Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/12/2025, n. 8066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8066 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00994/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2022, proposto da
RA AR, NI LA, RI AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno Molinaro in Barano D'Ischia, piazza San Rocco n.26;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
- dell’ordinanza nr. 434740 del 1° giugno 2021 adottata dal Comune di Napoli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa DA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Napoli più puntualmente indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta di articolati motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, concludendo per la reiezione del ricorso.
In data 13 ottobre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del merito del gravame.
Per questa ragione l’impugnazione deve essere dichiarata improcedibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti, data la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
PA IN, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
DA LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LE | PA IN |
IL SEGRETARIO