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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12053 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 21741/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto solo danni a cose
TRA
dott. C.F. , elett.te dom.to in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via A. Vespucci n° 9 presso lo studio dell'avv. Armando Sessa, C.F.
, dal quale è rapp.to e difeso, come in atti. CodiceFiscale_2
ATTORE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Irene Coppola, C.F. ) e Rosanna Russo, C.F. CodiceFiscale_3 [...]
, dell'Avvocatura Comunale, con i quali elettivamente C.F._4 domicilia nella Comunale alla via Campitelli, 11 in Portici (NA), come in atti. CONVENUTO
CONTRO
C.F. e P.IVA , in persona del proprio rapp.te legale CP_2 P.IVA_1
p.t. Avv. Mario Percuoco, C.F. rapp.ta e difesa CodiceFiscale_5 dall'Avv. Massimo Meo, C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_6 elett.te dom.ta in OR del CO (NA) alla via Cupa Ospedale n. 20, come in atti CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: l'intestato Tribunale come appresso provveda: 1) dichiari parti convenute, solidalmente o per quanto di ragione, responsabili dei danni subiti dall'istante, ammontanti a € 17.610,68 oltre IVA, ovvero a quel diverso importo che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro alla data dell'effettivo soddisfo;
2) conseguentemente, condanni parti convenute, solidalmente o per quanto di ragione, al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni come innanzi quantificati o in quel minore o maggiore importo che sarà determinato all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo;
3) condanni, infine, parti convenute, in solido, alle spese e compensi di causa, nonché alle spese, ammontanti a € 3.565,62, e compensi relativi al procedimento di consulenza tecnica preventiva n° 33886/19 R.G., con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni - in via preliminare, accertare e dichiarare la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva del per totale estraneità Controparte_1 dello stesso dal presente giudizio perché non soggetto responsabile del servizio fognario di cui è diretto gestore e proprietario degli impianti la - in CP_2 via preliminare, ancora, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'Atto di Citazione per violazione dell'art.163 cpc per la carenza assoluta di elementi in diritto in quanto l'attore rivendica un risarcimento di danni ed un accertamento di responsabilità senza alcun riferimento giuridico e/o senza alcuna indicazione del presupposto giuridico su cui fonda le proprie pretese, - nel merito, rigettare la domanda risarcitoria nei confronti del perché infondata Controparte_1 sia in fatto che in diritto, perché non provata dall'attore e perché non accertata alcuna responsabilità in capo al convenuto in sede di CTU;
nel merito, CP_1 accertare e dichiarare infondata la domanda risarcitoria nei confronti del quale soggetto non responsabile della manutenzione del Controparte_1 servizio fognario;
- nel merito, nel caso di accertate responsabilità dichiarare la sola ed esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo alla quale CP_2 gestore diretto dell'intero servizio fognario di via Cardano in;
- in via CP_1 subordinata e/o del tutto gradata, comunque, dichiararsi un concorso di colpa tra le parti in causa;
- condannare parte soccombente alla refusione delle spese di giudizio in favore del e dei compensi professionali forensi. Controparte_1
Contr Conclusioni : 1) accertare per le suesposte causali l'infondatezza CP_2 della domanda attorea, per l'effetto integralmente respingendola;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della predetta domanda attorea, accertare l'assoluta estraneità della ai fatti di lite, mandandola CP_2 esente da qualsivoglia responsabilità, per l'effetto rigettando ogni domanda, sia dell'attore che delle altre parti, contro di essa rivolta;
Con vittoria integrale di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA, ed oltre il rimborso delle spese generali forfettarie in favore della odierna parte deducente.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale il e la Controparte_1 Controparte_2 per sentire accertare e dichiarare che parti convenute sono responsabili solidalmente o per quanto di ragione, dei danni da lui subiti, ammontanti a € 17.610,68 oltre IVA, ovvero a quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo, e conseguentemente, sentirle condannare al risarcimento dei danni come innanzi quantificati, oltre accessori e spese di causa e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. R.G. 33886/19.
