CASS
Sentenza 11 febbraio 2021
Sentenza 11 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2021, n. 5406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5406 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IA BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso Cr Penale Sent. Sez. 2 Num. 5406 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 10/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 3 maggio 2019, ai sensi degli artt. 605 e 599 bis cod.pen. ha rideterminato la pena alla quale era stato condannato NN EM TO per il delitto di cui all'art. 640 cpv. n.2 cod.pen. in mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
avverso la sentenza propone ricorso il difensore di NN. 1.1 Il difensore premette che con sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, NN EM TO veniva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 317 cod.pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, con sospensione condizionale della pena;
a seguito di appello del difensore, la Corte di appello qualificava la condotta nell'ipotesi di millantato credito e rideterminava la pena inflitta in anni uno di reclusione, revocando la sospensione condizionale della pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte di appello revocato il beneficio ex officio, senza che vi fosse stata impugnazione da parte del Pubblico Ministero;
la sesta sezione di questa Corte ha riqualificato il fatto come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 comma 2 n.2 cod. pen. ed ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per la determinazione della pena, evidenziando come dovesse ritenersi assorbito il motivo inerente alla violazione del divieto di reformatio in peius "in ragione della connessione essenziale che rivelano tale parte della sentenza impugnata con la parte annullata e dei riverberi che le statuizioni del giudizio di rinvio potranno avere su tale punto" (pag.7 sentenza). Nel corso del giudizio di rinvio, il difensore ed il Procuratore generale sono pervenuti ad un accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., avente ad oggetto l'accoglimento del motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena in mesi 5 e giorni 20 di reclusione, con espressa rinuncia ad ogni altro motivo di impugnazione. Ciò premesso, il difensore afferma che la pena inflitta non era ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena e l'avvenuta rideterminazione a seguito del giudizio di rinvio avrebbe dovuto portare la Corte di appello a motivare sulla decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente non avrebbe infatti mai rinunciato alla pena sospesa che gli era stata concessa in primo grado ma tutt'al più al motivo afferente la scelta della Corte di appello di revocare il beneficio ex officio. Il giudice di appello avrebbe quindi nuovamente violato il divieto di reformatio in peius in quanto, seppure la pena risulti ridotta, il raffronto tra le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e in quella di appello dimostrerebbe un aggravamento della posizione del ricorrente. Inoltre, trattandosi, comunque, di una causa di estinzione del reato, e perciò di norma da considerare di favore, deve ritenersi «illegittima, in assenza di richiesta dell'imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell'erroneo convincimento del favor rei, in quanto tale statuizione viola il divieto di reformatio in peius» (Cass., Sez. III, n. 6313 del 20/12/2007, Pagano, Rv 238831). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardiní, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Con specifico riferimento alla sospensione condizionale, questa Corte ha del resto avuto modo di specificare che tale beneficio - in sede di concordato in 3 Il consigli IN e estensore TI Il Presidente NN RG appello - può essere concesso solo ove facente parte integrante dell'accordo pattizio ovvero le questione sia devoluta - esplicitamente e specificamente - al potere discrezionale del giudice (sez. 7, ord. N. 46053 del 8/10/2019) Da quanto sopra esposto discende l'inammissibilità del ricorso in esame;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso Cr Penale Sent. Sez. 2 Num. 5406 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 10/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 3 maggio 2019, ai sensi degli artt. 605 e 599 bis cod.pen. ha rideterminato la pena alla quale era stato condannato NN EM TO per il delitto di cui all'art. 640 cpv. n.2 cod.pen. in mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
avverso la sentenza propone ricorso il difensore di NN. 1.1 Il difensore premette che con sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, NN EM TO veniva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 317 cod.pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, con sospensione condizionale della pena;
a seguito di appello del difensore, la Corte di appello qualificava la condotta nell'ipotesi di millantato credito e rideterminava la pena inflitta in anni uno di reclusione, revocando la sospensione condizionale della pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte di appello revocato il beneficio ex officio, senza che vi fosse stata impugnazione da parte del Pubblico Ministero;
la sesta sezione di questa Corte ha riqualificato il fatto come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 comma 2 n.2 cod. pen. ed ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per la determinazione della pena, evidenziando come dovesse ritenersi assorbito il motivo inerente alla violazione del divieto di reformatio in peius "in ragione della connessione essenziale che rivelano tale parte della sentenza impugnata con la parte annullata e dei riverberi che le statuizioni del giudizio di rinvio potranno avere su tale punto" (pag.7 sentenza). Nel corso del giudizio di rinvio, il difensore ed il Procuratore generale sono pervenuti ad un accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., avente ad oggetto l'accoglimento del motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena in mesi 5 e giorni 20 di reclusione, con espressa rinuncia ad ogni altro motivo di impugnazione. Ciò premesso, il difensore afferma che la pena inflitta non era ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena e l'avvenuta rideterminazione a seguito del giudizio di rinvio avrebbe dovuto portare la Corte di appello a motivare sulla decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente non avrebbe infatti mai rinunciato alla pena sospesa che gli era stata concessa in primo grado ma tutt'al più al motivo afferente la scelta della Corte di appello di revocare il beneficio ex officio. Il giudice di appello avrebbe quindi nuovamente violato il divieto di reformatio in peius in quanto, seppure la pena risulti ridotta, il raffronto tra le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e in quella di appello dimostrerebbe un aggravamento della posizione del ricorrente. Inoltre, trattandosi, comunque, di una causa di estinzione del reato, e perciò di norma da considerare di favore, deve ritenersi «illegittima, in assenza di richiesta dell'imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell'erroneo convincimento del favor rei, in quanto tale statuizione viola il divieto di reformatio in peius» (Cass., Sez. III, n. 6313 del 20/12/2007, Pagano, Rv 238831). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardiní, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Con specifico riferimento alla sospensione condizionale, questa Corte ha del resto avuto modo di specificare che tale beneficio - in sede di concordato in 3 Il consigli IN e estensore TI Il Presidente NN RG appello - può essere concesso solo ove facente parte integrante dell'accordo pattizio ovvero le questione sia devoluta - esplicitamente e specificamente - al potere discrezionale del giudice (sez. 7, ord. N. 46053 del 8/10/2019) Da quanto sopra esposto discende l'inammissibilità del ricorso in esame;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2020