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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9187 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro Il Giudice del Tribunale di Napoli dott.ssa LI AS, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza di discussione del 11.12.025, sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7899/2025 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Patricelli, Parte_2 elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Napoli), via Solfatara n. 42. OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Ciriello, elettivamente domiciliato in Napoli, via Trencia n. 62. OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di opposizione a precetto depositato in data 28.3.2025 e ritualmente notificato alla controparte, la società in epigrafe indicata premetteva di avere ricevuto il 14.3.2025 la notifica della sentenza n. 684/2025 del 29.01.2025 dal Tribunale di Napoli unitamente al decreto ingiuntivo n. 201/2024 del 08.02.2024 e all'atto di precetto;
che con quest'ultimo le veniva intimato il pagamento della somma di € 4.717,93 di cui € 4.575,93 a titolo di sorta capitale ed € 142,00 per onorari. Nel merito sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la produzione degli effetti della sentenza sopra citata doveva ritenersi solo nei confronti della che in particolare il decreto ingiuntivo richiedeva il Parte_3 pagamento del t.f.r. non corrisposto;
evidenziava che la non aveva mai cessato Pt_3 la propria attività e non risultava alcuna cessione di azienda tra le due società in questione, come dalle rispettive visure camerali. Concludeva chiedendo “In accoglimento della spiegata opposizione, e per i motivi esposti in ricorso, voglia il Tribunale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'istante e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del credito vantato dal sig. nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
e la conseguente nullità, inefficacia dell'atto di precetto notificato. - Il
[...] tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'opposto si costituiva in giudizio, asserendo di lavorato alle dipendenze della sino alla cessazione del Parte_3 rapporto, maturando crediti per differenze retributive e t.f.r., oggetto del decreto ingiuntivo n. 201/2024, il quale era stato confermato con sentenza n. 684/2025; che la aveva trasferito la propria attività, il personale e la sede operativa alla Pt_3 [...]
Nel merito sosteneva la legittimazione passiva della CP_3 Controparte_3 eccepiva l'abuso della personalità giuridica e l'interposizione fittizia;
che pertanto la era correttamente la destinataria del precetto impugnato, essendo Controparte_3 obbligata in solido con la Pt_3
Concludeva chiedendo di “1) rigettare l'opposizione proposta da Controparte_3
2) confermare la legittimità del titolo esecutivo e la legittimazione passiva della
[...] società opponente;
3) condannare l'opponente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
In esito all'udienza sopra indicata, come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Il ricorso è fondato.
I fatti sono pacifici: è certo che con sentenza n. 684/2025 del 29.01.2025 emessa da altro Giudice di questa sezione veniva confermato il decreto ingiuntivo n. 201/2024 del 08.02.2024, con il quale era stato ingiunto alla società il Parte_3 pagamento in favore di dell'importo di euro 4.575,93 a titolo di Controparte_1
“ultima” retribuzione del luglio 2023 e di TFR - di cui € 3.365,93 per TFR ed € 1.210,00 quale mensilità di luglio 2023 -in relazione al pregresso rapporto di lavoro tra lo stesso e la protrattosi dal 23/11/2021 al 27/07/2023. CP_1 Parte_3
Con la indicata sentenza veniva espressamente rigettata l'opposizione e per l'effetto sancita la conferma del decreto ingiuntivo n. 201/2024 opposto, che veniva pertanto dichiarato esecutivo. Non è quindi in discussione né il rapporto di lavoro sopra indicato né la definitività della sentenza stessa e della relativa ingiunzione di pagamento, così come è pacifico che detta ingiunzione veniva rivolta alla e non anche alla Parte_3 [...]
a responsabilità limitata, odierna opponente, alla quale veniva invece CP_3 notificato il precetto di cui si tratta. E' certa altresì l'avvenuta notifica dell'atto di precetto all'opponente, per la somma di
€ 4.717,93 ( v. precetto in atti). Orbene, in assenza di cessazione dell'attività da parte della (che non Parte_3 risulta cessata, per quanto emerge dalla visura camerale e dalla mancata contestazione di tale circostanza da parte dell'opposto), non si ravvisano motivi per ritenere la società
legittimata a ricevere il precetto stesso, quale sua destinataria, trattandosi di CP_3 soggetto giuridico estraneo al rapporto di lavoro intercorso tra il e la CP_1 [...]
