'Avv. Emilia
[...] CodiceFiscale_4
OM ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Rodolfo Redi n. 5
- CONVENUTI –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.05.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti: PER GLI ATTORI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G.: 12303/2021
del Tribunale di Bari, in ordine ai danni lamentati da parte attrice, condannare parte convenuta alla corresponsione delle somme così come determinate dal CTU, Ing nell'elaborato peritale (€ Per_1
7.200,00 oltre IVA nonché €.2006,70 per onorari del CTU ed €.800,00 per onorari CTP); con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di causa sia riguardanti il giudizio di ATP che il presente...”
PER I CONVENUTI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accogliere le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ponendo a carico degli attori - tenuto conto della reiterata indiscussa volontà di definizione bonaria della presente controversia da parte dei convenuti - le spese e i compensi relativi al giudizio per accertamento tecnico preventivo, nonché le spese di CTU. Con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio…” ( dalla comparsa di risposta ) “…prendere atto della disponibilità dei convenuti ad eseguire con proprie maestranze le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi nell'immobile di proprietà dei sigg. e , interessato dai danni Parte_1 Parte_2
lamentati e condivisi dagli sitanti, e disporre che i lavori vengano eseguiti a cura e spese degli stessi;
accertare dichiarare che l'importo dovuto dai sigg. – , odierni convenuti, a titolo di CP_1 CP_2
risarcimento dei danni è pari ad € 5.195,77; per l'effetto, tenuto conto del comportamento dei convenuti,
caratterizzato dalla reiterata indiscussa volontà di definizione bonaria, compensare tutte le spese di lite e,
di conseguenza, porre a carico di parte attrice le spese di CTU;
in via di eccezione riconvenzionale, in ogni caso, ridurre la pretesa di parte attrice, ricalcolando le somme eventualmente dovute ai convenuti sulla base delle opere elencate in parte narrativa a vantaggio di parte attrice, quantificandole in €
3.195,77, derivante da € 5.195, 77 (somma dovuta a titolo di risarcimento danni) - € 2.000,00, (a titolo di opere eseguite a vantaggio degli attori) ovvero quell'altra somma maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia nel corso dell'istruttoria del presente giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 03.08.2022, i sig.ri e convenivano in giudizio i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
per ivi sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate. Deducevano che con ricorso del 30.09.2021
pag. 2/6 avevano introdotto A.T.P. ( N.R.G. 12303/2021 Tribunale di Bari ) nei confronti degli odierni convenuti per fare accertare le cause degli ingenti danni presenti su tutta la parete della loro proprietà, confinante con quella dei convenuti, danni che avevano interessato il vano cucina, il vano di accesso alla zona tavernetta nonché il vano stanzetta;
che in particolare: 1) nel vano stanzetta era presente un foro derivato dalla rimozione delle putrelle e di una lesione verticale causata dalle vibrazioni dei martelli pneumatici;
2)
nella muratura portante del vano tecnico e del vano cucina fenomeni di fessurazione e rottura a parete,
con possibile cedimento delle mattonelle della cucina e caduta di pensili;
3) fessurazioni del muro di confine estese all'intradosso del solaio, che erano emerse in concomitanza delle aperture di tracce del detto muro di confine nel quale erano state inglobate tubazioni idriche di diversa natura e spessore;
5)
distacco di pitturazione sul prospetto principale dell'immobile degli attori in corrispondenza di Via
Umberto, I, n.176, causato dalla manomissione del cavo elettrico esistente;
scollatura della guaina del terrazzo dovuta alla posa su di essa delle casseformi per il cordolo realizzato dai convenuti;
che il CTU,
Ing. , in data 23.06.22 aveva depositato l'elaborato peritale ove aveva asserito che: ”senza Persona_2
alcun dubbio…tutti i danni lamentati sono stati causati dall'attività di ristrutturazione svolta all'interno del locale commerciale di proprietà , che hanno interessato il muro in comune, come nel caso CP_1
specifico, spesso determinano alterazioni dello stato di conservazione dello stesso creando danni in genere solo di carattere estetico/funzionale ai comproprietari. In particolare: a) la creazione di un foro nella camera “vano stanzetta” adiacente il piccolo vano scala collegante l'abitazione con la sottostante tavernetta è stato determinato dalla rimozione delle putrelle durante i lavori di ristrutturazione che componevano l'originario solaio di copertura;
b) sempre la rimozione di travi metalliche e/o altri CP_1
