TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 619
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata opposizione al decreto ingiuntivo

    Il Tribunale ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 114 c.p.a., in particolare la mancata opposizione al decreto ingiuntivo e l'inutile decorso dei termini per l'opposizione.

  • Rigettato
    Richiesta di interessi legali dalla data del ricorso

    Il Tribunale ha respinto la richiesta di interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso, ritenendo che il giudice dell'ottemperanza non possa integrare il titolo esecutivo originario, che prevedeva la decorrenza degli interessi dalla data di deposito del decreto ingiuntivo.

  • Accolto
    Richiesta di penalità di mora ex art. 114 c.p.a.

    Il Tribunale ha disposto il pagamento della penalità di mora a carico dell'Amministrazione resistente, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione/notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o scadenza del termine concesso per adempiere.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese di lite

    Il Tribunale ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 500,00, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 619
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 619
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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