Art. 72. (Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo)
Ai professori universitari di ruolo e' attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianita' nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.
La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del riconoscimento spettante per i servizi preruolo ai sensi delle norme vigenti, e' integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.
Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni e' attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.
Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe.
Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianita' di incarico e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.
Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.
Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 81, quarto comma.
Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali.
Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e' ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.
Ai professori universitari di ruolo e' attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianita' nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.
La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del riconoscimento spettante per i servizi preruolo ai sensi delle norme vigenti, e' integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.
Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni e' attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.
Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe.
Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianita' di incarico e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.
Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.
Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 81, quarto comma.
Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali.
Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e' ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.