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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17348 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa ex art. 281 decies c.p.c. iscritta al n. 44352/2023 r.g. e promossa
da
, nata in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'Avv. Marco
Lanzilao, dal quale è rappresentata e difesa;
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-resistente costituito -
e di
; Controparte_3
- resistente non costituita -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare - il diritto della Sig.ra ad ottenere Parte_1
il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
6 nonché
disporre - il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in
favore della Sig.ra nata in [...] il giorno 22/02/1988'. Parte_1 Per il : Controparte_1
'…rigettare il ricorso di controparte perché infondato. Con vittoria di spese
di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso Parte_1
'…il provvedimento Prot. 001937 del 29/08/2023 emesso dall'Ambasciata
d'Italia con il quale è stato decretato il rigetto della domanda di visto CP_3
d'ingresso per ricongiungimento familiare della ricorrente, notificato il
giorno 29/08/2023'. Premette la ricorrente di intrattenere '…una stabile e duratura relazione con il Sig. cittadino Parte_2
iracheno, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale in quanto titolare di protezione sussidiaria;
[che] il Sig. Parte_2
è difatti titolare del permesso di soggiorno n. , rilasciato
[...] Numero_1
dalla Questura di Roma, in corso di validità; [che] il giorno 20/05/2022 il
Sig. rivolgeva alla Prefettura di Roma Parte_2
domanda per ricongiungimento familiare della moglie – odierna ricorrente
[e che] il successivo 14/06/2023 lo Sportello Unico per l'Immigrazione,
all'esito dell'accurata istruttoria, rendeva il nulla osta n. P-
[... RM/F/N/2022/124734 per il ricongiungimento della Sig.ra al marito Pt_1
in Italia'. Si duole della decisione Parte_2
dell'Ambasciata italiana a di negarle il visto di ingresso nella parte in CP_3
cui rappresenta la fittizietà del vincolo matrimoniale, contratto, a detta dell'amministrazione, unicamente al fine di permettere l'ingresso in Italia.
Rappresenta per contro la genuinità del rapporto di coniugio. Insta pertanto per l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. Si è costituito in giudizio il Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto
[...]
l'impugnazione proposta e chiedendone il rigetto.
Non si è costituita in giudizio l Controparte_4
* * *
Deve anzi tutto evidenziarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta sia unicamente il Controparte_1
, giacché l a è una
[...] Controparte_3 CP_3
mera articolazione periferica del primo ed è quindi sfornita della soggettività giuridica necessaria all'autonoma partecipazione in giudizio.
Deve pertanto ritenersi assorbita ogni questione in ordine ad eventuali nullità afferenti la vocatio in ius dell'ambasciata.
Ciò detto, il ricorso deve essere respinto per le motivazioni che seguono.
Va anzi tutto rilevato il mancato rilascio di valida procura alle liti nel termine perentorio assegnato dal Tribunale.
Occorre al riguardo rammentare, in punto di diritto, che ai sensi del terzo comma dell'art. 82 cod. proc civ., '…salvi i casi in cui la legge dispone
altrimenti, davanti al Tribunale […] le parti debbono stare in giudizio col
ministero di un procuratore legalmente esercente'. Il successivo art. 83
cod. proc. civ. prescrive che '…quando la parte sta in giudizio col ministero
di un difensore, questi deve essere munito di procura [la quale] deve
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [e tuttavia]
la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
citazione [e di una serie di altri atti indicati dalla norma e] in tali casi
l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore'. Va peraltro ricordato, per quello che qui nello specifico interessa, come quest'ultima modalità di rilascio non operi allorché la procura alle liti sia conferita all'estero in quanto il potere di autentica del difensore non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (in tal senso,
tra le tante, Cassazione Civile, Sezione I, 18 giugno 2018 n. 16050), con la conseguenza che, in tale ipotesi, il mandato difensivo può formarsi unicamente tramite atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Poiché
rispetto ai cittadini di Paesi stranieri non è applicabile l'art. 28 del d.lgs 3
febbraio 2011 n. 71, inerente l'esercizio della funzione di notaio da parte del capo dell'ufficio consolare, l'atto pubblico e la scrittura privata con i quali è possibile rilasciare una procura alle liti non possono che intendersi quali atti formati da autorità straniere.
