Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
L'illegale detenzione di cartucce cal. 9 "parabellum" sottratte da militare al corpo militare di appartenenza integra sia il reato di ritenzione di materiali di armamento previsto dall'art. 166 cod. pen. mil. pace sia quello di illegale detenzione di munizioni da guerra di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, i quali possono concorrere, tutelando le rispettive norme incriminatici beni giuridici diversi, e cioè l'integrità del patrimonio delle Forze Armate il primo e la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità personale il secondo.
Commentario • 1
- 1. Reati militari: le Sezioni Unite sulla rilevabilità della questione di competenza giurisdizionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 36418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36418 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/05/2002
1. Dott. LA GIOIA Vito - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 502
3. Dott. BARDOVAGNI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 2388/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITO Vincenzo, n. 22.1.1968 a Pompei;
avverso la sentenza in data 27.11.2001 della Corte d'Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna a mesi quattro di reclusione, inflitta a VITO Vincenzo dal Tribunale monocratico di Napoli per illegale detenzione di munizioni da guerra - ipotesi lieve. Il giudice di appello riteneva la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sebbene l'imputato fosse all'epoca in servizio nella Guardia di Finanza. La condotta tenuta (detenzione di tre cartucce cal. 9 "parabellum" in dotazione al Corpo) integrava sia il reato contestato, sia quello di ritenzione di materiali di armamento previsto dall'art. 166 C.P.M.P.. Data la diversità degli interessi protetti (da un lato, prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità personale;
dall'altro, tutela del patrimonio delle Forze Armate) non si verificava assorbimento delle due ipotesi criminose onde, attesa la connessione e la maggior gravita del reato comune, la competenza, in caso di simultaneo processo, sarebbe spettata al giudice ordinario. Poiché il reato militare era stato separatamente giudicato, residuava comunque la giurisdizione ordinaria sull'altro, atteso il suo carattere non militare e nonostante la qualifica personale dell'imputato, secondo la previsione dell'art. 103, co. 3, della Costituzione. Tanto premesso, osservava la Corte di merito che la prova della responsabilità era stata correttamente ricavata nel primo giudizio dalle risultanze dell'esame dibattimentale, e non già da dichiarazioni spontanee rese senza le garanzie della difesa in occasione del rinvenimento e sequestro delle munizioni. Queste d'altra parte, per tipologia e perché destinate all'uso da parte di un corpo militare, dovevano essere considerate da guerra, e non dotazione di arma comune.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione sui punti sopra considerati, sotto i profili della violazione della legge processuale e sostanziale e del vizio di motivazione. La previsione incriminatrice del codice militare - volta a tutelare non già il patrimonio, ma la regolarità del servizio - doveva ritenersi assorbente, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice specializzato. Nè erano state considerate circostanze favorevoli all'imputato come il malanimo da altri manifestato - anche con minaccia anonima - nei suoi confronti e la facile accessibilità al suo armadietto. In proposito il primo giudice - alla cui motivazione aveva rinviato quello di appello - aveva ritenuto le munizioni riferibili al VITO perché ritrovate nella stessa scatola in cui era riposto il suo cellulare;
ma il verbale di sequestro da cui era ricavata la circostanza doveva ritenersi inutilizzabile perché conteneva dichiarazioni rese senza l'assistenza del difensore. Infine, le pallottole cal. 9 "parabellum" erano da considerare munizioni per arma comune, perché impiegabili su armi come tali iscritte nell'apposito catalogo o a funzionamento non automatico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Quanto al rapporto fra le norme incriminatrici di cui agli artt. 166 C.P.M.P. e 2 L.
2.10.1967 n. 895 (come sostituito dall'art. 10 L. 14.10.1974 n. 479) va osservato che la prima è rivolta a reprimere la distrazione di beni di qualsiasi genere destinati a servizio delle Forze Armate, sanzionando "chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare" non regolarmente dismesse. L'interesse protetto dalla norma è dunque l'efficienza delle Forze Armate e l'integrità delle loro dotazioni, mentre è ad essa del tutto estranea qualsiasi considerazione di tutela della sicurezza pubblica, essendo ugualmente sanzionata la ritenzione di materiali di armamento e di beni privi di qualsiasi potenzialità offensiva, come il vestiario (o le cartucce a salve, oggetto del precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente). Invece, l'art. 2 L. n. 895/1967 è rivolto a tutelare l'ordine e la sicurezza della collettività, sanzionando la detenzione illegale (cioè al di fuori dei casi consentiti o senza gli adempimenti prescritti per assicurare la vigilanza di polizia) di armi e munizioni, onde prevenire delitti contro l'incolumità delle persone. Ne segue che, quando vi sia ritenzione di armi o munizioni destinate ad uso militare, entrambi gli interessi vengono contemporaneamente offesi, sicché non è ravvisabile alcuna ipotesi di assorbimento dell'una nell'altra.
Tanto premesso, è da escludere, sulla base delle esatte considerazioni del giudice "a quo" prima riportate, che nella situazione ora considerata vi sia giurisdizione del giudice militare in ordine al delitto di illegale detenzione delle munizioni. Quanto alle doglianze in punto di responsabilità, esse non investono gli elementi probatori ritenuti decisivi dai giudici di merito, e cioè le ammissioni risultanti dall'esame dibattimentale dell'imputato, sicché sono prive di specificità e non idonee a confutare il discorso giustificativo della decisione impugnata;
manifestamente infondata è comunque l'asserzione che il verbale di sequestro dei proiettili sarebbe inutilizzabile "in toto", e non nella sola parte in cui riporta dichiarazione rese senza le garanzie difensive. Quanto infine alla classificazione delle munizioni detenute, va ricordato che il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerare munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni dell'art. 1, co. 3, L. 18.4.1975 n. 110, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonché dell'art. 2, co. 4, della stessa legge, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva di seguito indicate. Sono conseguentemente da classificare tra le munizioni da guerra le cartucce cal. 9 "parabellum" qui considerate, che vengono fabbricate e poste in vendita per il munizionamento di armi da guerra e che quindi sono naturalmente destinate a tale finalità, anche perché dotate di capacità perforante in quanto costituite con ogiva incamiciata in lega acciaiosa e, pertanto, non in libera vendita, avendo caratteristiche vietate per il munizionamento civile (Cass., Sez. 1^, 9/23.12.1999, Genovese). Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002