Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2010, n. 15833
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Sentenza 27 gennaio 2010

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Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 "bis" cod. pen.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e non la genuinità del documento in sé.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2010, n. 15833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15833
    Data del deposito : 27 gennaio 2010

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