A tal fine, l'utilizzabilità in Italia di atti esteri è senz'altro da ammettere,
poiché può affermarsi sussistente nel nostro ordinamento, ricavabile da una serie di disposizioni tra le quali in primis l'art. 68 della legge 31 maggio
1995 n. 218, un principio di fondo di mutuo riconoscimento. Affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente tuttavia che porti il relativo nomen iuris
ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto. La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma del sottoscrittore, della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto.
Quest'ultimo istituto è codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e documenti
formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed] agli atti e documenti
[in questione], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale'.
Appare necessario rammentare che la legalizzazione si differenzia dall'autenticazione in quanto con la prima vengono certificate l'identità
soggettiva e la qualità di pubblico ufficiale di chi ha posto in essere l'atto mentre l'autentica consiste nella certificazione eseguita con le modalità
previste dalla legge da un pubblico ufficiale della firma dell'atto da parte di un soggetto avvenuta in sua presenza.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui '…a fini di
legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta
aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti;
se
la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede
direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di altri
opportuni mezzi di accertamento'.
La norma sostituisce l'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, che attribuiva all'autorità consolare il potere di '…legalizza[re] gli atti rilasciati o
autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle
competenti autorità locali', nell'ottica di un superamento della c.d. doppia legalizzazione che, secondo la previgente normativa, costituiva la normalità e che si articolava in una prima fase in cui l'autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizzava la firma dell'ufficiale rogante o autenticante ed in una seconda in cui l'autorità consolare o diplomatica italiana procedeva alla legalizzazione della firma dell'autorità
nazionale.
Il superamento viene realizzato oggi prevedendo che l'autorità consolare o diplomatica italiana proceda ad autenticare direttamente, senza il doppio passaggio, la firma del pubblico ufficiale locale e, solo ove ciò non sia possibile - perché la pubblica amministrazione non dispone dello specimen di firma dello specifico funzionario - faccia '…uso di altri opportuni mezzi di
accertamento', nei quali rientra altresì il ricorso al procedimento di cui alla previgente normativa.
Resta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione dalla legalizzazione ovvero adempimenti semplificati, quale ad esempio la
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che prevede, per gli Stati
firmatari, la possibilità di riconoscere reciprocamente mediante la c.d. Apostille, ovvero un timbro apposto direttamente da autorità amministrative del Paese di origine, la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma e l'identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito.
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi come la procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio risultasse priva di una valida legalizzazione. Tale mancanza è stata invero rilevata anche da parte resistente all'atto della costituzione in giudizio, allorché ha eccepito '…la
nullità della procura alle liti in quanto, in caso di mandante residente
all'estero la stessa deve essere rilasciata con atto separato e con
sottoscrizione legalizzata a cura della Rappresentanza diplomatica'.
Il Tribunale, supportato anche da condivisibile giurisprudenza di legittimità
(tra le altre, Cassazione Civile, Sezione I, 11 giugno 2018 n.15073), ha convenuto su tale rilievo e, in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ., ha quindi dichiarato la nullità della procura e concesso a parte ricorrente il termine perentorio del 30 giugno 2024 per la rinnovazione dell'atto viziato.
A fronte di tale ordine, parte ricorrente ha depositato in data 3 aprile 2024
copia semplice della medesima procura alle liti precedentemente prodotta,
comprensiva di altri due fogli sui quali è riportata la dichiarazione di legalizzazione dell'ambasciata italiana di Damasco relativamente alla sottoscrizione di tale '…Sajia funzionario del Ministero degli Affari Per_1
Esteri siriano', ovvero, per come successivamente rilevato all'udienza dell'11 settembre 2024, '…di un soggetto non riferibile a quelli che hanno
autenticato la procura alle liti (notaio e Persona_2
legalizzato la firma di quest'ultimo (pubblico ministero CP_5
[...] [..
[...]
