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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
)
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. ULIANA PALADINI per delega in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARMINE PICONE per delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c. ritualmente notificato hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio la per essa, quale mandataria, la Controparte_1 CP_2
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa
[...] ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere la domanda e per l'effetto:-in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e della - nel merito dichiarare che 1. l'opponente nulla Controparte_1 CP_3
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deve alla e per essa alla 2. la creditrice non ha diritto a procedere Controparte_1 CP_3 ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto notificato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando l'avversa domanda e formulano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rieti, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettare l'opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. proposta dai sig.ri
e , perché totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria Parte_1 Parte_2 di spese, competenze ed onorari”.
Le parti non hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e, a seguito dell'udienza di prima comparizione, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato e la causa, istruita con produzioni documentali, è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; il 08/07/2025 per la parte convenuta si è costituito in giudizio l'Avv. Carmine Picone, in sostituzione definitiva del precedente difensore, con comparsa alla quale ha allegato vari documenti. All'udienza del 10/07/2025 la causa è stata discussa ed il giudice ha riservato la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Innanzitutto, non deve tenersi conto dei documenti depositati dal nuovo difensore unitamente alla sua comparsa di costituzione depositata il 08/07/2024, essendo il deposito tardivo.
Posto quanto sopra, gli attori opponenti hanno contestato la legittimazione attiva della in particolare contestando l'esistenza della cessione e comunque Controparte_1
l'inclusone del credito azionato dalla banca opposta nella cessione stessa;
gli stessi hanno anche eccepito la nullità dell'atto di precetto opposto e la inefficacia dello stesso stante la prescrizione del diritto di credito.
La legittimazione ad agire è stata contestata con riferimento alla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio e non invece quale condizione dell'azione, ed attiene quindi, per quanto qui interessa, alla concreta titolarità del diritto di agire esecutivamente. Gli opponenti deducono a tal proposito che non vi sia prova dell'avvenuta cessione alla
[...] del credito azionato con l'atto di precetto. Controparte_1
La parte convenuta deduce di essere titolare del credito nei confronti degli attori in forza di una operazione di cessione “in blocco”.
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La cessione “in blocco” dei crediti in ambito bancario è disciplinata dall'art. 4 legge n.
130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dall'art. 58 dec. lgs. n. 385 del
1993 (TUB).
In particolare, l'art. 4 legge n. 130/1999 dispone, al comma 1, che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2,
3 e 4, del testo unico bancario […]”.
L'art. 58 TUB dispone, al comma 2, che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità” e, al comma 4, che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”.
Secondo la Suprema Corte, tale adempimento può essere surrogato dalla notifica della cessione al singolo debitore, che può avvenire anche successivamente alla pubblicazione del suddetto avviso, ed anche con l'atto di citazione con il quale viene chiesta la condanna del debitore al pagamento del credito acquistato ovvero con la produzione di documenti nel corso di tale giudizio, ovvero con la notifica dell'atto di precetto (cfr. Cassazione Civile,
Sez. 3^, n. 10200 del 16/04/2021).
Posto quanto sopra con riferimento alla efficacia della cessione nei confronti del debitore, chi assume di essere legittimato ad agire per ottenere la soddisfazione di un credito acquistato nell'ambito di una cessione di crediti “in blocco” deve dimostrare, in caso di contestazione, l'esistenza della cessione, oltre alla sussistenza delle condizioni di opponibilità della stessa al debitore ceduto.
In materia di prova della legittimazione attiva in tema di cessione di un credito per effetto di una cessione “in blocco”, la Corte di Cassazione, anche recentemente, richiamando il consolidato indirizzo, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cassazione civile sez. I,
27/02/2025, n. 5190).
In altra recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, richiamando precedenti pronunce conformi (Cassazione Civ., Sez. 3^, ord. n. 17944 del 22/06/2023;
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Cassazione Civ., n. 3405/2024), che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 dec. lgs. n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB”. I Giudici Supremi, nella pronuncia citata, hanno ribadito che “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo” e che, seppure la prova possa avere anche carattere indiziario, è “necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58b TUB”. E' stata quindi distinta l'ipotesi di contestazione della esistenza della cessione da quella di contestazione della inclusione del singolo credito nell'ambito della cessione “in blocco”, sostenendo che in quest'ultima ipotesi “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”, mentre nella prima ipotesi “detto contratto deve essere
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certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TIB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” e che non possa comunque escludersi “che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cassazione civile sez. I, 08/11/2024, n.
28790; cfr. anche Cassazione Civ., Sez. 3^, ord. n. 17944 del 22/06/2023).
Nel caso di specie, si è in presenza – come sopra si è detto - di specifiche contestazioni da parte degli attori in ordine alla esistenza della cessione e alla inclusone del credito azionato dalla banca opposta nella cessione stessa.
Ebbene, il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti degli odierni attori in favore della ricorrente in relazione alla “esposizione finale” al 07/12/2007 Parte_3 del conto corrente n. 2832/31 intestato ad esposizione per la quale Persona_1 era stata prestata fideiussione da Parte_2
La ha dedotto di avere acquistato il credito per cessione dalla Controparte_1
la quale lo aveva a sua volta acquistato da Controparte_4 Controparte_5
a seguito d fusione per incorporazione.
