Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 7381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7381 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16027 del 2025, proposto da TI&Partners S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con la mandante Information Services Group Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B630A846F1, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Archilletti, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Luigi Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Andrea Zotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ref S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Gioffrè, Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- della comunicazione prot. n. 0051779.07-11-2025.U del 7 novembre 2025 (di seguito anche solo “Determina” oppure “Aggiudicazione” oppure “Provvedimento impugnato”, con cui SI S.p.a. ha disposto l'aggiudicazione, in favore di REF, del Lotto 3 della “gara a procedura aperta finalizzata all'affidamento dei Servizi di assistenza specialistica a supporto delle attività di SI S.p.a.- ID 2844” (CIG B630A846F1; di seguito “Gara” o “Procedura”);
- di tutti i Verbali di Gara - con particolare e non esaustivo riferimento ai Verbali della Commissione giudicatrice e, soprattutto, al “Verbale unico della fase di valutazione delle offerte tecniche lotto 3” del 30 luglio 2025 – limitatamente:
(i) alle parti in cui è stato erroneamente attribuito all'offerta tecnica di REF, con riferimento al criterio di valutazione n. 8 di cui al paragrafo 16.1 del Disciplinare di Gara, il punteggio di 10 punti e/o, in ogni caso, un punteggio ingiustificatamente superiore a quello ottenuto dall'offerta tecnica del RTI, oltre che
(ii) alle parti in cui si dà evidenza della graduatoria finale della Procedura;
- del “Verbale di verifica della documentazione amministrativa” redatto dal “Responsabile dell'Area Seggio Monocratico e Valutazioni Amministrative” in data 30 settembre 2025, attestante “l'esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente REF Ricerche S.r.l.”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile,
e per il subentro
del RTI MP nell'Aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente
medio tempore stipulato con REF;
nonché per il risarcimento
dei danni subìti e subendi da parte del RTI ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SI S.p.a. e di Ref S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IC Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente agisce per l’annullamento dell’aggiudicazione conseguita dalla controinteressata in relazione al Lotto 3 della gara a procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi di assistenza specialistica a supporto delle attività di SI S.p.a.
2.In particolare la parte ricorrente si duole della ridetta aggiudicazione, assumendone l’illegittimità per avere, in tesi, la controinteressata formulato una offerta tecnica non conforme alle prescrizioni di lex specialis , con riguardo alla “esperienza progettuale pregressa” richiesta ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione sub 8 di cui al paragrafo 16.1 del disciplinare di gara, rubricato “ Esperienza Pregressa” e, comunque, per esserle stato attribuito un punteggio superiore a quello effettivamente spettantele secondo la disciplina di gara.
3. Il gravame è affidato al seguente unico motivo di censura:
“Violazione, falsa applicazione del paragrafo 16 del disciplinare di gara; violazione, falsa applicazione degli artt. 17, comma 5 e 99, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa; violazione dei principi di autovincolo, fiducia, affidamento e par condicio; eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta”.
Secondo la ricorrente, nel descrivere il criterio di valutazione sub 8 del paragrafo 16.1 del disciplinare di gara la stazione appaltante avrebbe inteso valorizzare, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, solo una singola esperienza progettuale, correttamente descritta dal raggruppamento ricorrente e non anche dalla controinteressata che, invece, formulando una offerta non conforme al bando, avrebbe disatteso le previsioni del richiamato disciplinare e, anzicchè descrivere una specifica e singola esperienza progettuale pregressa – focalizzata, cioè, sull’attività riferibile ad un singolo progetto – avrebbe descritto un’esperienza “ multilineare e diffusa”, argomentando in ordine allo svolgimento di diverse attività afferenti a settori merceologici del tutto distinti tra loro, nell’ambito di due contratti triennali successivi stipulati dalla stessa con SI S.p.a . Di qui l’erroneità delle operazioni valutative condotte dalla Commissione di gara con riferimento al criterio sub 8 e del punteggio, massimo, riconosciuto, per questo criterio, alla controinteressata che, avendo indicato più attività svolte nella esecuzione di precedente analogo affidamento di SI S.p.a. e non una singola attività afferente un singolo progetto, per lo stesso criterio avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a zero o comunque inferiore a quello conseguito.