'. Soltanto dopo i chiarimenti in tal senso richiesti dal Tribunale,
[...]
parte ricorrente esibiva e depositava la procura nuovamente legalizzata e tradotta. Poiché quest'ultimo deposito è avvenuto oltre il termine perentorio assegnato dal Tribunale, deve ritenersi inidoneo ad attribuire i poteri di rappresentanza processuale in capo al difensore che agito in nome e per contro della ricorrente.
Tale circostanza appare di per sé sola atta a determinare il rigetto dell'azione.
Va in ogni caso rilevata anche l'infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Deve rammentarsi al riguardo che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [il]
coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni [e purché non sia] accertato che il matrimonio […] ha[…] avuto luogo allo
scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato'. Deve altresì ricordarsi che in punto di onus probandi
grava in capo al richiedente dimostrare l'effettività del vincolo di coniugio mentre compete alla pubblica amministrazione provare che la domanda sia stata presentata '…allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di
entrare o soggiornare nel territorio dello Stato'.
Ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il matrimonio si ritiene fittizio o di convenienza secondo quanto stabilito dalle "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il
"manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (in tal senso, Cassazione
Civile, Sezione I, 30 marzo 2021 n. 6747).
Orbene, nel caso di specie, appare opportuno ricordare che il diniego di rilascio del visto opposto dall'Ambasciata d'Italia a è stato motivato CP_3
dal fatto che '…non è stata fornita adeguata e sufficiente documentazione
comprovante l'effettiva relazione affettiva fra Lei e Suo marito, infatti anche
durante il corso dell'intervista occorsa presso il nostro Ufficio Visti Lei non
e stata in grado di fornire informazioni elementari riguardanti il coniuge e la
sua vita quotidiana in Italia;
non sono state fornite foto comprovanti la
relazione anche pregressa alla data del matrimonio;
non sono state fornite
le stampe di messaggi tra Lei e Suo marito anche mediante l'uso dei
socials; non è stata fornita documentazione riguardante l'invio di denaro
come prova di coniuge a carico'.
Come evincibile dal contenuto dello stesso provvedimento impugnato,
dunque, le motivazioni del rigetto non riguardano la formale celebrazione del matrimonio, che è dato per pacifico, ma la strumentalità dello stesso,
poiché asseritamente contratto al solo scopo di permettere l'ingresso in
Italia al cittadino straniero. Tale convinzione trova conferma nel fatto che anche nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990 del 29
giugno 2022 l'ambasciata ha ritenuto inadeguata ed insufficiente la documentazione atta a comprovare la relazione affettiva, laddove per contro nulla viene eccepito rispetto all'autenticità del matrimonio ed alla sua celebrazione effettiva.
Così delineato l'oggetto del giudizio, le motivazioni inerenti la strumentalità
del matrimonio poste a fondamento del provvedimento impugnato risultano sufficientemente circostanziate e, in assenza di ulteriori elementi forniti in sede giurisdizionale, non possono che essere condivise.
L'amministrazione, per come riportato in sede di costituzione in giudizio, ha invero effettuato un'istruttoria del tutto adeguata al caso di specie,
evidenziando anzi tutto che '…il matrimonio [è] stato possibile solo
mediante il ricorso all'istituto della procura, che per definizione viene molto
di frequente utilizzata per matrimonio aventi il solo fine di acquisire un titolo
di soggiorno in Italia, e nonostante la possibilità dei due nubendi di
contrarre un matrimonio in presenza di entrambi in Siria e/o di incontrarsi
primo o dopo il matrimonio'. La circostanza fattuale delle modalità di celebrazione del matrimonio è stata desunta dal fatto che '…le stesse foto
allegate alla domanda di visto che ritraggono lo sposo con in mano il suo
telefonino mentre fa una video chiamata con la signora vestita da Pt_1
sposa, dimostrano che i due nubendi fossero in due posti diversi al
momento del matrimonio' e deve considerarsi pacifica, allorché nello scritto introduttivo del giudizio non è stata idoneamente confutata.
