Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 1
L'elemento materiale del reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato) si compone di un presupposto e della condotta. Il presupposto consiste nell'avere l'agente, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica. La condotta consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/1998, n. 9881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9881 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 27/05/98
1. Dott. Ugo CANDELA Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe LA GRECA " N. 820
3. " Giangiulio AMBROSINI " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio COLLA " N. 11133/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NT RE
avverso la sentenza in data 27.11.1997 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Gianfranco VIGLIETTA, che ha concluso per il rigetto del ricorso, Udito il difensore Avv. Giuseppe Giulio ROMEO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.11.1997 la Corte di appello di Roma confermava la condanna alla pena di mesi sei di reclusione che il Tribunale di Latina aveva inflitta a NI RE, in quanto responsabile del delitto previsto dall'art. 316 bis c.p. per avere, nella qualità di direttore del centro di cultura Palazzo Braschi in Terracina, richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio, nel corso del 1991, un contributo di L. 12.510.180 allo scopo di far fronte alle spese che lo stesso centro avrebbe dovuto sostenere per l'organizzazione di una manifestazione culturale, senza però destinare la somma al relativo scopo. Infatti la Regione Lazio aveva erogato il contributo per il pagamento di tre specifiche fatture, mentre due di queste, dell'ammontare complessivo di L. 9.660.182, non erano state pagate quanto meno per la somma di L. 8.400.000.
2. il NI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
a) erronea applicazione dell'art. 316 bisc c.p.
Risulta accertato che il contributo venne corrisposto alcuni mesi dopo lo svolgimento della manifestazione, tanto che egli fu costretto a provvedere a sue spese al pagamento di quanto necessario, per l'iniziativa, che si svolse puntualmente. Come può affermarsi che il contributo non sia stato destinato allo scopo per cui era stato deliberato?
b) la sentenza è del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si contesta la sussistenza del reato nella sua materialità, deducendo che il NI ha comunque provveduto alla realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata, svoltasi già prima della erogazione del contributo pubblico. Il motivo è infondato. L'elemento materiale del reato considerato si compone di un presupposto e della condotta. Il presupposto consiste nell'avere l'agente, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico (oltre che dalle Comunità europee) un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati ad una determinata finalità di interesse pubblico. La condotta consiste nell'avere distratto la somma ottenuta dalla predetta finalità. Per la configurazione dell'illecito la norma non richiede il verificarsi di un danno: è sufficiente che la condotta integri lo schema definito.
La previsione intende evidentemente tutelare la corretta utilizzazione del denaro pubblico, che deve trovare riscontro sia nel momento della destinazione formale della somma, sia nel momento della sua utilizzazione: sarebbe contraddittorio e non funzionale all'interesse pubblico, in ragione del quale una determinata risorsa finanziaria viene conferita ad un privato, se la somma ottenuta potesse poi essere utilizzata per scopi diversi da quelli considerati e fatti propri dalla pubblica amministrazione.
Il testuale disposto della norma e la sua ratio rendono chiaro che la malversazione sussiste anche quando l'illecita destinazione del denaro riguarda soltanto una parte del contributo. Non rileva dunque ne' che l'attività programmata si sia comunque svolta, ne' che l'erogazione del denaro abbia seguito la realizzazione dell'iniziativa, anziché precederla, ne' infine che la distrazione non riguardi la totalità della somma. Rileva soltanto se il finanziamento ottenuto sia stato o non utilizzato per lo scopo in vista del quale è stato disposto.
Rettamente dunque la Corte di appello ha ritenuto configurarsi nel caso la contestata ipotesi di malversazione. È stato difatti accertato, e non è neppure contestato dal ricorrente, che due delle tre fatture per il pagamento delle quali la Regione Lazio aveva erogato il contributo non siano state pagate, quanto meno per la somma di L. 8.400.000.
2. Con il secondo motivo il ricorrente rileva carenza di motivazione della sentenza sul punto della sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Di ciò peraltro egli non può dolersi, dato che con l'appello si era limitato a contestare l'interpretazione data all'art. 316 bis c.p., sostenendo in particolare che la disposizione dovesse applicarsi soltanto a chi, avendo ottenuto il contributo per una determinata attività, non avesse poi realizzato l'iniziativa. Il motivo è di conseguenza inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1998