elementi costituenti il solaio metallico smontato hanno provocato le lesioni determinatesi lungo tutta la muratura in comune dalla cameretta alla cucina;
c) il distacco delle piastrelle del rivestimento in cucina è
stato innescato dalle infiltrazioni di acque meteoriche, determinatesi durante i giorni in cui il locale adiacente, per motivi organizzativi del cantiere è rimasto privo di copertura e/o dell'impermeabilizzazione del nuovo solaio;
d) il distacco di pitturazione sul prospetto comune tra le parti, su Via Umberto I, è stato determinato dal parziale distacco della linea Enel fissata sul prospetto in parola;
e) il distacco di parte della guaina del terrazzo è avvenuto per il montaggio sullo stesso di piani di lavoro (piccola Pt_1
impalcatura, castelletto e/o scale) per consentire di realizzare i lavori relativi all'immobile Lerario-De
pag. 3/6 (muro di chiusura vano tecnico, muretto d'attico)”; che nel medesimo elaborato peritale, l'Ing CP_2
aveva evidenziato che “non vi è alcun dubbio che le attività lavorative di ristrutturazione Per_1
dell'immobile del resistente sono state la causa dei fenomeni verificatesi in casa dell'attore. Le attività
lavorative, infatti, hanno interessato i muri in comune tra le due abitazioni determinando fenomeni di disturbo e di modifica del loro stato, con formazione di lesioni visibili e aperture di veri e propri buchi nella muratura, dove erano inserite le travi metalliche del vecchio solaio di copertura, sostituito,
dell'immobile del resistente”; che il CTU aveva concluso il suo elaborato valutando quale importo complessivo delle opere stimate la somma di €.7.200,00 oltre IVA, come per legge oltre oneri tecnici;
che il CTP, Ach. condividendo la stessa relazione tecnica, aveva offerto al CTU delle osservazioni CP_3
in merito alla quantificazione dei danni in considerazione, a suo dire, della vetustà e dello stato manutentivo dell'immobile per cui è causa determinandone un importo pari ad €.5.195,77 oltre IVA;
che in risposta a tali osservazioni l'Ing. aveva precisato che: 1) “nella prima osservazione l'arch. Per_1
ritiene non valutabile come danno la somma a corpo di 400,00 €, quantificata in c.t.u., per la CP_3
nuova pitturazione della facciata dell'immobile su v. Umberto I, n. 178. Ci si stupisce in Pt_1
considerazione del fatto che la facciata del è stata totalmente riverniciata durante i lavori del locale Pt_1
di parte , proprio a seguito alla rimozione dei cavi elettrici Enel, il tutto come facilmente CP_1
rinvenibile dal confronto della foto nella c.t.p. dell'arch. la foto tratta dallo scrivente su google- CP_3
earth, dalla quale si evincono, tra l'altro, i lavori in corso di . 2) Anche la seconda osservazione del CP_1
c.t.p. sembra forzata nel tentativo di ridurre, volutamente, l'entità dei danni arrecati. Il distacco di guaina riscontrato, la cui riparazione è stata valutata in 400,00€, è 'casualmente' avvenuto solo nella zona dove l'impresa del ha posto i cavalletti per raggiungere la sommità del costruendo volume tecnico, CP_1
privo di intonaco, e oggetto di spostamento della canalina, per la raccolta delle acque meteoriche, mal posata. Si conferma, pertanto fermamente, l'importo complessivo delle opere stimate, come risulta dal computo metrico, ammonta a 7.134,93, che si arrotondano in 7.200,00€ oltre I.V.A., come per legge, oltre onorari professionali…”; che in data 23.06.22 il Presidente, Dott. , aveva emesso decreto di Pt_3
pagamento del dovuto a favore del consulente tecnico per un importo complessivo di €.2.006,70 che gli odierni attori avevano corrisposto a mezzo bonifico bancario, come documentato. Si costituivano i convenuti concludendo come innanzi riportato. Eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della pag. 4/6 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
deducevano poi di avere tentato in più
occasioni di transigere la controversia aderendo poi, anche alla proposta transattiva formulata dal C.T.U.,
ma non accolta dagli attori, che al contrario non avevano in alcun modo collaborato ad una definizione bonaria della controversia;
contestavano le risultanze della C.T.U. chiedendone la rinnovazione. Nel
corso del giudizio era disposta ed espletata, senza esiti, la negoziazione assistita, erano espletati gli interrogatori formali degli attori ed era escusso il teste . Ritenuta matura per la Testimone_1
decisione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La presente controversia deve essere definita sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale eseguito in sede di
A.T.P. dall'ing. , frutto di approfondita analisi e pienamente condivisibile in quanto esente da Per_1
vizi logici e procedimentali, che può pertanto essere fatto proprio dal giudicante. Nel suo elaborato l'ing.