L'ambasciata ha poi ritenuto necessario convocare l'interessata '…per
un'intervista al fine di verificare l'effettiva relazione affettiva fra i due
coniugi e la corrispondenza delle informazioni reperibili sulla
documentazione'. Da tale intervista è emerso che la coppia si è conosciuta tramite il fratello di un'amica nel 2019 e che di lì a poco, nel corso dello stesso anno, si è celebrato il matrimonio;
che prima del matrimonio non vi
è stato alcun incontro;
che a causa del successivo periodo di pandemia non si sarebbero successivamente incontrati;
che i rapporti si sono svolti attraverso chiamate in videoconferenza WhatsApp o attraverso altri mezzi di comunicazione a distanza. Con il ricorso introduttivo non sono state compiutamente allegate eventuali occasioni di frequentazione della coppia e delle comunicazioni a distanza non è stato dato alcun riscontro nel corso della fase amministrativa, come, invero, neppure avanti a questo
Tribunale, essendo state prodotte in giudizio soltanto talune ritrazioni fotografiche asseritamente tratte da un dispositivo mobile, nelle quali sono contenuti sporadici messaggi scambiati tra due interlocutori comunque non identificabili.
La tesi ipotizzata nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero che '…il
matrimonio può essere combinato dalle famiglie anche all'insaputa dei
nubendi o, quantomeno, senza una loro previa approfondita conoscenza e
frequentazione' non pare attagliarsi al caso di specie, giacché l'intervista ha altresì evidenziato che le famiglie dei nubendi, di due Paesi di origine diversi (Iraq e Siria), non si sono mai conosciute tra loro e non sono stati forniti elementi atti a confutare tale assunto.
Non sono infine riscontrabili neppure le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine al mantenimento che il coniuge in Italia le avrebbe garantito in questi anni, essendosi questa limitata a depositare ritrazioni fotografiche parziali di due 'money trensfer' dalle quali non è dato comprendere alcunché.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del convenuto CP_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio;
euro 602,00 per la fase introduttiva;
euro
903,00 per la fase di istruttoria;
euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Roma, 7 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa ex art. 281 decies c.p.c. iscritta al n. 44352/2023 r.g. e promossa
da
, nata in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'Avv. Marco
Lanzilao, dal quale è rappresentata e difesa;
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-resistente costituito -
e di
; Controparte_3
- resistente non costituita -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare - il diritto della Sig.ra ad ottenere Parte_1
il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
6 nonché
disporre - il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in
favore della Sig.ra nata in [...] il giorno 22/02/1988'. Parte_1 Per il : Controparte_1
'…rigettare il ricorso di controparte perché infondato. Con vittoria di spese
di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso Parte_1
'…il provvedimento Prot. 001937 del 29/08/2023 emesso dall'Ambasciata
d'Italia con il quale è stato decretato il rigetto della domanda di visto CP_3
d'ingresso per ricongiungimento familiare della ricorrente, notificato il
giorno 29/08/2023'. Premette la ricorrente di intrattenere '…una stabile e duratura relazione con il Sig. cittadino Parte_2
iracheno, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale in quanto titolare di protezione sussidiaria;
[che] il Sig. Parte_2
è difatti titolare del permesso di soggiorno n. , rilasciato
[...] Numero_1
dalla Questura di Roma, in corso di validità; [che] il giorno 20/05/2022 il
Sig. rivolgeva alla Prefettura di Roma Parte_2
domanda per ricongiungimento familiare della moglie – odierna ricorrente
[e che] il successivo 14/06/2023 lo Sportello Unico per l'Immigrazione,
all'esito dell'accurata istruttoria, rendeva il nulla osta n. P-
[... RM/F/N/2022/124734 per il ricongiungimento della Sig.ra al marito Pt_1
in Italia'. Si duole della decisione Parte_2
dell'Ambasciata italiana a di negarle il visto di ingresso nella parte in CP_3
cui rappresenta la fittizietà del vincolo matrimoniale, contratto, a detta dell'amministrazione, unicamente al fine di permettere l'ingresso in Italia.
