Articolo 4 della Legge 1 febbraio 1989, n. 37
Articolo 3Articolo 5
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10 febbraio 1989
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1 marzo 2020
Art. 4. Misure in materia di attuazione del contratto di lavoro 1. Il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale deve recepire gli accordi decentrati in materia di organizzazione del lavoro e turni di servizio, lavoro straordinario, pronta disponibilita', incentivi alla produttivita', con deliberazione formale. La delibera deve indicare i mezzi finanziari con cui far fronte ai relativi oneri, previo parere su tale copertura da parte del collegio dei revisori. Copia delle deliberazioni con il visto di approvazione del comitato regionale di controllo deve essere inviata al Ministero della sanita' ed all'ufficio del Ministro per la funzione pubblica, per le verifiche sull'attuazione del contratto di lavoro.
2. Il potere di accesso presso le unita' sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all' articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733 , e' integrato con la potesta' di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unita' sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale comandato ((...)) .
Entrata in vigore il 1 marzo 2020
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