Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2025, proposto dalla società agricola Alfonso Vigilante S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Buccarella, PEC marco_buccarella@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
IN AN LO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Buccello, PEC mariobuccello@avvocatopec.com, Simona Emanuela Anna Viola, PEC simonaviola@avvocatopec.com, e NO NO, PEC massimiliano.rosignoli@milano.pecavvocati.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.
per l’annullamento della nota/pec prot. n. 189052 del 12.8.2025, con la quale il Dirigente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio ha respinto l’istanza di accesso della società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. del 18.4.2025, aderendo all’opposizione della IN AN LO S.r.l. del 7.8.2025;
nonché per la declaratoria
del diritto ad accedere ai documenti, richiesti con la predetta istanza di accesso del 18.4.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della IN AN LO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. LE TR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota/pec dell’8.3.2025 la IN AN LO S.r.l., ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 327/2001, ha comunicato alla società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. l’avvio del procedimento, finalizzato all’emanazione del provvedimento di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ex art. 22 bis DPR n. 327/2001 dei terreni, siti nel Comune di Forenza, foglio n. 24, particelle nn. 46, 66, 67, 86, 87 e 88, e foglio n. 33, particelle nn. 6, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 143, 269, 270 e 305, richiamando la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 484 del 29.4.2024, con la quale è stata rilasciata alla IN AN LO S.r.l. l’autorizzazione unica ex art. 12 DLg.vo n. 387/2003 ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, per la realizzazione nella località AN LO Borromeo dei Comuni di Forenza e Maschito di impianto eolico, avente la potenza complessiva di 29,4 MW, composto da 7 aerogeneratori di 4,2 MW, con altezza al mozzo di 105 m. e diametro del rotore di 150 m., e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale nel Comune di Banzi (con tale nota/pec dell’8.3.2025 sono state richiamate anche le Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 64 del 4.2.2022 e n. 1087 del 6.10.2022 e le Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Energia n. 864 del 5.7.2024 e n. 982 del 24.7.2024).
Pertanto, la società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. con istanza del 18.4.2025, nella qualità di proprietaria dei terreni, interessati dall’iniziativa eolica assentita e per tutelare il diritto dominicale e la sua attività, ha chiesto al Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, di “accedere a tutti gli atti ed elaborati” del suddetto procedimento, conclusosi con il rilascio l’autorizzazione unica ex art. 12 DLg.vo n. 387/2003 ex Determinazione n. 484 del 29.4.2024, e delle successive modifiche, autorizzate con le Determinazioni n. 864 del 5.7.2024 e n. 982 del 24.7.2024, ed in particolare, oltre alle predette Determinazioni, anche alle Determinazioni regionali del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale n. 64 del 4.2.2022 e n. 1087 del 6.10.2022 ed al verbale della Conferenza di servizi del 20.7.2023, che la società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. è riuscita ad acquisire autonomamente e li ha impugnati con il Ric. n. 175/2025, notificato il 23.5.2025 e depositato il 29.5.2025:
1) al verbale della Conferenza dei servizi del 7.7.2023;
2) a tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso, intervenuti nel corso del procedimento;
3) al parere ARPAB, “reso a seguito della presentazione da parte della IN AN LO S.r.l. dello studio aggiornato sulla parte acustica ai sensi del vigente D.M. 1/6/2022”;
4) al progetto definitivo, approvato in Conferenza di servizi;
5) ed alle osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23.11.2023 e dalla sig.ra IN IC il 24.11.2023, ed alla nota del 23.1.2024, di riscontro a tali osservazioni da parte della IN AN LO S.r.l., tutte richiamate nell’impugnata Determinazione n. 484 del 29.4.2024.
Con nota/pec prot. n. 189052 del 12.8.2025 il Dirigente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata ha respinto la predetta istanza di accesso del 18.4.2025, aderendo all’opposizione della IN AN LO S.r.l. del 7.8.2025, con la quale era stata:
-eccepita l’inammissibilità, in quanto sull’istanza di accesso del 18.4.2025, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 in data 18.5.2025 si era formato il silenzio rigetto, che ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale del 17.6.2025;
-e dedotta l’infondatezza, in quanto:
1) tenuto conto della circostanza che il numero dei destinatari era superiore a 50, ai sensi dell’art. 11, comma 2, DPR n. 327/2001 la IN AN LO S.r.l aveva correttamente avviato il procedimento, finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, mediante la pubblicazione dell’avvio del predetto procedimento, conclusosi con l’emanazione della Determinazione n. 484 del 29.4.2024, impugnata dalla società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. con il suddetto Ric. n. 175/2025;
2) la società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. aveva già acquisito i documenti richiesti e li aveva impugnati con il citato Ric. n. 175/2025 e non aveva interesse ad acquisire le osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23.11.2023 e dalla sig.ra IN IC il 24.11.2023, in quanto si riferiscono a terreni, siti nel Comune di Banzi, a diversi Km. di distanza da quelli di proprietà della ricorrente.
La società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 29.9.2025 anche presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 2.10.2025, ha impugnato il predetto diniego di accesso del 12.8.2025, replicando all’eccezione della controinteressata IN AN LO S.r.l. e deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.