ha anche compiutamente risposto alle osservazioni del consulente di parte convenuta che la Per_1
stessa ha riproposto nel presente giudizio. L'istruttoria ulteriore non ha offerto elementi per discostarsi dalle valutazioni del C.T.U. Irrilevante la circostanza che il lastrico solare fosse utilizzato dagli attori per sciorinare i panni atteso che da un lato non è dimostrato che la guaina preesistente non fosse di tipo calpestabile ( il teste esprime una sua mera valutazione, peraltro in termini solo probabilistici ), CP_3
d'altro canto la presenza delle lesioni al confine del muro di confine e nel luogo dove erano stati eseguiti i lavori aveva già indotto il C.T.U. ad escludere diverse cause del fenomeno. Infondata è anche la richiesta di compensare parte del credito degli attori con un importo pari alla metà delle spese sostenute dai convenuti per realizzare una ringhiera di divisione sopra il muretto di confine tra i due lastrici solari. Parte
convenuta non ha infatti dimostrato che tale realizzazione corrispondesse ad un interesse comune delle parti, né che fosse stata sollecitata dagli attori, né che vi fosse un accordo tra le parti per dividerne le spese. È al contrario emerso che di fronte alla volontà espressa dai convenuti di elevare il muro di confine tra i due lastrici ed alla contestazione degli attori che tale opera avrebbe diminuito la luminosità del loro lucernaio gli attori semplicemente autorizzarono il convenuto a realizzare la ringhiera al posto del muro (
e quindi ad eseguire quell'opera sul bene comune ), senza assumersi alcun onere di spesa non essendo l'opera essenziale e non corrispondendo ad alcun proprio specifico interesse. Era infatti onere dei richiedenti dimostrare la fondatezza delle proprie pretese. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea.
Alcun rilevo hanno le osservazioni dei convenuti circa il mancato esito positivo delle trattative di pag. 5/6 componimento della controversia, atteso che la domanda è risultata fondata nella sua interezza. Devono
pertanto condannarsi i convenuti al pagamneto della somma di €. 7.200,00 oltre oneri di legge, nei confronti degli attori ed a titolo di risarcimento dei danni subiti e come da domanda. Non risulta provata la corresponsione di un onorario al C.T.P. per cui la relativa domanda va rigettata. Non vi sono ragioni per disporre che le opere necessarie al ripristino vengano eseguite direttamente dai convenuti in favore degli attori come richiesto dagli stessi convenuti in citazione. Vanno poi poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese della C.T.U espletata in corso di A.T.P. ed avendo parte attrice documentalmente dimostrato di averle anticipate all'ing. , deve essere condannata parte convenuta al relativo Per_1
pagamento in favore degli attori. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e così provvede:
[...] Controparte_2
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori ed a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €. 7.200,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della C.T.U. espletata in sede di A.T.P. e condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle stesse in favore degli attori che le avevano anticipate al
C.T.U., e quindi al pagamento in favore degli attori dell'importo di €. 2.006,70;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle altre spese processuali delle due fasi del giudizio che liquida in €. 4.200,00 di cui €. 400,00 per spese oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e Cap come per legge.
Bari, 06.10.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9703/2022
T R A
, COD. FISC. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, COD. FISC. , rappresentati e difesi dall' Avv.