A sostegno della domanda deduceva: 1) di essere proprietario della palazzina unifamiliare, con circostante cortile e giardino, nella quale risiede, sita in Portici (NA) alla via Cardano n. civico 30/B, che si sviluppa in altezza su tre livelli: un piano seminterrato, un primo piano di circa 220 mq. ed un secondo piano di circa 160 mq.; 2) che il piano seminterrato è composto da una autorimessa, da una cantinola, da una sala prove musicali insonorizzata, da una sala attrezzi e da un deposito;
3) che il giorno 23/9/2019, alle ore 3,00 circa del mattino, in si erano verificate precipitazioni atmosferiche e, a causa CP_1 della saturazione dell'impianto fognario comunale, le acque meteoriche, miste a fango e a liquami fognari, traboccanti dalle griglie e dai tombini scoperchiati posti sulla via Cardano, avevano forzato il cancello di ingresso dell'immobile di proprietà dell'istante, riversandosi nel cortile d'ingresso, e di lì erano sfociate nei locali del piano seminterrato del fabbricato, allagandoli completamente fino ad un'altezza di circa 40 cm.; 4) che alle ore 8,30 circa del 23/9/19, erano intervenuti in loco alcuni agenti della Polizia Municipale di e una CP_1 squadra di operai e tecnici della appaltatrice della Controparte_3 manutenzione della rete fognaria del - che, mediante Controparte_1
l'utilizzo fino al tardo pomeriggio di un camion cisterna dotato di pompa idrovora, avevano liberato i locali del suddetto seminterrato dal grosso dei liquami;
5) che, terminato l'intervento dei tecnici e operai della Controparte_2 erano risultati danneggiati, in quanto ricoperti da una sorta di fango melmoso e maleodorante, fino ad una altezza di circa 40 cm., i pavimenti e le pareti dei locali del seminterrato, nonché tutte le suppellettili, le attrezzature e gli arredi ivi presenti, e due automobili e una minipala meccanica da cantiere dell'istante, che erano ivi parcheggiate;
6) che la s.p.a. G.O.R.I., in pers. del leg. rappr.te p.t., ed il in pers. del Sindaco p.t., sono responsabili, ai sensi Controparte_1 degli artt. 2043 e 2051 c.c., dei danni subiti dall'istante, la prima per la erronea progettazione e l'insufficiente manutenzione del tratto fognario della Via Cardano in Portici, ed il secondo per la mancata e/o insufficiente manutenzione dello stesso, a causa delle quali si è verificato l'allagamento dell'immobile dell'istante; 7) che l'istante, dopo aver invano costituito in mora la ed CP_2 il con ricorso n° R.G. 33886/19, aveva chiesto ed ottenuto dal CP_1
Tribunale di Napoli consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., all'esito della quale il C.T.U. ing. ha accertato che nelle circostanze di Per_1 tempo e di luogo innanzi indicate si era verificata la saturazione dell'impianto fognario della via Cardano, con la conseguenza che acque meteoriche miste a fango e a liquami fognari, traboccanti dall'impianto, si erano riversate nei locali del piano seminterrato dell'immobile dell'istante, allagandoli fino ad all'altezza di 40 cm.; 8) che il C.T.U. ha, altresì, accertato che a causa di tale allagamento l'immobile dell'istante ha subito danni per la cui riparazione è necessaria una spesa di € 14.720,68 IVA esclusa, mentre i danni subiti dai beni mobili presenti nel seminterrato ammontano a € 2.890,00 IVA inclusa;
9) che quanto alla causa dell'evento dannoso, il C.T.U. ha concluso che esso può essere stato determinato dall'occlusione dell'impianto di smaltimento fognario per la mancata manutenzione delle griglie delle caditoie poste lungo la via Cardano e/o dall'ostruzione parziale dell'impianto fognario causata dal pietrame depositatosi nella condotta per il cedimento di una spalletta interna di un pozzetto di ispezione posto in corrispondenza del civico 30/B della stessa via;
spalletta che - ha accertato il C.T.U. - è stata poi riparata dalla con CP_2 un intervento di riempimento in mattoni;
10) che l'istante, inoltre, ha diritto ad ottenere la refusione delle spese legali e di C.T.U. – queste ultime ammontanti a € 3.565,62 - relative al procedimento di consulenza tecnica preventiva n° 33886/19 R.G.; 11) che con atto di invito ad aderire a convenzione assistita dell'11/2/21, l'istante ha instaurato un procedimento di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni, ma esso ha avuto esito negativo in quanto la s.p.a. non vi ha aderito, come risulta dal verbale di negoziazione assistita del CP_2
3/6/21 prodotto agli atti;
tanto premettendo, il dott. si Parte_1 vedeva costretto ad agire nel presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, le parti convenute costituivano in giudizio, resistendo alle domande attoree.