Rappresenta per contro la genuinità del rapporto di coniugio. Insta pertanto per l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. Si è costituito in giudizio il Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto
[...]
l'impugnazione proposta e chiedendone il rigetto.
Non si è costituita in giudizio l Controparte_4
* * *
Deve anzi tutto evidenziarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta sia unicamente il Controparte_1
, giacché l a è una
[...] Controparte_3 CP_3
mera articolazione periferica del primo ed è quindi sfornita della soggettività giuridica necessaria all'autonoma partecipazione in giudizio.
Deve pertanto ritenersi assorbita ogni questione in ordine ad eventuali nullità afferenti la vocatio in ius dell'ambasciata.
Ciò detto, il ricorso deve essere respinto per le motivazioni che seguono.
Va anzi tutto rilevato il mancato rilascio di valida procura alle liti nel termine perentorio assegnato dal Tribunale.
Occorre al riguardo rammentare, in punto di diritto, che ai sensi del terzo comma dell'art. 82 cod. proc civ., '…salvi i casi in cui la legge dispone
altrimenti, davanti al Tribunale […] le parti debbono stare in giudizio col
ministero di un procuratore legalmente esercente'. Il successivo art. 83
cod. proc. civ. prescrive che '…quando la parte sta in giudizio col ministero
di un difensore, questi deve essere munito di procura [la quale] deve
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [e tuttavia]
la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
citazione [e di una serie di altri atti indicati dalla norma e] in tali casi
l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore'. Va peraltro ricordato, per quello che qui nello specifico interessa, come quest'ultima modalità di rilascio non operi allorché la procura alle liti sia conferita all'estero in quanto il potere di autentica del difensore non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (in tal senso,
tra le tante, Cassazione Civile, Sezione I, 18 giugno 2018 n. 16050), con la conseguenza che, in tale ipotesi, il mandato difensivo può formarsi unicamente tramite atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Poiché
rispetto ai cittadini di Paesi stranieri non è applicabile l'art. 28 del d.lgs 3
febbraio 2011 n. 71, inerente l'esercizio della funzione di notaio da parte del capo dell'ufficio consolare, l'atto pubblico e la scrittura privata con i quali è possibile rilasciare una procura alle liti non possono che intendersi quali atti formati da autorità straniere.
A tal fine, l'utilizzabilità in Italia di atti esteri è senz'altro da ammettere,
poiché può affermarsi sussistente nel nostro ordinamento, ricavabile da una serie di disposizioni tra le quali in primis l'art. 68 della legge 31 maggio
1995 n. 218, un principio di fondo di mutuo riconoscimento. Affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente tuttavia che porti il relativo nomen iuris
ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto. La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma del sottoscrittore, della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto.
Quest'ultimo istituto è codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e documenti
formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed] agli atti e documenti
[in questione], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale'.
Appare necessario rammentare che la legalizzazione si differenzia dall'autenticazione in quanto con la prima vengono certificate l'identità
soggettiva e la qualità di pubblico ufficiale di chi ha posto in essere l'atto mentre l'autentica consiste nella certificazione eseguita con le modalità
previste dalla legge da un pubblico ufficiale della firma dell'atto da parte di un soggetto avvenuta in sua presenza.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui '…a fini di
legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta
aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti;
se
la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede
direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di altri
opportuni mezzi di accertamento'.
La norma sostituisce l'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, che attribuiva all'autorità consolare il potere di '…legalizza[re] gli atti rilasciati o
autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle
competenti autorità locali', nell'ottica di un superamento della c.d. doppia legalizzazione che, secondo la previgente normativa, costituiva la normalità e che si articolava in una prima fase in cui l'autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizzava la firma dell'ufficiale rogante o autenticante ed in una seconda in cui l'autorità consolare o diplomatica italiana procedeva alla legalizzazione della firma dell'autorità
nazionale.
Il superamento viene realizzato oggi prevedendo che l'autorità consolare o diplomatica italiana proceda ad autenticare direttamente, senza il doppio passaggio, la firma del pubblico ufficiale locale e, solo ove ciò non sia possibile - perché la pubblica amministrazione non dispone dello specimen di firma dello specifico funzionario - faccia '…uso di altri opportuni mezzi di
accertamento', nei quali rientra altresì il ricorso al procedimento di cui alla previgente normativa.