[...] CodiceFiscale_2
IA AL ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari- Carbonara alla via
Ospedale di Venere n. 55
- ATTORI –
E
, COD. FISC. , e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
, COD. FISC. , rappresentati e difesi dall'Avv. Emilia
[...] CodiceFiscale_4
OM ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Rodolfo Redi n. 5
- CONVENUTI –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.05.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti: PER GLI ATTORI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G.: 12303/2021
del Tribunale di Bari, in ordine ai danni lamentati da parte attrice, condannare parte convenuta alla corresponsione delle somme così come determinate dal CTU, Ing nell'elaborato peritale (€ Per_1
7.200,00 oltre IVA nonché €.2006,70 per onorari del CTU ed €.800,00 per onorari CTP); con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di causa sia riguardanti il giudizio di ATP che il presente...”
PER I CONVENUTI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accogliere le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ponendo a carico degli attori - tenuto conto della reiterata indiscussa volontà di definizione bonaria della presente controversia da parte dei convenuti - le spese e i compensi relativi al giudizio per accertamento tecnico preventivo, nonché le spese di CTU. Con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio…” ( dalla comparsa di risposta ) “…prendere atto della disponibilità dei convenuti ad eseguire con proprie maestranze le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi nell'immobile di proprietà dei sigg. e , interessato dai danni Parte_1 Parte_2
lamentati e condivisi dagli sitanti, e disporre che i lavori vengano eseguiti a cura e spese degli stessi;
accertare dichiarare che l'importo dovuto dai sigg. – , odierni convenuti, a titolo di CP_1 CP_2
risarcimento dei danni è pari ad € 5.195,77; per l'effetto, tenuto conto del comportamento dei convenuti,
caratterizzato dalla reiterata indiscussa volontà di definizione bonaria, compensare tutte le spese di lite e,
di conseguenza, porre a carico di parte attrice le spese di CTU;
in via di eccezione riconvenzionale, in ogni caso, ridurre la pretesa di parte attrice, ricalcolando le somme eventualmente dovute ai convenuti sulla base delle opere elencate in parte narrativa a vantaggio di parte attrice, quantificandole in €
3.195,77, derivante da € 5.195, 77 (somma dovuta a titolo di risarcimento danni) - € 2.000,00, (a titolo di opere eseguite a vantaggio degli attori) ovvero quell'altra somma maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia nel corso dell'istruttoria del presente giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 03.08.2022, i sig.ri e convenivano in giudizio i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
per ivi sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate. Deducevano che con ricorso del 30.09.2021
pag. 2/6 avevano introdotto A.T.P. ( N.R.G. 12303/2021 Tribunale di Bari ) nei confronti degli odierni convenuti per fare accertare le cause degli ingenti danni presenti su tutta la parete della loro proprietà, confinante con quella dei convenuti, danni che avevano interessato il vano cucina, il vano di accesso alla zona tavernetta nonché il vano stanzetta;
che in particolare: 1) nel vano stanzetta era presente un foro derivato dalla rimozione delle putrelle e di una lesione verticale causata dalle vibrazioni dei martelli pneumatici;
2)
nella muratura portante del vano tecnico e del vano cucina fenomeni di fessurazione e rottura a parete,
con possibile cedimento delle mattonelle della cucina e caduta di pensili;
3) fessurazioni del muro di confine estese all'intradosso del solaio, che erano emerse in concomitanza delle aperture di tracce del detto muro di confine nel quale erano state inglobate tubazioni idriche di diversa natura e spessore;
5)
distacco di pitturazione sul prospetto principale dell'immobile degli attori in corrispondenza di Via
Umberto, I, n.176, causato dalla manomissione del cavo elettrico esistente;
scollatura della guaina del terrazzo dovuta alla posa su di essa delle casseformi per il cordolo realizzato dai convenuti;
che il CTU,
Ing. , in data 23.06.22 aveva depositato l'elaborato peritale ove aveva asserito che: ”senza Persona_2
alcun dubbio…tutti i danni lamentati sono stati causati dall'attività di ristrutturazione svolta all'interno del locale commerciale di proprietà , che hanno interessato il muro in comune, come nel caso CP_1
specifico, spesso determinano alterazioni dello stato di conservazione dello stesso creando danni in genere solo di carattere estetico/funzionale ai comproprietari. In particolare: a) la creazione di un foro nella camera “vano stanzetta” adiacente il piccolo vano scala collegante l'abitazione con la sottostante tavernetta è stato determinato dalla rimozione delle putrelle durante i lavori di ristrutturazione che componevano l'originario solaio di copertura;