e, conseguentemente, al procedimento instaurato dallo stesso nei Parte_3 CP_1 confronti della e conclusosi con la sentenza di conferma del decreto Parte_3 ingiuntivo sopra indicato. Parte opposta ha introdotto nel presente giudizio l'argomento secondo cui la
[...] nonostante il titolo, si sarebbe sottratta all'adempimento, trasferendo Parte_3 la propria attività, il personale e la sede operativa alla venendosi Controparte_3 in tal modo a integrare un'ipotesi di successione sostanziale d'azienda o di interposizione fittizia di persona giuridica. Ha addotto a sostegno della propria tesi alcune circostanze, vale a dire che la sede legale della (Via Oasi Parte_3
Sacro Cuore 14, Giugliano in Campania) coincida con il domicilio del legale rappresentante della , che le attività economiche svolte dalle CP_3 Controparte_4 due società (settore edile, manutenzioni, lavori di ristrutturazione) siano identiche;
che diversi dipendenti e collaboratori risultino proseguire la medesima attività sotto la nuova denominazione societaria;
che la è subentrata in commesse e rapporti CP_3 contrattuali già gestiti da Da tanto ha finito per ritenere che, essendo Pt_3 riconosciuta dalla giurisprudenza la legittimazione passiva della società successore o continuatrice dell'attività debitrice originaria, detta legittimazione spetti anche alla
, la cui costituzione sarebbe stata immediatamente successiva al venir meno CP_3 dell'operatività della , con conseguente sussistenza di solidarietà per i debiti a Pt_3 carico di entrambe le compagini sociali. Tuttavia, tali affermazioni, contenute nella memoria di costituzione di cui al presente procedimento, non risultano provate in alcun modo, a eccezione di quella relativa al fatto che la sede legale della si trova presso il medesimo indirizzo di residenza Pt_3 del legale rappresentante della , che emerge dalle rispettive visure camerali. CP_3
Inoltre, la risulta costituita il 6.5.2020 e, per come sopra sottolineato, Parte_3 mai cessata. Ne consegue che gli argomenti fattuali spesi nella memoria di costituzione non risultano idonei a provare l'assunto di parte opposta relativo alla supposta continuità tra la e la;
anche lo stesso presupposto (il venir meno dell'operatività della Pt_3 CP_3
non è in alcun modo dimostrato. Pt_3
A quanto esposto consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione, dovendo dichiararsi l'insussistenza del debito a carico della opponente. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche se l'unico argomento oggetto di dimostrazione da parte dell'opposto e di cui sopra si è detto può avere ingenerato convincimento circa la possibilità di notificare il precetto quanto meno anche alla;
così pure, la circostanza secondo cui l'opposto non ha CP_3 tuttora incassato il proprio credito rendono corretta la compensazione per metà delle dette spese.
P.Q.M.
In accoglimento della spiegata opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto dichiara Controparte_2
l'inefficacia del precetto notificato alla indicata società per inesistenza del credito vantato da nei confronti della stessa. Controparte_1 Condanna al pagamento della metà delle spese di lite, metà che Controparte_1 liquida in euro 780,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle indicate spese . Si comunichi. Napoli, 11/12/2025 Il Giudice
Dr. LI AS
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7899/2025 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Patricelli, Parte_2 elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Napoli), via Solfatara n. 42. OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Ciriello, elettivamente domiciliato in Napoli, via Trencia n. 62. OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di opposizione a precetto depositato in data 28.3.2025 e ritualmente notificato alla controparte, la società in epigrafe indicata premetteva di avere ricevuto il 14.3.2025 la notifica della sentenza n. 684/2025 del 29.01.2025 dal Tribunale di Napoli unitamente al decreto ingiuntivo n. 201/2024 del 08.02.2024 e all'atto di precetto;
che con quest'ultimo le veniva intimato il pagamento della somma di € 4.717,93 di cui € 4.575,93 a titolo di sorta capitale ed € 142,00 per onorari. Nel merito sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la produzione degli effetti della sentenza sopra citata doveva ritenersi solo nei confronti della che in particolare il decreto ingiuntivo richiedeva il Parte_3 pagamento del t.f.r. non corrisposto;
evidenziava che la non aveva mai cessato Pt_3 la propria attività e non risultava alcuna cessione di azienda tra le due società in questione, come dalle rispettive visure camerali. Concludeva chiedendo “In accoglimento della spiegata opposizione, e per i motivi esposti in ricorso, voglia il Tribunale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'istante e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del credito vantato dal sig. nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
e la conseguente nullità, inefficacia dell'atto di precetto notificato. - Il
[...] tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'opposto si costituiva in giudizio, asserendo di lavorato alle dipendenze della sino alla cessazione del Parte_3 rapporto, maturando crediti per differenze retributive e t.f.r., oggetto del decreto ingiuntivo n. 201/2024, il quale era stato confermato con sentenza n. 684/2025; che la aveva trasferito la propria attività, il personale e la sede operativa alla Pt_3 [...]
Nel merito sosteneva la legittimazione passiva della CP_3 Controparte_3 eccepiva l'abuso della personalità giuridica e l'interposizione fittizia;
che pertanto la era correttamente la destinataria del precetto impugnato, essendo Controparte_3 obbligata in solido con la Pt_3
Concludeva chiedendo di “1) rigettare l'opposizione proposta da Controparte_3
2) confermare la legittimità del titolo esecutivo e la legittimazione passiva della
[...] società opponente;
3) condannare l'opponente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
In esito all'udienza sopra indicata, come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Il ricorso è fondato.
