Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1612
CASS
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. e vizio di motivazione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'effetto estensivo dell'impugnazione non opera in caso di prescrizione maturata dopo la formazione del giudicato (in questo caso, a causa della tardività dell'appello del ricorrente).

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 comma 3 lett. d) d.lgs. 286/98 e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando la partecipazione di più persone alla condotta criminosa e l'esistenza di un'organizzazione che favoriva matrimoni fittizi. Ha specificato che l'aggravante sussiste con tre o più persone in concorso, senza richiedere un vincolo associativo o un previo accordo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 comma 3 ter lett. b) d.lgs. 286/98 e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che il profitto si ricava dalla logica e dal contesto complessivo della vicenda, dato che erano previsti compensi per il nubendo e per gli intermediari. La tesi del ricorrente di aver agito per beneficenza è stata ritenuta risibile dai giudici di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1612
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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