b) sempre la rimozione di travi metalliche e/o altri CP_1
elementi costituenti il solaio metallico smontato hanno provocato le lesioni determinatesi lungo tutta la muratura in comune dalla cameretta alla cucina;
c) il distacco delle piastrelle del rivestimento in cucina è
stato innescato dalle infiltrazioni di acque meteoriche, determinatesi durante i giorni in cui il locale adiacente, per motivi organizzativi del cantiere è rimasto privo di copertura e/o dell'impermeabilizzazione del nuovo solaio;
d) il distacco di pitturazione sul prospetto comune tra le parti, su Via Umberto I, è stato determinato dal parziale distacco della linea Enel fissata sul prospetto in parola;
e) il distacco di parte della guaina del terrazzo è avvenuto per il montaggio sullo stesso di piani di lavoro (piccola Pt_1
impalcatura, castelletto e/o scale) per consentire di realizzare i lavori relativi all'immobile Lerario-De
pag. 3/6 (muro di chiusura vano tecnico, muretto d'attico)”; che nel medesimo elaborato peritale, l'Ing CP_2
aveva evidenziato che “non vi è alcun dubbio che le attività lavorative di ristrutturazione Per_1
dell'immobile del resistente sono state la causa dei fenomeni verificatesi in casa dell'attore. Le attività
lavorative, infatti, hanno interessato i muri in comune tra le due abitazioni determinando fenomeni di disturbo e di modifica del loro stato, con formazione di lesioni visibili e aperture di veri e propri buchi nella muratura, dove erano inserite le travi metalliche del vecchio solaio di copertura, sostituito,
dell'immobile del resistente”; che il CTU aveva concluso il suo elaborato valutando quale importo complessivo delle opere stimate la somma di €.7.200,00 oltre IVA, come per legge oltre oneri tecnici;
che il CTP, Ach. condividendo la stessa relazione tecnica, aveva offerto al CTU delle osservazioni CP_3
in merito alla quantificazione dei danni in considerazione, a suo dire, della vetustà e dello stato manutentivo dell'immobile per cui è causa determinandone un importo pari ad €.5.195,77 oltre IVA;
che in risposta a tali osservazioni l'Ing. aveva precisato che: 1) “nella prima osservazione l'arch. Per_1
ritiene non valutabile come danno la somma a corpo di 400,00 €, quantificata in c.t.u., per la CP_3
nuova pitturazione della facciata dell'immobile su v. Umberto I, n. 178. Ci si stupisce in Pt_1
considerazione del fatto che la facciata del è stata totalmente riverniciata durante i lavori del locale Pt_1
di parte , proprio a seguito alla rimozione dei cavi elettrici Enel, il tutto come facilmente CP_1
rinvenibile dal confronto della foto nella c.t.p. dell'arch. la foto tratta dallo scrivente su google- CP_3
earth, dalla quale si evincono, tra l'altro, i lavori in corso di . 2) Anche la seconda osservazione del CP_1
c.t.p. sembra forzata nel tentativo di ridurre, volutamente, l'entità dei danni arrecati. Il distacco di guaina riscontrato, la cui riparazione è stata valutata in 400,00€, è 'casualmente' avvenuto solo nella zona dove l'impresa del ha posto i cavalletti per raggiungere la sommità del costruendo volume tecnico, CP_1
privo di intonaco, e oggetto di spostamento della canalina, per la raccolta delle acque meteoriche, mal posata. Si conferma, pertanto fermamente, l'importo complessivo delle opere stimate, come risulta dal computo metrico, ammonta a 7.134,93, che si arrotondano in 7.200,00€ oltre I.V.A., come per legge, oltre onorari professionali…”; che in data 23.06.22 il Presidente, Dott. , aveva emesso decreto di Pt_3
pagamento del dovuto a favore del consulente tecnico per un importo complessivo di €.2.006,70 che gli odierni attori avevano corrisposto a mezzo bonifico bancario, come documentato. Si costituivano i convenuti concludendo come innanzi riportato. Eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della pag. 4/6 domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
deducevano poi di avere tentato in più
occasioni di transigere la controversia aderendo poi, anche alla proposta transattiva formulata dal C.T.U.,
ma non accolta dagli attori, che al contrario non avevano in alcun modo collaborato ad una definizione bonaria della controversia;
contestavano le risultanze della C.T.U. chiedendone la rinnovazione. Nel
corso del giudizio era disposta ed espletata, senza esiti, la negoziazione assistita, erano espletati gli interrogatori formali degli attori ed era escusso il teste . Ritenuta matura per la Testimone_1
decisione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La presente controversia deve essere definita sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale eseguito in sede di
A.T.P. dall'ing. , frutto di approfondita analisi e pienamente condivisibile in quanto esente da Per_1
vizi logici e procedimentali, che può pertanto essere fatto proprio dal giudicante. Nel suo elaborato l'ing.
