CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RI RO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5148/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 574924 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n.° 602/1973 n. 574924 notificato in data 19.04.2024 emessa dalla AREA S.r.l. a fondamento della quale risulta la pretesa impositiva dell'ente concessionario per la riscossione: IMU 2016 – Accertamento Esecutivo 1879 di € 1.017,77.
Eccepisce che l'IMU 2016 risulta, ampiamente, prescritta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di imposizione, dunque dopo la data del 31.12.2021. Società_1 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il concessionario ha documentato che l'avviso di accertamento esecutivo n. 1879/2021, relativo a IMU 2016,
è stato ritualmente notificato in data 13/11/2021.
Area s.r.l., in virtù dell'incarico e delle istruzioni ricevute dal mandante, emetteva in data 22/09/2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della L. n. 160/2019, il sollecito di pagamento n. 18591202 (docc. 4).
Successivamente, perdurando l'inadempimento, Area S.r.l. notificava in data 19/04/2024 al contribuente il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n° 602/1973 n. 574924 per cui è causa.
Ne consegue la regolarità della procedura di riscossione attesa la interruzione dei termini di prescrzione con atti che non risulta essere stati impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere distrarre in favore del difensore del concessionario che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€330,00 oltre accessori di legge, se dovuti da distrarre in favore dell'avv. Difensore_2.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
IA M. CA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RI RO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5148/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 574924 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n.° 602/1973 n. 574924 notificato in data 19.04.2024 emessa dalla AREA S.r.l. a fondamento della quale risulta la pretesa impositiva dell'ente concessionario per la riscossione: IMU 2016 – Accertamento Esecutivo 1879 di € 1.017,77.
Eccepisce che l'IMU 2016 risulta, ampiamente, prescritta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di imposizione, dunque dopo la data del 31.12.2021. Società_1 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il concessionario ha documentato che l'avviso di accertamento esecutivo n. 1879/2021, relativo a IMU 2016,
è stato ritualmente notificato in data 13/11/2021.
Area s.r.l., in virtù dell'incarico e delle istruzioni ricevute dal mandante, emetteva in data 22/09/2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della L. n. 160/2019, il sollecito di pagamento n. 18591202 (docc. 4).
Successivamente, perdurando l'inadempimento, Area S.r.l. notificava in data 19/04/2024 al contribuente il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n° 602/1973 n. 574924 per cui è causa.
Ne consegue la regolarità della procedura di riscossione attesa la interruzione dei termini di prescrzione con atti che non risulta essere stati impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere distrarre in favore del difensore del concessionario che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€330,00 oltre accessori di legge, se dovuti da distrarre in favore dell'avv. Difensore_2.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
IA M. CA