Articolo 452 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 451Articolo 453
Versione
6 maggio 1952
Art. 452.
(Cessazione del ricupero operaio da privati per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari)


Il ricuperatore che nel corso delle operazioni di ricupero cessa dalle operazioni stesse, essendo state queste assunte direttamente dai proprietari, deve darne entro dieci giorni comunicazione al capo del compartimento dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esecuzione del ricupero, indicando altresi' se ai proprietari e' stata fatta consegna delle cose ricuperate.
Analogamente al capo del compartimento dev'essere dal ricuperatore data comunicazione della consegna alle cose ricuperate al proprietario, a norma del secondo comma dell'articolo 502 del codice, entro dieci giorni dalla, consegna medesima.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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