Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2013, n. 19576
CASS
Sentenza 17 dicembre 2013

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In tema di inquinamento delle acque, integra il reato di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i presupposti per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del titolo abilitativo.

In tema di inquinamento delle acque, il regime della autorizzazione integrata ambientale non assorbe nè sostituisce la disciplina relativa alla autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 2006 qualora l'attività svolta e gli impianti esercitati non rientrino tra quelli espressamente indicati nell'Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006. (Fattispecie in cui è stato escluso che la procedura di rinnovo della autorizzazione integrata ambientale ex art. 9 del D.Lgs. n. 59 del 2005 fosse applicabile allo scarico dei reflui provenienti da un consorzio industriale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2013, n. 19576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19576
    Data del deposito : 17 dicembre 2013

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