TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1593/2025, promossa con ricorso
DA
(C.F./P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO ZERBA PAGELLA e
PA GALLETTI, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data odierna il procuratore del ricorrente si è richiamato alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendo altresì il riconoscimento del pagamento di nuove fatture, emesse nei confronti della società convenuta e depositate in atti.
Pagina nr. 1 *********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alla controparte,
ha esposto che: - la società gestisce il porto di in forza Parte_1 Pt_1 di concessione demaniale;
- in data 4 febbraio 2025, ha concesso in locazione alla società un locale commerciale sito nel porto di Controparte_1 Pt_1
Via Maestri D'Ascia 4 ; - in base alle pattuizioni contrattuali, la conduttrice era tenuta al versamento di un canone annuale di euro 33.000,00, oltre IVA, da corrispondere in 12 rate mensili;
tuttavia, era rimasta Controparte_1 inadempiente, avendo omesso di pagare le fatture di aprile, maggio, giugno, luglio
2025, per un totale dovuto di euro 14.828,00; - nonostante il sollecito trasmesso i
26 giugno 2025, la società convenuta aveva omesso qualsivoglia riscontro, sicché la creditrice aveva proposto con autonomo giudizio lo sfratto per morosità, allo stato pendente.
Tanto premesso, ha chiesto di sentir accertare l'esistenza Parte_1 del proprio credito e condannare la convenuta al pagamento delle fatture oggetto di ricorso nonché di quelle nel frattempo maturate, oltre a interessi commerciali.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per Controparte_1
la quale deve essere dichiarata contumace.
[...]
Alla prima udienza, il procuratore di parte ricorrente ha insistito come in ricorso.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*******************
La domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
In termini generali, va osservato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sent. N. 13533 del 30/10/2001; nonché Cass. Sez. I, Sent. N. 1743 del 26/01/2007).
Pagina nr. 3 Nel caso di specie, la creditrice ha certamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante in quanto:
- ha provato, producendo in via documentale, il titolo negoziale sulla base del quale agisce (contratto di locazione ad uso commerciale registrato – doc.1 e doc.
2);
- ha allegato specificamente l'inadempimento della controparte, consistente nel non aver pagato il canone di locazione, per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio
(come da fatture prodotte sub docc. 4, 5, 6, 7), e per le successive mensilità di agosto, settembre, ottobre 2025 (13, 14, 15);
Dal suo canto, la debitrice, rimanendo contumace, non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, di aver provveduto all'adempimento delle obbligazioni assunte o di non avervi provveduto per cause alla medesima non imputabili.
Accertato, dunque, l'inadempimento di la convenuta deve Controparte_1 essere condannata a pagare in favore di la somma di euro Parte_1
23.808,00, pari all'addizione delle fatture emesse nelle date 2.4.2025, 2.5.2025,
3.6.2025, 2.7.2025, 11.8.2025, 4.9.2025, 17.10.2025, aventi ad oggetto i canoni di locazione (richiesti fin dal ricorso sia con riferimento di quelli scaduti sia a scadere fino al termine del processo), oltre agli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, dalla data delle singole scadenze al saldo.
Non può, invece, essere riconosciuto l'importo portato dalle due fatture 22.9.2025, relativo a spese di gestione, in quanto il relativo debito non è stato oggetto di allegazione nel ricorso introduttivo e pertanto non è stato sottoposto al contraddittorio. Invero, la ricorrente si è invero limitata a produrre le relative fatture con nota di deposito del 23.10.2025, dalle quali tuttavia risulta che il relativo debito non è ancora scaduto. Pertanto, la parte convenuta non può essere al riguardo considerata allo stato inadempiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della assai modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi minimi previsti dallo scaglione di riferimento, per le
Pagina nr. 4 fasi di esame, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi il processo esaurito all'esito di una unica udienza).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 23.808,00, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 e ss.mm., dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 264,00 per anticipazioni ed in € 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 24.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1593/2025, promossa con ricorso
DA
(C.F./P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO ZERBA PAGELLA e
PA GALLETTI, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data odierna il procuratore del ricorrente si è richiamato alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendo altresì il riconoscimento del pagamento di nuove fatture, emesse nei confronti della società convenuta e depositate in atti.
