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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2511/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2023_EQG_GCG_00001380122 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7509/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Benevento avverso l'avviso di irrogazione di sanzione n. 2023_EQG_GCG_00001380122, emesso da
Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia – Tribunale di Benevento, con il quale gli era stata applicata la sanzione di euro 420,00 per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto nel procedimento civile RG n. 889/2019, instaurato tra lo stesso Resistente_1 e Nominativo_2.
Il contribuente ha eccepito, in primo luogo, la nullità o inesistenza della notifica dell'atto impugnato, poiché effettuata via PEC all'indirizzo del difensore e non a quello personale del destinatario, in violazione della normativa che impone la notifica all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri riferito alla persona fisica.
Ha inoltre contestato la non debenza dell'importo richiesto, sostenendo che il valore della causa originaria era stato correttamente dichiarato in euro 5.000,00 e che il contributo unificato versato di euro 49,00 era conforme alla legge.
Secondo il ricorrente, il valore degli immobili oggetto del giudizio di reintegra nel possesso era esiguo, come risultava dalle visure catastali e dai redditi dominicali prodotti, per cui la sanzione applicata appariva priva di fondamento e sproporzionata.
Si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A., che ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale della Corte di Benevento in favore di quella di Roma, in quanto la società di riscossione ha sede legale esclusivamente nella capitale.
Nel merito ha sostenuto la regolarità della notifica, in quanto eseguita presso il domicilio eletto dal contribuente nel precedente giudizio, e ha precisato che l'importo richiesto derivava dall'insufficiente versamento del contributo unificato accertato dalla cancelleria del Tribunale di Benevento.
Ha inoltre evidenziato che il contribuente non aveva impugnato l'invito al pagamento (Mod. C) notificatogli l'8 febbraio 2022 e che quindi la quantificazione del contributo era divenuta definitiva, potendo egli contestare soltanto eventuali vizi propri dell'atto di sanzione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Benevento ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale e ha accolto il ricorso, ritenendo che l'importo preteso fosse sproporzionato rispetto al valore effettivo della causa e che il comportamento del contribuente dovesse considerarsi legittimo, avendo egli provveduto al pagamento del contributo dovuto secondo la dichiarazione di valore resa nel giudizio civile.
La sentenza n. 1149/2024 è stata depositata il 27 settembre 2024. Equitalia Giustizia S.p.A. propone appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania – sede di Napoli avverso la sentenza n. 1149/2024 della Corte di Benevento, chiedendone la riforma integrale.
Nell'atto di appello, notificato il 14 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025, l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la Corte di Benevento non era territorialmente competente, poiché Equitalia Giustizia S.p.A. ha unica sede in Roma e non rientra tra gli enti locali cui si riferisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 44 del 2016.
Richiama giurisprudenza di merito conforme (sentenze CGT Avellino n. 702/2024, CGT Napoli n. 10030/2024,
CGT Napoli n. 321/2021).
Nel merito, l'appellante contesta le motivazioni della sentenza di primo grado, rilevando che il giudice ha erroneamente rivalutato la quantificazione del contributo unificato e la legittimità del comportamento del contribuente, pronunciandosi su un atto ormai definitivo (l'invito al pagamento Mod. C) e non su quello oggetto del giudizio (l'irrogazione della sanzione Mod. D).
Sottolinea che l'avviso di sanzione notificato il 27 settembre 2023 trae origine dall'invito al pagamento notificato l'8 febbraio 2022, mai impugnato dal contribuente, e che pertanto egli non poteva più sollevare contestazioni sulla misura del contributo, ma solo sulla sussistenza della sanzione.
Osserva inoltre che la Corte di primo grado ha erroneamente ritenuto sproporzionata la sanzione richiamando una pronuncia costituzionale non pertinente, riferita ad altra materia tributaria.
Contesta infine l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui l'importo non sarebbe stato contestato dall'ufficio di cancelleria, richiamando la documentazione che dimostra l'attività svolta dall'ufficio e la regolare sequenza procedimentale che ha portato all'irrogazione della sanzione.
Il contribuente non si costituisce nel giudizio di secondo grado.