Inoltre la parte ricorrente deduce che le attività indicate nella propria offerta dalla controinteressata, a comprova della propria “pregressa esperienza progettuale”, sarebbero state svolte in esecuzione di contratti precedenti stipulati con SI S.p.a. in raggruppamento proprio con la stessa società ricorrente. Ciò renderebbe ancor più ingiustificato il minor punteggio attribuito a quest’ultima in relazione al criterio esperienziale, avendo, peraltro, in relazione ai citati contratti, la ricorrente eseguito una parte di attività di gran lunga preponderante rispetto a quella svolta dalla controinteressata. Irragionevolmente la Commissione di gara non avrebbe considerato che l’esperienza maturata dalla ricorrente nell’ambito del raggruppamento aggiudicatario della precedente procedura per l’affidamento di analoghi servizi era di gran lunga ed oggettivamente superiore a quella acquisita da REF s.r.l., sicchè certamente la prima non avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore rispetto a quello ottenuto dall’attuale aggiudicataria.
4. Si è costituita SI S.p.a. sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata REF s.r.l., anch’essa opponendosi all’accoglimento del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la parte ricorrente ha rinunciato alla decisione della istanza cautelare.
6. Alla udienza pubblica del 15 aprile 2026, trattata la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato.
7.1. La questione posta dal primo argomento di censura afferisce al punteggio massimo ottenuto dalla controinteressata, pari a 10, per il criterio sub 8 di cui al paragrafo 16.1 del disciplinare di gara, rubricato “ Esperienza pregressa ”. Per il ridetto criterio il disciplinare prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo pari, appunto, a 10 punti, conseguibile a fronte della descrizione, da parte dell’operatore economico concorrente, “ di un’esperienza progettuale pregressa relativa alla erogazione di servizi di supporto organizzativo, e assimilabile, per caratteristiche e complessità alle attività oggetto del lotto ”. Come si legge nel disciplinare al citato paragrafo di disciplinare, in relazione al criterio sub 8, l’operatore avrebbe dovuto “ descrivere, in particolare: - le criticità emerse in corso di esecuzione del contratto e soluzioni adottate per il loro superamento; - i punti di forza emersi nell'ambito dell'esperienza rappresentata; - le possibilità e modalità di riutilizzo dell’esperienza acquisita”. A fronte di tale descrizione, la valutazione della Commissione di gara, sempre secondo il disciplinare, avrebbe dovuto tenere conto “della efficacia, concretezza e funzionalità del riutilizzo nell’esecuzione del presente appalto, nonché dell’aderenza, in termini oggettivi, delle soluzioni adottate alle attività oggetto del lotto per il quale si formula l’offerta”.
La parte ricorrente, nella propria offerta, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al menzionato criterio sub 8, ha indicato nel dettaglio l’attività svolta in relazione al progetto relativo allo studio di fattibilità di Facility Management Urbano, con il quale, in esecuzione di precedente contratto con SI S.p.a., ha proceduto a mappare sistematicamente le procedure di gara adottate dalle P.A. per l’affidamento dei servizi oggetto di analisi, evidenziando le metodologie contrattuali e le dinamiche di mercato correlate. La controinteressata, agli stessi fini, nella propria offerta tecnica, ha indicato, invece, più attività, diversificate fra loro ed eseguite “ nell’ambito dell’affidamento di servizi operativi di supporto a SI S.p.A., dove la società Ref Ricerche Srl lavora dal 2020 sulla base di due contratti triennali successivi ” come componente del RTI composto da AS UT S.r.l. e TI &Partners.
Sennonché la descrizione letterale del criterio in argomento e gli elementi di valutazione della offerta, per come indicati nel disciplinare, in relazione al citato criterio, conducono a concludere che:
-il criterio sub 8 è un criterio di attribuzione di punteggio per l’offerta tecnica di carattere discrezionale e di natura qualitativa, che valorizza l’esperienza dell’operatore nella erogazione di servizi assimilabili a quello oggetto dell’appalto da affidare e, soprattutto, la spendibilità di tale esperienza nella esecuzione di quest’ultimo;
-l’“ esperienza progettuale pregressa ” che l’operatore era chiamato a descrivere nella propria offerta tecnica al fine di ottenere il punteggio di cui al criterio sub 8, doveva, infatti, riguardare espressamente “ l’erogazione di servizi di supporto organizzativo”, e doveva essere “assimilabile, per caratteristiche e complessità, alle attività oggetto del lotto” ;
- il punteggio sarebbe stato attribuito in ragione della riutilizzabilità delle soluzioni adottate nella erogazione dei ridetti servizi a quelli oggetto dell’affidamento.