Resta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione dalla legalizzazione ovvero adempimenti semplificati, quale ad esempio la
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che prevede, per gli Stati
firmatari, la possibilità di riconoscere reciprocamente mediante la c.d. Apostille, ovvero un timbro apposto direttamente da autorità amministrative del Paese di origine, la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma e l'identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito.
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi come la procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio risultasse priva di una valida legalizzazione. Tale mancanza è stata invero rilevata anche da parte resistente all'atto della costituzione in giudizio, allorché ha eccepito '…la
nullità della procura alle liti in quanto, in caso di mandante residente
all'estero la stessa deve essere rilasciata con atto separato e con
sottoscrizione legalizzata a cura della Rappresentanza diplomatica'.
Il Tribunale, supportato anche da condivisibile giurisprudenza di legittimità
(tra le altre, Cassazione Civile, Sezione I, 11 giugno 2018 n.15073), ha convenuto su tale rilievo e, in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ., ha quindi dichiarato la nullità della procura e concesso a parte ricorrente il termine perentorio del 30 giugno 2024 per la rinnovazione dell'atto viziato.
A fronte di tale ordine, parte ricorrente ha depositato in data 3 aprile 2024
copia semplice della medesima procura alle liti precedentemente prodotta,
comprensiva di altri due fogli sui quali è riportata la dichiarazione di legalizzazione dell'ambasciata italiana di Damasco relativamente alla sottoscrizione di tale '…Sajia funzionario del Ministero degli Affari Per_1
Esteri siriano', ovvero, per come successivamente rilevato all'udienza dell'11 settembre 2024, '…di un soggetto non riferibile a quelli che hanno
autenticato la procura alle liti (notaio e Persona_2
legalizzato la firma di quest'ultimo (pubblico ministero CP_5
[...] [..
[...]
'. Soltanto dopo i chiarimenti in tal senso richiesti dal Tribunale,
[...]
parte ricorrente esibiva e depositava la procura nuovamente legalizzata e tradotta. Poiché quest'ultimo deposito è avvenuto oltre il termine perentorio assegnato dal Tribunale, deve ritenersi inidoneo ad attribuire i poteri di rappresentanza processuale in capo al difensore che agito in nome e per contro della ricorrente.
Tale circostanza appare di per sé sola atta a determinare il rigetto dell'azione.
Va in ogni caso rilevata anche l'infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Deve rammentarsi al riguardo che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [il]
coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni [e purché non sia] accertato che il matrimonio […] ha[…] avuto luogo allo
scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato'. Deve altresì ricordarsi che in punto di onus probandi
grava in capo al richiedente dimostrare l'effettività del vincolo di coniugio mentre compete alla pubblica amministrazione provare che la domanda sia stata presentata '…allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di
entrare o soggiornare nel territorio dello Stato'.
Ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il matrimonio si ritiene fittizio o di convenienza secondo quanto stabilito dalle "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il
"manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (in tal senso, Cassazione
Civile, Sezione I, 30 marzo 2021 n. 6747).
Orbene, nel caso di specie, appare opportuno ricordare che il diniego di rilascio del visto opposto dall'Ambasciata d'Italia a è stato motivato CP_3
dal fatto che '…non è stata fornita adeguata e sufficiente documentazione
comprovante l'effettiva relazione affettiva fra Lei e Suo marito, infatti anche
durante il corso dell'intervista occorsa presso il nostro Ufficio Visti Lei non
e stata in grado di fornire informazioni elementari riguardanti il coniuge e la
sua vita quotidiana in Italia;
non sono state fornite foto comprovanti la
relazione anche pregressa alla data del matrimonio;
non sono state fornite
le stampe di messaggi tra Lei e Suo marito anche mediante l'uso dei
socials; non è stata fornita documentazione riguardante l'invio di denaro
come prova di coniuge a carico'.