Pagina nr. 1 *********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alla controparte,
ha esposto che: - la società gestisce il porto di in forza Parte_1 Pt_1 di concessione demaniale;
- in data 4 febbraio 2025, ha concesso in locazione alla società un locale commerciale sito nel porto di Controparte_1 Pt_1
Via Maestri D'Ascia 4 ; - in base alle pattuizioni contrattuali, la conduttrice era tenuta al versamento di un canone annuale di euro 33.000,00, oltre IVA, da corrispondere in 12 rate mensili;
tuttavia, era rimasta Controparte_1 inadempiente, avendo omesso di pagare le fatture di aprile, maggio, giugno, luglio
2025, per un totale dovuto di euro 14.828,00; - nonostante il sollecito trasmesso i
26 giugno 2025, la società convenuta aveva omesso qualsivoglia riscontro, sicché la creditrice aveva proposto con autonomo giudizio lo sfratto per morosità, allo stato pendente.
Tanto premesso, ha chiesto di sentir accertare l'esistenza Parte_1 del proprio credito e condannare la convenuta al pagamento delle fatture oggetto di ricorso nonché di quelle nel frattempo maturate, oltre a interessi commerciali.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per Controparte_1
la quale deve essere dichiarata contumace.
[...]
Alla prima udienza, il procuratore di parte ricorrente ha insistito come in ricorso.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*******************
La domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
In termini generali, va osservato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sent. N. 13533 del 30/10/2001; nonché Cass. Sez. I, Sent. N. 1743 del 26/01/2007).
Pagina nr. 3 Nel caso di specie, la creditrice ha certamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante in quanto:
- ha provato, producendo in via documentale, il titolo negoziale sulla base del quale agisce (contratto di locazione ad uso commerciale registrato – doc.1 e doc.
2);
- ha allegato specificamente l'inadempimento della controparte, consistente nel non aver pagato il canone di locazione, per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio
(come da fatture prodotte sub docc. 4, 5, 6, 7), e per le successive mensilità di agosto, settembre, ottobre 2025 (13, 14, 15);
Dal suo canto, la debitrice, rimanendo contumace, non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, di aver provveduto all'adempimento delle obbligazioni assunte o di non avervi provveduto per cause alla medesima non imputabili.
Accertato, dunque, l'inadempimento di la convenuta deve Controparte_1 essere condannata a pagare in favore di la somma di euro Parte_1
23.808,00, pari all'addizione delle fatture emesse nelle date 2.4.2025, 2.5.2025,
3.6.2025, 2.7.2025, 11.8.2025, 4.9.2025, 17.10.2025, aventi ad oggetto i canoni di locazione (richiesti fin dal ricorso sia con riferimento di quelli scaduti sia a scadere fino al termine del processo), oltre agli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, dalla data delle singole scadenze al saldo.
Non può, invece, essere riconosciuto l'importo portato dalle due fatture 22.9.2025, relativo a spese di gestione, in quanto il relativo debito non è stato oggetto di allegazione nel ricorso introduttivo e pertanto non è stato sottoposto al contraddittorio. Invero, la ricorrente si è invero limitata a produrre le relative fatture con nota di deposito del 23.10.2025, dalle quali tuttavia risulta che il relativo debito non è ancora scaduto. Pertanto, la parte convenuta non può essere al riguardo considerata allo stato inadempiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della assai modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi minimi previsti dallo scaglione di riferimento, per le
Pagina nr. 4 fasi di esame, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi il processo esaurito all'esito di una unica udienza).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 23.808,00, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 e ss.mm., dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 264,00 per anticipazioni ed in € 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 24.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 5