Orbene, le linee di attività in cui si sostanziano i servizi oggetto dell’affidamento per cui è causa, relativi al Lotto 3 “ Supporto al Sourcing ”, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico al punto 4.3, sono plurime e vengono così descritte:
-supporto in attività propedeutiche alla predisposizione del documento di Strategia di acquisto (documento interno in cui vengono delineate le caratteristiche di una procedura di acquisto). Nello specifico: supporto all’analisi dei fabbisogni (collezione fabbisogni da più PA, sistematizzazione dati); supporto alle attività di analisi dell’offerta o anche studi di settore; supporto in ulteriori attività di analisi (quali ad esempio ausilio nella definizione dei costi della manodopera e del/i CCNL prevalenti); supporto alla predisposizione di studi di fattibilità (in particolare analisi della domanda e dei mercati affrontati);
-supporto in attività propedeutiche alla pubblicazione di iniziative di acquisto. Nello specifico: supporto alla predisposizione della documentazione di gara (personalizzazione degli standard di gara sulla base delle informazioni già fornite da SI); supporto allo sviluppo di tool informatici (es revisione prezzi, configuratori etc.); (per gli SDA) supporto alla predisposizione della strategia e della documentazione dei nuovi bandi istitutivi dei Sistemi dinamici di acquisizione ovvero aggiornamento della documentazione dei bandi istitutivi dei Sistemi dinamici di acquisizione;
-supporto in attività propedeutiche alla stipula e attivazione dei contratti;
-ulteriori attività di supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto, eventualmente richieste da SI”.
Tanto premesso, la corretta interpretazione del criterio sub 8 non può prescindere, innanzitutto, dalla considerazione dell’oggetto dell’appalto e della diversità e pluralità di linee di attività in cui si sostanziano i servizi oggetto della commessa, perché è rispetto proprio a tali linee di attività che, attraverso il criterio sub 8, la lex specialis di gara ha voluto valorizzare l’esperienza acquisita dall’operatore concorrente.
In tale prospettiva, quanto più ampia era l’esperienza dell’operatore economico per come indicata nella offerta tecnica, in termini di attività svolte corrispondenti ai diversi servizi di supporto ed alle diverse specifiche esigenze e fasi proprie delle procedure di approvvigionamento di SI S.p.a., tanto maggiore è stato correttamente considerato il valore qualitativo della offerta stessa. A tal fine, l’indicazione da parte dell’operatore concorrente di diverse attività, siccome svolte in esecuzione di precedente affidamento di SI S.p.a. avente ad oggetto servizi di supporto assimilabili a quelli propri dell’appalto per cui è causa, non può essere considerata in contrasto con la lex specialis , essendone invece conforme.
E d’altronde, solo in tale ottica ha una ragion d’essere l’espressa indicazione di cui al disciplinare di gara, secondo la quale, nella valutazione dell’esperienza progettuale pregressa spesa dall’operatore nella propria offerta, la Commissione di gara era chiamata a valorizzare l’efficacia, la concretezza e la funzionalità del “ riutilizzo ” delle soluzioni adottate nella esecuzione di “ attività afferenti servizi assimilabili ” nell’esecuzione dell’appalto per cui è lite, nonché “ l’aderenza, in termini oggettivi, delle soluzioni adottate alle attività oggetto del lotto per il quale si formulava l’offerta ”: è evidente che una esperienza corrispondente alle diverse attività in cui si sostanziano i servizi oggetto dell’appalto, presenta margini e potenzialità di riutilizzabilità maggiori nella esecuzione di quest’ultimo, rispetto ad una esperienza corrispondente ad una sola di esse.
Invero, nell’ambito delle gare d’appalto, nella possibile alternativa tra due interpretazioni, ove pure tale alternativa dovesse ammettersi nonostante, come innanzi evidenziato, la chiara portata letterale del disciplinare, deve essere privilegiata l’interpretazione più coerente con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante nell’affidamento. Questi vanno desunti, oltre che dall’oggetto dell’appalto, dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con i quali si valorizzano gli aspetti di questa ritenuti indispensabili o utili, secondo l’insindacabile giudizio della stazione appaltante (cfr. in questi termini Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019 n. 434).