Come evincibile dal contenuto dello stesso provvedimento impugnato,
dunque, le motivazioni del rigetto non riguardano la formale celebrazione del matrimonio, che è dato per pacifico, ma la strumentalità dello stesso,
poiché asseritamente contratto al solo scopo di permettere l'ingresso in
Italia al cittadino straniero. Tale convinzione trova conferma nel fatto che anche nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990 del 29
giugno 2022 l'ambasciata ha ritenuto inadeguata ed insufficiente la documentazione atta a comprovare la relazione affettiva, laddove per contro nulla viene eccepito rispetto all'autenticità del matrimonio ed alla sua celebrazione effettiva.
Così delineato l'oggetto del giudizio, le motivazioni inerenti la strumentalità
del matrimonio poste a fondamento del provvedimento impugnato risultano sufficientemente circostanziate e, in assenza di ulteriori elementi forniti in sede giurisdizionale, non possono che essere condivise.
L'amministrazione, per come riportato in sede di costituzione in giudizio, ha invero effettuato un'istruttoria del tutto adeguata al caso di specie,
evidenziando anzi tutto che '…il matrimonio [è] stato possibile solo
mediante il ricorso all'istituto della procura, che per definizione viene molto
di frequente utilizzata per matrimonio aventi il solo fine di acquisire un titolo
di soggiorno in Italia, e nonostante la possibilità dei due nubendi di
contrarre un matrimonio in presenza di entrambi in Siria e/o di incontrarsi
primo o dopo il matrimonio'. La circostanza fattuale delle modalità di celebrazione del matrimonio è stata desunta dal fatto che '…le stesse foto
allegate alla domanda di visto che ritraggono lo sposo con in mano il suo
telefonino mentre fa una video chiamata con la signora vestita da Pt_1
sposa, dimostrano che i due nubendi fossero in due posti diversi al
momento del matrimonio' e deve considerarsi pacifica, allorché nello scritto introduttivo del giudizio non è stata idoneamente confutata.
L'ambasciata ha poi ritenuto necessario convocare l'interessata '…per
un'intervista al fine di verificare l'effettiva relazione affettiva fra i due
coniugi e la corrispondenza delle informazioni reperibili sulla
documentazione'. Da tale intervista è emerso che la coppia si è conosciuta tramite il fratello di un'amica nel 2019 e che di lì a poco, nel corso dello stesso anno, si è celebrato il matrimonio;
che prima del matrimonio non vi
è stato alcun incontro;
che a causa del successivo periodo di pandemia non si sarebbero successivamente incontrati;
che i rapporti si sono svolti attraverso chiamate in videoconferenza WhatsApp o attraverso altri mezzi di comunicazione a distanza. Con il ricorso introduttivo non sono state compiutamente allegate eventuali occasioni di frequentazione della coppia e delle comunicazioni a distanza non è stato dato alcun riscontro nel corso della fase amministrativa, come, invero, neppure avanti a questo
Tribunale, essendo state prodotte in giudizio soltanto talune ritrazioni fotografiche asseritamente tratte da un dispositivo mobile, nelle quali sono contenuti sporadici messaggi scambiati tra due interlocutori comunque non identificabili.
La tesi ipotizzata nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero che '…il
matrimonio può essere combinato dalle famiglie anche all'insaputa dei
nubendi o, quantomeno, senza una loro previa approfondita conoscenza e
frequentazione' non pare attagliarsi al caso di specie, giacché l'intervista ha altresì evidenziato che le famiglie dei nubendi, di due Paesi di origine diversi (Iraq e Siria), non si sono mai conosciute tra loro e non sono stati forniti elementi atti a confutare tale assunto.
Non sono infine riscontrabili neppure le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine al mantenimento che il coniuge in Italia le avrebbe garantito in questi anni, essendosi questa limitata a depositare ritrazioni fotografiche parziali di due 'money trensfer' dalle quali non è dato comprendere alcunché.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del convenuto CP_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio;
euro 602,00 per la fase introduttiva;
euro
903,00 per la fase di istruttoria;
euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Roma, 7 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino