Art. 2.
Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della convenzione di cui al precedente articolo sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica. Art. 3.
Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della convenzione di cui al precedente articolo sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica. Art. 3.