Il convenuto così concludeva: - in via preliminare e pregiudiziale CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto, e, per CP_1
l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio, - rigettare, nel merito, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del perché inammissibile Controparte_1 ed infondata sia in fatto che in diritto, - nel caso di accertate responsabilità imputarle, in via esclusiva, in capo alla che ai sensi dell'art. 3 della CP_2
Convenzione allegata" provvede con propri servizi tecnici....alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, degli impianti e delle reti fognarie nere o miste" a decorrere dal 2005, - Condannare parte attrice e/o comunque chi sarà ritenuto responsabile, alle spese di giudizio anche per temerarietà della lite in favore dei difensori del Controparte_1
La convenuta così concludeva: 1) accertare per le suesposte causali CP_2
l'infondatezza della domanda attorea, per l'effetto integralmente respingendola;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della predetta domanda attorea, accertare l'assoluta estraneità della ai fatti di CP_2 lite, mandandola esente da qualsivoglia responsabilità, per l'effetto rigettando ogni domanda, sia dell'attore che delle altre parti, contro di essa rivolta;
Con vittoria integrale di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA, ed oltre il rimborso delle spese generali forfettarie in favore della odierna parte deducente.
Concessi e utilizzati dalle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., e disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. R.G. n° 33886/19, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nell'udienza del 22/07/2025, era rimessa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. In particolare:
• La legittimazione attiva non è mai stata contestata, quindi è pacifica tra le parti;
in aggiunta, è stata provata mediante il deposito dell'atto di acquisto del terreno, sul quale l'attore ha fatto costruire il fabbricato oggetto di causa, nonchè della visura catastale dell'immobile, dalla quale risulta che esso è intestato all'attore.
• La legittimazione passiva del convenuto discende dall'essere CP_1 proprietario della rete fognaria e, per tanto, custode e responsabile della stessa.
• La legittimazione passiva della convenuta Società discende dall'essere la medesima custode della fognatura, unitamente al convenuto CP_1 ai sensi della Legge Regionale n. 14/1997, per il quale la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 3 Sarnese-Vesuviano è stata affidata al Gestore Unico G.O.R.I. s.p.a., la cui convenzione, depositata agli atti, prevede la manutenzione degli impianti e delle opere oggetto del servizio anche di fognature affinché gli stessi permangano in piena efficienza.
Sempre in via preliminare, risultano assolti gli adempimenti di cui alla L. n. 162/2014 in quanto parte attrice ha provveduto a formale invito alla negoziazione assistita come ivi richiesto, sortendo tuttavia esito negativo.
Nel merito, il fatto storico, consistente nell'allagamento dell'immobile di controparte, è chiaramente attestato dalla documentazione agli atti e non risulta contestato da nessuna delle parti, per cui ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c. deve ritenersi definitivamente provato. Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra il bene pubblico e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la fuoriuscita dell'acqua e dei liquami dalla fognatura. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie sono stati violati i generali principi di cui all'art. 2051 CC;
sia la Società che l' convenuto infatti erano tenuti a CP_4 vigilare che la fognatura pubblica non fosse fonte di pericolo per i cittadini. A tal riguardo la Giurisprudenza di Legittimità, anche recentemente, ha ribadito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno - e non già su una presunzione di colpa del custode (Cass. Civ. III Sez. Ord. N. 18518/2024).
In applicazione del principio della ragione più liquida, ciò è già sufficiente;
la diatriba sulla imputabilità del sinistro all'uno o all'altro convenuto in realtà non è rilevante ai fini della genesi ed estensione della responsabilità; quel che conta invece è che di fatto dalla fognatura, di cui entrambi sono custodi, siano fuoriusciti i liquami ed abbiano procurato i danni per cui è causa, che andranno imputati ad entrambi i convenuti secondo quanto disposto dall'Art. 2055 CC, a norma del quale se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
E' priva di pregio l'invocata scriminante del caso fortuito;
in realtà è emerso che in corso di causa è addirittura avvenuto un altro allagamento, come comprovato da verbale dei Vigili del fuoco e comunicazione del CP_1 prodotti da parte attrice;
quindi più che “caso fortuito” pare configurarsi la situazione opposta, vale a dire caso ricorrente e ben prevedibile. In merito va rigettata l'eccezione di tardività nel deposito di tale documentazione, in quanto i fatti attestati sono attinenti alla presente controversia e – ovviamente – non potevano essere attestati e prodotti prima che i medesimi si fossero verificati. Non vi è peraltro lesione del contraddittorio, visto che le parti hanno avuto ampio tempo e modo di poter controdedurre alla produzione medesima, sia nelle successive note di trattazione scritta che nelle comparse conclusionali.
Per quanto concerne il quantum, la relazione di CTU li indica come segue:
“…posso affermare come l'entità dei danni subiti dal ricorrente ammonti, relativamente ai danni all'immobile, secondo quanto riportato nell'allegato Computo Metrico da me redatto, afferente le tariffe delle Opere Pubbliche del 2018 della Regione Campania, ad € 14.720,68 – IVA esclusa, e, relativamente ai danni ai beni mobili (cfr. “automobili e mezzi”, “strumenti musicali”,
“arredi” ed “attrezzature”), ammonti ad € 2.890,00 – IVA inclusa”. Tale quantificazione, appare equa.
Le spese ed onorari di lite, calcolati sulla base del decisum (da ultimo Cass. ordinanza n. 23875/2025), si liquidano ex D.M. 55/2014 secondo i valori medi, anche nella fase di ATP, e seguiranno la soccombenza, anche per quanto concerne la fase di ATP (Cass. Civile, Ord. n. 13154, del 18.05.2025). Ugualmente a carico dei convenuti i compensi corrisposti al CTU della fase di ATP, come da fattura depositata in atti da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
1. Accoglie la domanda.
2. Per l'effetto condanna il e la in solido tra Controparte_1 CP_2 loro al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni da essa subiti, e quantificati come segue: € 14.720,68 oltre IVA se dovuta e dimostrata per i danni ai locali ed € 2.890,00 – IVA inclusa - relativamente ai danni ai beni mobili.
3. Condanna il e la in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di parte attrice di € 3.565,62 per compensi al CTU della fase di ATP n. 33886/2019 RG.
4. Condanna il e la in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di parte attrice al pagamento delle spese di causa liquidate in € 5.077,00 (compenso tabellare medio) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, con attribuzione al difensore, Avv. Armando Sessa, costituito ed antistatario.
5. Condanna il e la in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di parte attrice delle spese di causa nella procedura per ATP n. 33886/2019 RG. liquidate in € 2.337,00 (compenso tabellare medio) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, con attribuzione al difensore, Avv. Armando Sessa, costituito ed antistatario.
6. Il tutto oltre condanna dei convenuti in solido tra loro, alla refusione delle spese di contributo unificato di entrambe le fasi processuali, come esibite e dimostrate, in favore di parte attrice e con attribuzione al difensore, Avv. Armando Sessa, costituito ed antistatario.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 19/12/2025 Il Giudice Dott. Michele D'Auria