Non è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti “in blocco” e, quale prova della sua legittimazione attiva, la parte opposta ha depositato i seguenti documenti: 1) la certificazione del 11/02/2008 redatta dal Notaio attestante il cambio di Per_2 denominazione sociale della in (all. Parte_3 Controparte_5
2); 2) l'atto di fusione del 19/10/2010 redatto dal Notaio Dr. con cui, tra le altre, Per_3 la è stata fusa nella (all. 3); 3) l'estratto della Controparte_5 Controparte_4
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08/08/2017, parte seconda, nella quale viene data notizia della cessione dei crediti “in blocco” da a (all. 4); 4) Controparte_4 Controparte_1 la dichiarazione redatta dalla cedente e sottoscritta da un soggetto munito Controparte_4 di procura attestante la cessione del credito particolare nei confronti di
[...]
(all. 5); 5) l'atto notaio del 20/07/2017 rep. 60850 con il Controparte_1 Per_4 quale la ha nominato procuratore e conferito mandato per il Controparte_1 recupero dei crediti a (all. 6); 6) l'atto attestante il cambio di denominazione CP_6 sociale di in (all. 7). CP_6 CP_3
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L'avviso pubblicato nella citata G.U. a cura della cessionaria ha il seguente tenore: “La società con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica Controparte_1 che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 Controparte_4 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro- soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Italia, Controparte_4 Pt_3 codice fiscale n. , partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di P.IVA_2
n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori Pt_3 P.IVA_2 danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_4 credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile
[…]”.
Sul sito internet “https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazioe/fino.html”, nell'area relativa all'elenco dei debitori che sarebbero inclusi nella cessione alla
[...]
è riportato un lunghissimo elenco di numeri, che evidentemente non Controparte_1 consente di ricondurre con certezza il credito vantato dalla nei confronti Controparte_4 degli odierni opponenti.
Nella dichiarazione della del 07/06/2023, avente ad oggetto i “Crediti Controparte_4 relativi alla posizione: ndg 74572668 ” si attesta che la stessa ha Parte_1
“acquistato pro soluto da i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione Controparte_4
(la “Cartolarizzazione”)”, e che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dal
[...] Parte_1 rapporto di conto corrente numero 400209512”, che non corrisponde al numero di conto corrente indicato nel decreto ingiuntivo.
Per quanto sopra, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova della cessione di crediti “in blocco” e della
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inclusione nella cessione “in blocco”, della quale è stato dato avviso da parte della cessionaria, del credito portato dal decreto ingiuntivo, azionato con l'atto di precetto.
Non vi è quindi prova della legittimazione ad agire esecutivamente della
[...]
Controparte_1
Le altre questioni poste dagli opponenti - la nullità dell'atto di precetto opposto per la omessa ovvero tardiva notificazione del titolo esecutivo, e per l'omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo stesso, nonché la inefficacia dell'atto di precetto stante la prescrizione del diritto di credito - risultano infondate.
Con riferimento al motivo di opposizione inerente alla presunta nullità dell'atto di precetto opposto, rilevato che, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., il decreto ingiuntivo non deve essere nuovamente notificato a seguito del conferimento allo stesso della esecutorietà, dagli atti depositati dalla parte convenuta risulta che: a) il decreto ingiuntivo è stato emesso il
25/01/2008 ed è stato notificato alla Sig.ra il 11/02/2008 e al Sig. Parte_2 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con atto depositato nella casa comunale ed Parte_1 avviso inviato il 14/03/2008 e restituito per compiuta giacenza il 29/03/2008 (seppure è stato utilizzato un modulo postale errato); b) nell'atto di precetto è stata riportata la data di notifica del decreto ingiuntivo e quella dell'apposizione della formula esecutiva, mentre non è stato indicato il provvedimento con il quale è stata disposta la esecutorietà del decreto ingiuntivo, ma tale indicazione non è prevista a pena di nullità dal comb. disp. artt.
480 e 654 c.p.c.
Da ciò consegue la infondatezza del motivo di opposizione.
Con riferimento al motivo di opposizione inerente alla dedotta inefficacia dell'atto di precetto per la prescrizione del diritto di credito, risulta documentalmente che la odierna convenuta ha notificato agli odierni opponenti a mezzo dell di che si è Pt_4 Pt_3 servito del servizio postale, un atto di diffida inerente al credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato con l'atto di precetto, la cui notifica si è e perfezionata per entrambe per compiuta giacenza il 26/01/2018.
Da ciò consegue l'infondatezza del motivo di opposizione inerente la eccepita prescrizione del diritto di credito.
Per quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta con riferimento alla carenza di legittimazione attiva della e deve quindi dichiararsi l'inesistenza Controparte_1 del diritto della ad agire esecutivamente. Controparte_1
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Le spese di lite, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, con esclusione della fase decisoria in considerazione del rito, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Accoglie il primo motivo di opposizione e, per l'effetto, ritenuto il difetto di legittimazione attiva della dichiara l'inesistenza del diritto della convenuta ad Controparte_1 agire esecutivamente.
Respinge per il resto l'opposizione.
Condanna la parte convenuta a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.925,00 per compensi e in euro 786,00 per esborsi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 21/07/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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