L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria della competenza territoriale della
Corte di Giustizia Tributaria di Roma o, in subordine, l'annullamento della sentenza con condanna alle spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il motivo di appello con il quale l'appellante ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Benevento non è fondato.
Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la competenza territoriale è attribuita alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano, in base alle leggi tributarie, le attribuzioni sul tributo oggetto della controversia. Tale criterio di radicamento si fonda, come chiarito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 2016, sul principio di prossimità dell'Ufficio impositore al fatto generatore della pretesa tributaria, in modo da garantire al contribuente un giudice territorialmente connesso all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato. Nel caso di specie, l'avviso di irrogazione di sanzione trae origine dal procedimento attivato dalla Cancelleria del Tribunale di Benevento, che, a seguito dell'iscrizione a ruolo del procedimento civile n. 889/2019, ha rilevato l'insufficiente versamento del contributo unificato e ha trasmesso a Equitalia Giustizia S.p.A. il Modello
C di invito al pagamento per il recupero delle spese di giustizia. L'avviso di sanzione notificato successivamente costituisce l'atto consequenziale e derivato di tale procedimento amministrativo, instaurato presso l'Ufficio del Tribunale di Benevento.
Equitalia Giustizia, pur avendo natura di soggetto giuridico di diritto privato, opera in forza di concessione e per conto del Ministero della Giustizia, quale mero agente esecutivo privo di autonoma competenza territoriale. L'Ufficio impositore deve pertanto individuarsi nell'Ufficio giudiziario che ha dato impulso alla formazione della pretesa, cioè nel Tribunale di Benevento.
In applicazione del criterio dettato dall'articolo 4, primo comma, del D.Lgs. 546/1992, e alla luce della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, deve quindi affermarsi che la competenza territoriale appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento, nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio da cui l'atto trae origine. Il motivo di appello è perciò respinto.
Nel merito, l'appello risulta fondato.
Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di irrogazione della sanzione è stato emesso in conformità al procedimento previsto dagli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a seguito dell'invito al pagamento notificato al contribuente in data 8 febbraio 2022 (Modello C), con il quale la cancelleria del
Tribunale di Benevento aveva comunicato l'importo rideterminato del contributo unificato dovuto. Tale invito non è stato impugnato, ed è quindi divenuto definitivo.
Il successivo avviso di irrogazione della sanzione (Modello D), notificato il 27 settembre 2023, è stato emesso nel rispetto della procedura prevista dal citato articolo 16, comma 1-bis, del Testo Unico sulle spese di giustizia, che disciplina in modo speciale la fase sanzionatoria connessa all'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13442, il procedimento di irrogazione della sanzione è collegato al precedente invito al pagamento del contributo unificato, notificato ai sensi dell'articolo 248 del T.U. spese di giustizia. La Suprema Corte ha precisato che, in tale ambito, trova applicazione una “peculiare disciplina del trattamento sanzionatorio per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, che è norma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dal decreto legislativo n. 472 del 1997”.
La stessa pronuncia ha ribadito che “l'Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del T.U.S.G., all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 71 del D.
P.R. 131 del 1986 nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato”.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, errato nel ritenere di poter entrare nel merito della quantificazione del contributo unificato originario, pronunciandosi su una questione ormai coperta da definitività per mancata opposizione all'invito notificato con Modello C. La verifica della legittimità dell'irrogazione della sanzione non poteva estendersi al merito del tributo presupposto, ma doveva limitarsi al controllo della correttezza formale e procedimentale dell'atto impugnato, che risulta conforme alla legge.
In applicazione dei principi affermati dalla Cassazione, deve quindi ritenersi che la sanzione comminata sia legittima, essendo stata determinata nel rispetto della disciplina speciale di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. 115/2002 e dell'articolo 71 del D.P.R. 131/1986. L'appello deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata riformata, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La particolarità della questione trattata e la recentissima sentenza della cassazione sul punto controverso giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie l'appello di Equitalia Giustizia spa, riformando la impugnata decisione. Spese compensate dell'intero giudizio
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2511/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2023_EQG_GCG_00001380122 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7509/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Benevento avverso l'avviso di irrogazione di sanzione n. 2023_EQG_GCG_00001380122, emesso da
Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia – Tribunale di Benevento, con il quale gli era stata applicata la sanzione di euro 420,00 per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto nel procedimento civile RG n. 889/2019, instaurato tra lo stesso Resistente_1 e Nominativo_2.