ha anche compiutamente risposto alle osservazioni del consulente di parte convenuta che la Per_1
stessa ha riproposto nel presente giudizio. L'istruttoria ulteriore non ha offerto elementi per discostarsi dalle valutazioni del C.T.U. Irrilevante la circostanza che il lastrico solare fosse utilizzato dagli attori per sciorinare i panni atteso che da un lato non è dimostrato che la guaina preesistente non fosse di tipo calpestabile ( il teste esprime una sua mera valutazione, peraltro in termini solo probabilistici ), CP_3
d'altro canto la presenza delle lesioni al confine del muro di confine e nel luogo dove erano stati eseguiti i lavori aveva già indotto il C.T.U. ad escludere diverse cause del fenomeno. Infondata è anche la richiesta di compensare parte del credito degli attori con un importo pari alla metà delle spese sostenute dai convenuti per realizzare una ringhiera di divisione sopra il muretto di confine tra i due lastrici solari. Parte
convenuta non ha infatti dimostrato che tale realizzazione corrispondesse ad un interesse comune delle parti, né che fosse stata sollecitata dagli attori, né che vi fosse un accordo tra le parti per dividerne le spese. È al contrario emerso che di fronte alla volontà espressa dai convenuti di elevare il muro di confine tra i due lastrici ed alla contestazione degli attori che tale opera avrebbe diminuito la luminosità del loro lucernaio gli attori semplicemente autorizzarono il convenuto a realizzare la ringhiera al posto del muro (
e quindi ad eseguire quell'opera sul bene comune ), senza assumersi alcun onere di spesa non essendo l'opera essenziale e non corrispondendo ad alcun proprio specifico interesse. Era infatti onere dei richiedenti dimostrare la fondatezza delle proprie pretese. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea.
Alcun rilevo hanno le osservazioni dei convenuti circa il mancato esito positivo delle trattative di pag. 5/6 componimento della controversia, atteso che la domanda è risultata fondata nella sua interezza. Devono
pertanto condannarsi i convenuti al pagamneto della somma di €. 7.200,00 oltre oneri di legge, nei confronti degli attori ed a titolo di risarcimento dei danni subiti e come da domanda. Non risulta provata la corresponsione di un onorario al C.T.P. per cui la relativa domanda va rigettata. Non vi sono ragioni per disporre che le opere necessarie al ripristino vengano eseguite direttamente dai convenuti in favore degli attori come richiesto dagli stessi convenuti in citazione. Vanno poi poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese della C.T.U espletata in corso di A.T.P. ed avendo parte attrice documentalmente dimostrato di averle anticipate all'ing. , deve essere condannata parte convenuta al relativo Per_1
pagamento in favore degli attori. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e così provvede:
[...] Controparte_2
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori ed a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €. 7.200,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della C.T.U. espletata in sede di A.T.P. e condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle stesse in favore degli attori che le avevano anticipate al
C.T.U., e quindi al pagamento in favore degli attori dell'importo di €. 2.006,70;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle altre spese processuali delle due fasi del giudizio che liquida in €. 4.200,00 di cui €. 400,00 per spese oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e Cap come per legge.
Bari, 06.10.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6