Sentenza 27 gennaio 2010
Massime • 1
Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 "bis" cod. pen.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e non la genuinità del documento in sé.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2010, n. 15833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15833 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio Presidente del 27/01/2010
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 215
Dott. PALLA Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere N. 25546/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 12.1.2008 da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 28 agosto 2008, nel procedimento penale a carico di:
KU ND, nato il [...] in [...];
Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA ND era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Rimini, del reato di cui all'art. 497 bis c.p. per essere stato trovato in possesso del passaporto ordinario albanese n. 1919038 e del relativo "visto Schengen" rilasciato dalle autorità greche n. GR6159984 valido per l'espatrio nei territori della CE. falsificato attraverso l'utilizzo di tecniche di stampa inkjet in luogo di tecniche litografiche e su supporto cartaceo privo di filigrana, facendolo apparire rilasciato a nome dell'indagato, così come accertato dal personale della Polizia di Stato-Ufficio Polizia di frontiera di Rimini.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale assolveva l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo.
Avverso la pronuncia anzidetta, il PG di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione, sul rilievo che erroneamente il primo giudice aveva escluso la responsabilità dell'imputato in virtù di arbitraria equiparazione delle fattispecie di cui all'art. 489 e 497 bis c.p., reputando che quest'ultimo reato non fosse configurabile nell'ipotesi di primo uso di falso documento contraffatto, costituente il fine primario della falsificazione e che, comunque, la contraffazione era avvenuta all'estero con il presumibile concorso dell'imputato, non potendo condividersi in proposito l'interpretazione di questa Corte regolatrice che, ai fini dell'esclusione da responsabilità, postula l'esistenza di un concorso punibile, tale non potendo ritenersi quello realizzato all'estero, in mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 c.p.. Lamenta, inoltre, che ingiustamente, era stato escluso l'elemento soggettivo in ordine alla falsificazione del visto Schengen.
2. - La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, la fattispecie normativa di cui all'art. 497 bis c.p. non è equiparabile a quella di cui all'art. 489 c.p., per radicale diversità delle relative previsioni, sia sul piano strutturale che del bene giuridico tutelato. Sotto il primo profilo è sufficiente il rilievo che la disposizione prescinde dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsità, e non ha, dunque, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso;
sotto il secondo profilo, è eloquente la diversa collocazione sistematica delle due norme, essendo la prima inserita nel capo 2, titolo 3, libro 2, dedicato alla falsità in atti, mentre la seconda è collocata nel capo 4 dedicato alle falsità personali, ad evidente significazione che la ratio è la tutela non della genuinità del documento in sè, quanto l'affidabilità dell'identificazione personale, ovviamente vulnerata dall'uso di un documento falso ai fini dell'espatrio. A quest'ultimo riguardo, è significativo che l'art. 497 bis c.p. sia stato inserito dal D.L. 27 luglio 2005, n.144, art. 10, comma 4, (convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155),
ossia nell'ambito di una disciplina in tema di misure urgenti per il contrasto del territorio internazionale, ad eloquente riprova della logica ispiratrice della norma sostanziale in questione. L'interpretazione del giudice a quo, che si fonda sull'assimilazione delle due ipotesi delittuose, è dunque palesemente infondata. Parimenti censurabile è la motivazione di chiusura riguardante la ritenuta carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, nonostante l'incontrovertibile evidenza del possesso di un documento caratterizzato da diversi e macroscopici profili di contraffazione e recante le esatte generalità nonché la foto del portatore, dunque elementi di per sè sintomatici della sua consapevolezza.
L'intrinseca illogicità inficia, quindi, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata e ne comporta la nullità, che va, dunque, dichiarata nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010