Il contribuente ha eccepito, in primo luogo, la nullità o inesistenza della notifica dell'atto impugnato, poiché effettuata via PEC all'indirizzo del difensore e non a quello personale del destinatario, in violazione della normativa che impone la notifica all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri riferito alla persona fisica.
Ha inoltre contestato la non debenza dell'importo richiesto, sostenendo che il valore della causa originaria era stato correttamente dichiarato in euro 5.000,00 e che il contributo unificato versato di euro 49,00 era conforme alla legge.
Secondo il ricorrente, il valore degli immobili oggetto del giudizio di reintegra nel possesso era esiguo, come risultava dalle visure catastali e dai redditi dominicali prodotti, per cui la sanzione applicata appariva priva di fondamento e sproporzionata.
Si è costituita Equitalia Giustizia S.p.A., che ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale della Corte di Benevento in favore di quella di Roma, in quanto la società di riscossione ha sede legale esclusivamente nella capitale.
Nel merito ha sostenuto la regolarità della notifica, in quanto eseguita presso il domicilio eletto dal contribuente nel precedente giudizio, e ha precisato che l'importo richiesto derivava dall'insufficiente versamento del contributo unificato accertato dalla cancelleria del Tribunale di Benevento.
Ha inoltre evidenziato che il contribuente non aveva impugnato l'invito al pagamento (Mod. C) notificatogli l'8 febbraio 2022 e che quindi la quantificazione del contributo era divenuta definitiva, potendo egli contestare soltanto eventuali vizi propri dell'atto di sanzione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Benevento ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale e ha accolto il ricorso, ritenendo che l'importo preteso fosse sproporzionato rispetto al valore effettivo della causa e che il comportamento del contribuente dovesse considerarsi legittimo, avendo egli provveduto al pagamento del contributo dovuto secondo la dichiarazione di valore resa nel giudizio civile.
La sentenza n. 1149/2024 è stata depositata il 27 settembre 2024. Equitalia Giustizia S.p.A. propone appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania – sede di Napoli avverso la sentenza n. 1149/2024 della Corte di Benevento, chiedendone la riforma integrale.
Nell'atto di appello, notificato il 14 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025, l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la Corte di Benevento non era territorialmente competente, poiché Equitalia Giustizia S.p.A. ha unica sede in Roma e non rientra tra gli enti locali cui si riferisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 44 del 2016.
Richiama giurisprudenza di merito conforme (sentenze CGT Avellino n. 702/2024, CGT Napoli n. 10030/2024,
CGT Napoli n. 321/2021).
Nel merito, l'appellante contesta le motivazioni della sentenza di primo grado, rilevando che il giudice ha erroneamente rivalutato la quantificazione del contributo unificato e la legittimità del comportamento del contribuente, pronunciandosi su un atto ormai definitivo (l'invito al pagamento Mod. C) e non su quello oggetto del giudizio (l'irrogazione della sanzione Mod. D).
Sottolinea che l'avviso di sanzione notificato il 27 settembre 2023 trae origine dall'invito al pagamento notificato l'8 febbraio 2022, mai impugnato dal contribuente, e che pertanto egli non poteva più sollevare contestazioni sulla misura del contributo, ma solo sulla sussistenza della sanzione.
Osserva inoltre che la Corte di primo grado ha erroneamente ritenuto sproporzionata la sanzione richiamando una pronuncia costituzionale non pertinente, riferita ad altra materia tributaria.
Contesta infine l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui l'importo non sarebbe stato contestato dall'ufficio di cancelleria, richiamando la documentazione che dimostra l'attività svolta dall'ufficio e la regolare sequenza procedimentale che ha portato all'irrogazione della sanzione.
