CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NIC:OLA LETTIERI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1789 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 05/10/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava in favore dell'imputato limitatamente alla sola durata delle pene accessorie "fallimentari", la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 11.4.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato NT GI, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento del danno derivante da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in rubrica ascrittogli al capo c) dell'imputazione, in qualità di amministratore di fatto della società "Azienda Agricola il Torcino s.p.a.", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 17.1.2014. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il NT, lamentando: 1) vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 216, I. fall., non risultando dimostrata la sussistenza della contestata condotta distrattiva, consistente nella locazione in favore di terzi del ramo d'azienda della società fallita, relativo alla trasformazione del latte e dei suoi derivati, a fronte del pagamento di un canone di locazione non corrisposto, circostanza che, come evidenziato nei motivi di appello, non emergeva dall'informativa della Guardia di Finanza del 6.2.2014, utilizzata dai giudici di merito per giustificare l'affermazione di responsabilità del NT, senza tacere che tanto la relazione del curatore fallimentare, quanto la decisione del tribunale delle imprese, non avevano ravvisato sul punto alcuna responsabilità dell'imputato e che la difesa non era stata in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento, perché tutta la documentazione contabile era in possesso degli organi fallimentari;
2) mancanza di motivazione in ordine all'art. 133, c.p., con riferimento alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, tenuto conto dell'età dell'imputato, ultraottantenne, della mancanza a suo carico di t precedenti penali e delle motivazioni della sua condotta, finalizzata a tutelare gli interessi dei lavoratori della Torcino. 2.1. Con requisitoria scritta del 21.9.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Nicola Lettieri, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Sotto altro punto di vista il motivo di ricorso è inammissibile, perché fondato su censure che si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente cilisattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto (cfr., in particolare, pp. 2-4, in cui, tra gli altri temi, si affronta anche specificamente il contenuto dell'informativa della Guardia di Finanza menzionata dalla difesa) il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la 2 sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42(146 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale ha fatto buon governo dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da iinnpedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Con la conseguenza che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito ovvero per il quale sia stata previsto un corrispettivo insignificante (cfr. Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Rv. 259858; Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, RV . 264078; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841). Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui il NT, amministratore di fatto della società fallita, come evidenziato dal giudice di appello con logico argomentare, ha consapevolmente posto in essere in data 3.5.2013, nonostante lo stato di decozione di quest'ultima fosse già conclamato, un'operazione concretizzatasi nell'affitto dell'indicato ramo d'azienda in favore di un'altra società, amministrata dallo stesso NT (ulteriore sintomo della natura distnattiva dell'operazione), senza che venisse nemmeno parzialmente corrisposto il canone di locazione, fissato in 600.000,00 euro annui, da corrispondere in quattro rate trimestrali, la cui prima tranche avrebbe dovuto essere versata il 5.8.2013, e senza che gli organi di governo della società fallita si fossero mai attivati per ottenere il recupero del credito vantato. 5. Inammissibile deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, con cui vengono articolate censure sul merito della dosimetria della pena inflitta, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione incentrata sulla particolare intensità del dolo, vale a dire su 3 di uno dei parametri presi in considerazione dall'art. 133, c.p., ritenuto dal giudice di merito, con motivazione certo né contraddittoria, né manifestamente illogica, determinante rispetto agli altri, di cui la corte territoriale ha comunque tenuto conto sulla base di una valutazione complessiva della condotta dell'imputato (cfr. Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.10.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NIC:OLA LETTIERI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1789 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 05/10/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava in favore dell'imputato limitatamente alla sola durata delle pene accessorie "fallimentari", la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 11.4.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato NT GI, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento del danno derivante da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in rubrica ascrittogli al capo c) dell'imputazione, in qualità di amministratore di fatto della società "Azienda Agricola il Torcino s.p.a.", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 17.1.2014. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il NT, lamentando: 1) vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 216, I. fall., non risultando dimostrata la sussistenza della contestata condotta distrattiva, consistente nella locazione in favore di terzi del ramo d'azienda della società fallita, relativo alla trasformazione del latte e dei suoi derivati, a fronte del pagamento di un canone di locazione non corrisposto, circostanza che, come evidenziato nei motivi di appello, non emergeva dall'informativa della Guardia di Finanza del 6.2.2014, utilizzata dai giudici di merito per giustificare l'affermazione di responsabilità del NT, senza tacere che tanto la relazione del curatore fallimentare, quanto la decisione del tribunale delle imprese, non avevano ravvisato sul punto alcuna responsabilità dell'imputato e che la difesa non era stata in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento, perché tutta la documentazione contabile era in possesso degli organi fallimentari;
2) mancanza di motivazione in ordine all'art. 133, c.p., con riferimento alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, tenuto conto dell'età dell'imputato, ultraottantenne, della mancanza a suo carico di t precedenti penali e delle motivazioni della sua condotta, finalizzata a tutelare gli interessi dei lavoratori della Torcino. 2.1. Con requisitoria scritta del 21.9.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Nicola Lettieri, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Sotto altro punto di vista il motivo di ricorso è inammissibile, perché fondato su censure che si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente cilisattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto (cfr., in particolare, pp. 2-4, in cui, tra gli altri temi, si affronta anche specificamente il contenuto dell'informativa della Guardia di Finanza menzionata dalla difesa) il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la 2 sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42(146 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale ha fatto buon governo dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da iinnpedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Con la conseguenza che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito ovvero per il quale sia stata previsto un corrispettivo insignificante (cfr. Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Rv. 259858; Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, RV . 264078; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841). Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui il NT, amministratore di fatto della società fallita, come evidenziato dal giudice di appello con logico argomentare, ha consapevolmente posto in essere in data 3.5.2013, nonostante lo stato di decozione di quest'ultima fosse già conclamato, un'operazione concretizzatasi nell'affitto dell'indicato ramo d'azienda in favore di un'altra società, amministrata dallo stesso NT (ulteriore sintomo della natura distnattiva dell'operazione), senza che venisse nemmeno parzialmente corrisposto il canone di locazione, fissato in 600.000,00 euro annui, da corrispondere in quattro rate trimestrali, la cui prima tranche avrebbe dovuto essere versata il 5.8.2013, e senza che gli organi di governo della società fallita si fossero mai attivati per ottenere il recupero del credito vantato. 5. Inammissibile deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, con cui vengono articolate censure sul merito della dosimetria della pena inflitta, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione incentrata sulla particolare intensità del dolo, vale a dire su 3 di uno dei parametri presi in considerazione dall'art. 133, c.p., ritenuto dal giudice di merito, con motivazione certo né contraddittoria, né manifestamente illogica, determinante rispetto agli altri, di cui la corte territoriale ha comunque tenuto conto sulla base di una valutazione complessiva della condotta dell'imputato (cfr. Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.10.2023.