In linea con l’orientamento giurisprudenziale, che vuole applicabili all’interpretazione della legge di gara i criteri in tema di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. c.c., l’attenzione prestata allo scopo perseguito dall’amministrazione aggiudicatrice ed alla sua intenzione è conforme al criterio interpretativo del secondo comma dell’art. 1362 c.c. e la lettura combinata delle previsioni del bando che regolano l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica è, a sua volta, conforme al criterio interpretativo dell’art. 1363 c.c.
Per tutte le ragioni innanzi esposte deve, dunque, ritenersi ragionevole e, comunque, conforme al bando che alla controinteressata, che ha indicato, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio sub 8, di aver svolto attività assimilabili alle diverse attività in cui si sostanziano i servizi di supporto oggetto della procedura di gara per cui è lite, sia stato attribuito un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente, la quale ha, invece, dichiarato, di aver svolto una sola delle ridette diverse attività.
Peraltro, le attività descritte dalla società controinteressata non corrispondono a contratti di diverso oggetto e con diversi committenti svolti, con soluzione di continuità, dall’operatore, ma hanno ad oggetto i servizi offerti da REF s.r.l. a SI S.p.a. nell’ambito di un rapporto continuativo di consulenza e di supporto, durato dal 2020 al 2025, avente ad oggetto proprio l’erogazione di servizi del tutto assimilabili a quelli oggetto di gara e per questo valorizzati dalla Commissione di gara.
Di qui l’infondatezza delle conclusioni della ricorrente rispetto alla difformità dal bando della offerta tecnica come formulata dalla controinteressata.
7.2. Quanto al secondo argomento di censura, secondo il quale nella esecuzione dei contratti ai quali si riferiscono le attività indicate dalla controinteressata al fine di dimostrare la propria pregressa esperienza progettuale, il ruolo prevalente lo avrebbe avuto la ricorrente, allora costituita in RTI con l’attuale controinteressata, non può sottacersi la rilevante circostanza che, in ogni caso, tali attività non sono state indicate dalla ricorrente nella propria offerta tecnica e che non vi era un obbligo della stazione appaltante di considerare tali attività “d’ufficio”, anche in relazione a chi, come la ricorrente, non dichiarandole ha dimostrato di non intendere avvalersene.
Il principio di autoresponsabilità impone, infatti, agli operatori economici di gestire con massima diligenza la partecipazione alle gare, sopportando le conseguenze di errori o omissioni documentali. Questo principio, a tutela della par condicio concorsorum , limita finanche il soccorso istruttorio, rendendo irrimediabili le mancanze dovute a negligenza, specialmente nelle procedure digitali.
Inoltre il disciplinare di gara, nel descrivere il criterio, come detto discrezionale, di attribuzione del punteggio sub 8 relativo alle “Esperienze pregresse”, non fa alcuna differenza in relazione ai diversi compiti ed al diverso “peso” dell’operatore, ove costituito in RTI, in relazione alle attività che questi abbia indicato al fine di dimostrare la propria esperienza. Né i dati di fatturazione riportati in ricorso dalla ricorrente consentono di raggiungere diverse conclusioni. E ciò in quanto il criterio sub 8 di cui trattasi è un criterio né quantitativo né economico finanziario, ma, piuttosto, qualitativo, valorizzando la competenza acquisita dall’operatore nella esecuzione di contratti e nell’attuazione di progetti che abbiano avuto ad oggetto le diverse attività di supporto, analoghe a quelle descritte nella lex specialis dell’appalto.
Va, altresì, sul punto rilevato che, in ogni caso, nell’interpretare la portata del criterio sub 8, la parte ricorrente si è assunta pienamente ed in via esclusiva la responsabilità del proprio operato, non avendo nemmeno formulato, sul punto ed in tempo utile, pur avendone la facoltà, una richiesta di delucidazioni e chiarimenti alla Stazione appaltante.
7.3. Alla stregua di quanto sin qui rappresentato deve concludersi per la legittimità delle valutazioni della Commissione con riguardo al criterio sub 8, rispetto alle quali, attesa la natura qualitativa e discrezionale di quest’ultimo, questo giudice non ravvisa né un macroscopico errore, né profili di illogicità ed irragionevolezza, unici ambiti rispetto ai quali è possibile un sindacato.
8. Esclusa l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante va rigettata, di poi, la domanda risarcitoria della ricorrente, non ravvisandosi nella fattispecie gli elementi costitutivi del danno ingiusto, che fonda la responsabilità aquiliana della P.A.
9. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RO, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
IC Gallo, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IC Gallo | AN RO |
IL SEGRETARIO