Il contribuente non si costituisce nel giudizio di secondo grado.
L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria della competenza territoriale della
Corte di Giustizia Tributaria di Roma o, in subordine, l'annullamento della sentenza con condanna alle spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il motivo di appello con il quale l'appellante ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Benevento non è fondato.
Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la competenza territoriale è attribuita alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano, in base alle leggi tributarie, le attribuzioni sul tributo oggetto della controversia. Tale criterio di radicamento si fonda, come chiarito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 2016, sul principio di prossimità dell'Ufficio impositore al fatto generatore della pretesa tributaria, in modo da garantire al contribuente un giudice territorialmente connesso all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato. Nel caso di specie, l'avviso di irrogazione di sanzione trae origine dal procedimento attivato dalla Cancelleria del Tribunale di Benevento, che, a seguito dell'iscrizione a ruolo del procedimento civile n. 889/2019, ha rilevato l'insufficiente versamento del contributo unificato e ha trasmesso a Equitalia Giustizia S.p.A. il Modello
C di invito al pagamento per il recupero delle spese di giustizia. L'avviso di sanzione notificato successivamente costituisce l'atto consequenziale e derivato di tale procedimento amministrativo, instaurato presso l'Ufficio del Tribunale di Benevento.
Equitalia Giustizia, pur avendo natura di soggetto giuridico di diritto privato, opera in forza di concessione e per conto del Ministero della Giustizia, quale mero agente esecutivo privo di autonoma competenza territoriale. L'Ufficio impositore deve pertanto individuarsi nell'Ufficio giudiziario che ha dato impulso alla formazione della pretesa, cioè nel Tribunale di Benevento.
In applicazione del criterio dettato dall'articolo 4, primo comma, del D.Lgs. 546/1992, e alla luce della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, deve quindi affermarsi che la competenza territoriale appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento, nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio da cui l'atto trae origine. Il motivo di appello è perciò respinto.
Nel merito, l'appello risulta fondato.
Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di irrogazione della sanzione è stato emesso in conformità al procedimento previsto dagli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a seguito dell'invito al pagamento notificato al contribuente in data 8 febbraio 2022 (Modello C), con il quale la cancelleria del
Tribunale di Benevento aveva comunicato l'importo rideterminato del contributo unificato dovuto. Tale invito non è stato impugnato, ed è quindi divenuto definitivo.
Il successivo avviso di irrogazione della sanzione (Modello D), notificato il 27 settembre 2023, è stato emesso nel rispetto della procedura prevista dal citato articolo 16, comma 1-bis, del Testo Unico sulle spese di giustizia, che disciplina in modo speciale la fase sanzionatoria connessa all'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13442, il procedimento di irrogazione della sanzione è collegato al precedente invito al pagamento del contributo unificato, notificato ai sensi dell'articolo 248 del T.U. spese di giustizia. La Suprema Corte ha precisato che, in tale ambito, trova applicazione una “peculiare disciplina del trattamento sanzionatorio per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, che è norma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dal decreto legislativo n. 472 del 1997”.
La stessa pronuncia ha ribadito che “l'Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del T.U.S.G., all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 71 del D.
P.R. 131 del 1986 nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato”.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, errato nel ritenere di poter entrare nel merito della quantificazione del contributo unificato originario, pronunciandosi su una questione ormai coperta da definitività per mancata opposizione all'invito notificato con Modello C. La verifica della legittimità dell'irrogazione della sanzione non poteva estendersi al merito del tributo presupposto, ma doveva limitarsi al controllo della correttezza formale e procedimentale dell'atto impugnato, che risulta conforme alla legge.
In applicazione dei principi affermati dalla Cassazione, deve quindi ritenersi che la sanzione comminata sia legittima, essendo stata determinata nel rispetto della disciplina speciale di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. 115/2002 e dell'articolo 71 del D.P.R. 131/1986. L'appello deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata riformata, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La particolarità della questione trattata e la recentissima sentenza della cassazione sul punto controverso giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie l'appello di Equitalia Giustizia spa, riformando la impugnata decisione. Spese compensate dell'intero giudizio