I fatti sono pacifici: è certo che con sentenza n. 684/2025 del 29.01.2025 emessa da altro Giudice di questa sezione veniva confermato il decreto ingiuntivo n. 201/2024 del 08.02.2024, con il quale era stato ingiunto alla società il Parte_3 pagamento in favore di dell'importo di euro 4.575,93 a titolo di Controparte_1
“ultima” retribuzione del luglio 2023 e di TFR - di cui € 3.365,93 per TFR ed € 1.210,00 quale mensilità di luglio 2023 -in relazione al pregresso rapporto di lavoro tra lo stesso e la protrattosi dal 23/11/2021 al 27/07/2023. CP_1 Parte_3
Con la indicata sentenza veniva espressamente rigettata l'opposizione e per l'effetto sancita la conferma del decreto ingiuntivo n. 201/2024 opposto, che veniva pertanto dichiarato esecutivo. Non è quindi in discussione né il rapporto di lavoro sopra indicato né la definitività della sentenza stessa e della relativa ingiunzione di pagamento, così come è pacifico che detta ingiunzione veniva rivolta alla e non anche alla Parte_3 [...]
a responsabilità limitata, odierna opponente, alla quale veniva invece CP_3 notificato il precetto di cui si tratta. E' certa altresì l'avvenuta notifica dell'atto di precetto all'opponente, per la somma di
€ 4.717,93 ( v. precetto in atti). Orbene, in assenza di cessazione dell'attività da parte della (che non Parte_3 risulta cessata, per quanto emerge dalla visura camerale e dalla mancata contestazione di tale circostanza da parte dell'opposto), non si ravvisano motivi per ritenere la società
legittimata a ricevere il precetto stesso, quale sua destinataria, trattandosi di CP_3 soggetto giuridico estraneo al rapporto di lavoro intercorso tra il e la CP_1 [...]
e, conseguentemente, al procedimento instaurato dallo stesso nei Parte_3 CP_1 confronti della e conclusosi con la sentenza di conferma del decreto Parte_3 ingiuntivo sopra indicato. Parte opposta ha introdotto nel presente giudizio l'argomento secondo cui la
[...] nonostante il titolo, si sarebbe sottratta all'adempimento, trasferendo Parte_3 la propria attività, il personale e la sede operativa alla venendosi Controparte_3 in tal modo a integrare un'ipotesi di successione sostanziale d'azienda o di interposizione fittizia di persona giuridica. Ha addotto a sostegno della propria tesi alcune circostanze, vale a dire che la sede legale della (Via Oasi Parte_3
Sacro Cuore 14, Giugliano in Campania) coincida con il domicilio del legale rappresentante della , che le attività economiche svolte dalle CP_3 Controparte_4 due società (settore edile, manutenzioni, lavori di ristrutturazione) siano identiche;
che diversi dipendenti e collaboratori risultino proseguire la medesima attività sotto la nuova denominazione societaria;
che la è subentrata in commesse e rapporti CP_3 contrattuali già gestiti da Da tanto ha finito per ritenere che, essendo Pt_3 riconosciuta dalla giurisprudenza la legittimazione passiva della società successore o continuatrice dell'attività debitrice originaria, detta legittimazione spetti anche alla
, la cui costituzione sarebbe stata immediatamente successiva al venir meno CP_3 dell'operatività della , con conseguente sussistenza di solidarietà per i debiti a Pt_3 carico di entrambe le compagini sociali. Tuttavia, tali affermazioni, contenute nella memoria di costituzione di cui al presente procedimento, non risultano provate in alcun modo, a eccezione di quella relativa al fatto che la sede legale della si trova presso il medesimo indirizzo di residenza Pt_3 del legale rappresentante della , che emerge dalle rispettive visure camerali. CP_3
Inoltre, la risulta costituita il 6.5.2020 e, per come sopra sottolineato, Parte_3 mai cessata. Ne consegue che gli argomenti fattuali spesi nella memoria di costituzione non risultano idonei a provare l'assunto di parte opposta relativo alla supposta continuità tra la e la;
anche lo stesso presupposto (il venir meno dell'operatività della Pt_3 CP_3
non è in alcun modo dimostrato. Pt_3
A quanto esposto consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione, dovendo dichiararsi l'insussistenza del debito a carico della opponente. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche se l'unico argomento oggetto di dimostrazione da parte dell'opposto e di cui sopra si è detto può avere ingenerato convincimento circa la possibilità di notificare il precetto quanto meno anche alla;
così pure, la circostanza secondo cui l'opposto non ha CP_3 tuttora incassato il proprio credito rendono corretta la compensazione per metà delle dette spese.
P.Q.M.
In accoglimento della spiegata opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto dichiara Controparte_2
l'inefficacia del precetto notificato alla indicata società per inesistenza del credito vantato da nei confronti della stessa. Controparte_1 Condanna al pagamento della metà delle spese di lite, metà che Controparte_1 liquida in euro 780,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle indicate spese . Si comunichi. Napoli, 11/12/2025 Il Giudice
Dr. LI AS