CASS
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2025, n. 36076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36076 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RK AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del P LUIGI CUOMO Penale Sent. Sez. 3 Num. 36076 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. SC RK IO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Matera, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Matera il 17/03/2025, notificato al ricorrente in data 21/03/2025, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ordine alla attribuibilità della condotta violenza e alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento e con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, poiché è pervenuto in data 19/05/2025, a fronte di un termine per impugnare di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza all'imputato, avvenuta il 21/03/2025. 4.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Pre *dente
lette le conclusioni del P LUIGI CUOMO Penale Sent. Sez. 3 Num. 36076 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. SC RK IO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Matera, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Matera il 17/03/2025, notificato al ricorrente in data 21/03/2025, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ordine alla attribuibilità della condotta violenza e alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento e con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, poiché è pervenuto in data 19/05/2025, a fronte di un termine per impugnare di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza all'imputato, avvenuta il 21/03/2025. 4.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Pre *dente