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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 57/2025 depositato il 20/01/2025, relativo alla sentenza n.
400/2024 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto I 91022 Castelvetrano TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, RGR n. 57/25, l'Avv. Ricorrente_1 chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 400/2024, passata in giudicato, con la quale il Comune di Castelvetrano veniva condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 150,00, distratte a favore del difensore antistatario come da ordinanza n. 721/2024.
Il ricorrente faceva presente che, nonostante la notifica del titolo in data 13.06.2024 e il successivo atto di messa in mora a mezzo PEC del 18.12.2024, l'Ente è rimasto inadempiente.
Il Comune di Castelvetrano non si è costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta agli atti che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione è munita del carattere di definitività per mancata impugnazione.
Risulta altresì che il ricorrente ha correttamente esperito il tentativo di riscossione stragiudiziale, lasciando decorrere il termine di trenta giorni dalla messa in mora prima di adire questa Corte, così come previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 546/1992.
L'inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adempiere a un obbligo sancito da un provvedimento giurisdizionale configura il presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi di questa Corte.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ORDINA al Comune di Castelvetrano di provvedere al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, delle somme liquidate nella sentenza n. 400/2024 e ordinanza n. 721/2024, oltre interessi legali.
NOMINA sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza allo scadere del predetto termine, quale Commissario ad acta il dott. Nominativo_2, componente di questa Corte Tributaria affinché entro i successivi 60 giorni provveda al compimento degli atti necessari per l'esecuzione, con spese a carico dell'Ente soccombente.
CONDANNA il Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge.
Liquida fin d'ora il compenso del Commissario, nel caso di suo intervento, in euro 350,00 oltre oneri di legge. Così deciso in Trapani il 02.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 57/2025 depositato il 20/01/2025, relativo alla sentenza n.
400/2024 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto I 91022 Castelvetrano TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, RGR n. 57/25, l'Avv. Ricorrente_1 chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 400/2024, passata in giudicato, con la quale il Comune di Castelvetrano veniva condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 150,00, distratte a favore del difensore antistatario come da ordinanza n. 721/2024.
Il ricorrente faceva presente che, nonostante la notifica del titolo in data 13.06.2024 e il successivo atto di messa in mora a mezzo PEC del 18.12.2024, l'Ente è rimasto inadempiente.
Il Comune di Castelvetrano non si è costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta agli atti che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione è munita del carattere di definitività per mancata impugnazione.
Risulta altresì che il ricorrente ha correttamente esperito il tentativo di riscossione stragiudiziale, lasciando decorrere il termine di trenta giorni dalla messa in mora prima di adire questa Corte, così come previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 546/1992.
L'inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adempiere a un obbligo sancito da un provvedimento giurisdizionale configura il presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi di questa Corte.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ORDINA al Comune di Castelvetrano di provvedere al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, delle somme liquidate nella sentenza n. 400/2024 e ordinanza n. 721/2024, oltre interessi legali.
NOMINA sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza allo scadere del predetto termine, quale Commissario ad acta il dott. Nominativo_2, componente di questa Corte Tributaria affinché entro i successivi 60 giorni provveda al compimento degli atti necessari per l'esecuzione, con spese a carico dell'Ente soccombente.
CONDANNA il Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi € 200,00 oltre accessori di legge.
Liquida fin d'ora il compenso del Commissario, nel caso di suo intervento, in euro 350,00 oltre oneri di legge. Così deciso in Trapani il 02.02.2026
Il Giudice Monocratico