Accoglimento
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9225 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09225/2025REG.PROV.COLL.
N. 05041/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2025, proposto da Mara NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 604/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il Cons. Marco IN e udita l’Avv. dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante agiva in giudizio per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10188 del 20 dicembre 2018, che aveva accertato il diritto “ad essere inquadrata nella seconda fascia stipendiale 3-8 anni con l’anzianità maturata di anni 7, mesi 2 e giorni 25”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al pagamento in suo favore “delle relative differenze retributive, quantificate nella misura di euro 2.479,14, nonché al pagamento della differenza sulla tredicesima mensilità, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Parte appellante lamenta che la sentenza appellata sarebbe errata nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo accolto integralmente la domanda proposta dalla parte ricorrente, ha apoditticamente liquidato le spese di giudizio nel modesto importo di € 500,00 in violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 in tema di “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Chiede di modificare e/o riformare il capo della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza, n. 604/2025, pubblicata il giorno 14 gennaio 2025, relativo alla liquidazione delle spese di lite inferiore ai valori minimi individuati dal D.M. n. 55/2014, nella parte in cui ha disposto la liquidazione delle spese pari ad € 500,00 e, per l’effetto:
− condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, a rifondere al ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 4.427,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato;
− condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.
2. L’appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti, ritenendo il Collegio di fare riferimento a recenti decisioni della Sezione relative a casi simili a quello qui in esame (cfr., fra tutti, Cons. Stato, VII, n. 6513/2025 7649, 7655 e 7656 del 1° ottobre 2025).
Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”.
In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento parziale dell’appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado debba essere riformata, determinando - in coerenza con i precedenti - l’importo di euro 2.000 quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio, delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione e del non accoglimento integrale della domanda in relazione alla differente quantificazione delle spese effettuata dal ricorrente, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 2.000/00 (duemila/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell’appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente appello nella misura di Euro 500/00 (Cinquecento), fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | Marco IP |
IL SEGRETARIO