La controinteressata IN AN LO S.r.l. ha insistito per l’accoglimento della suddetta eccezione di inammissibilità e per la reiezione del ricorso in esame.
Nella Camera di Consiglio del 14.1.2026 il ricorso è passato in decisione, dopo che il difensore della controinteressata ha ulteriormente dedotto che l’istanza di accesso della ricorrente del 18.4.2025 è di natura esplorativa e che l’impugnata nota/pec regionale prot. n. 189052 del 12.8.2025 va qualificata come un atto meramente confermativo del diniego di accesso, formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990.
Il ricorso va accolto in parte.
Deve essere preventivamente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controinteressata IN AN LO S.r.l..
Tale eccezione non può essere accolta: sebbene sull’istanza di accesso della ricorrente società agricola Alfonso Vigilante S.r.l. del 18.4.2025, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, si è formato il silenzio rigetto (che avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale di 30 giorni ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm. del 17.6.2025), nondimeno su tale istanza si è espressamente pronunciata l’Amministrazione. Occorre precisare, infatti, che nonostante la formazione del silenzio, la P.A. mantiene il potere di rispondere all’istanza adottando un provvedimento decisorio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata IN AN LO S.r.l., l’impugnata nota/pec regionale prot. n. 189052 del 12.8.2025 non può essere qualificata come un atto meramente confermativo del predetto silenzio rigetto, in quanto il Dirigente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, anziché limitarsi a rilevare l’omessa impugnazione del silenzio rigetto entro il termine decadenziale del 17.6.2025, ha effettuato una vera e propria istruttoria, aderendo alle osservazioni della controinteressata IN AN LO S.r.l. e rispondendo formalmente per la prima volta all’istanza di accesso del 18.4.2024.
Ed invero, con questo atto formale, di reiezione dell’istanza di accesso del 18.4.2025, che costituisce la prima ed unica risposta a tale istanza di accesso, la Regione Basilicata, anziché, come già detto, limitarsi a far valere l’inoppugnabilità del silenzio rigetto ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, ha esaminato nel merito la predetta istanza di accesso, determinando così la riapertura del termine decadenziale di impugnazione e la tempestività dell’impugnazione della suddetta nota/pec regionale prot. n. 189052 del 12.8.2025 con il presente ricorso, notificato il 29.9.2025 e depositato il 2.10.2025, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato; l’istanza del 18.4.2025, presentata dalla parte ricorrente, non può essere accolta nella sola parte in cui quest’ultima ha chiesto l’accesso “a tutti gli atti ed elaborati” del procedimento, conclusosi con il rilascio l’autorizzazione unica ex art. 12 DLg.vo n. 387/2003, ed “a tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso, intervenuti nel corso del procedimento”, in quanto:
-l’art. 5, comma 2, DPR n. 184/2006, espressamente richiamato anche dall’art. 6, comma 3, dello stesso DPR n. 184/2006, stabilisce che i richiedenti devono indicare “gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione”;
-la ricorrente, avendo conosciuto il verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 20.7.2023, avrebbe potuto facilmente indicare gli elaborati del procedimento ed i pareri, nulla osta ed atti di assenso, ai quali voleva accedere, mentre ha utilizzato le suddette indicazioni generiche, violando il predetto art. 5, comma 2, DPR n. 184/2006.
Invece, gli altri documenti, richiesti dalla ricorrente, sono stati puntualmente indicati nella citata istanza di accesso del 18.4.2025, individuandoli nel:
-verbale della Conferenza dei servizi del 7.7.2023;
-parere ARPAB, “reso a seguito della presentazione da parte della IN AN LO S.r.l. dello studio aggiornato sulla parte acustica ai sensi del vigente D.M. 1/6/2022”;
-progetto definitivo, approvato in Conferenza di servizi;
-e nelle osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23.11.2023 e dalla sig.ra IN IC il 24.11.2023, e nella nota del 23.1.2024, di riscontro a tali osservazioni da parte della IN AN LO S.r.l., tutte richiamate nell’impugnata Determinazione n. 484 del 29.4.2024.
Prescindendo dal principio della prevalenza del cd. accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, la ricorrente, avendo ricevuto dalla controinteressata IN AN LO S.r.l. la comunicazione ex art. 17, comma 2, DPR n. 327/2001 dell’avvio del procedimento, finalizzato all’emanazione del provvedimento di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ex art. 22 bis DPR n. 327/2001 dei terreni, siti nel Comune di Forenza, foglio n. 24, particelle nn. 46, 66, 67, 86, 87 e 88, e foglio n. 33, particelle nn. 6, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 143, 269, 270 e 305, ha dimostrato l’interesse ad accedere ai predetti altri documenti, anche perché con il citato Ric. n. 175/2025 ha impugnato la predetta comunicazione ex art. 17, comma 2, DPR n. 327/2001, unitamente alle presupposte Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 484 del 29.4.2024, n. 864 del 5.7.2024 e n. 982 del 24.7.2024 e Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 64 del 4.2.2022 e n. 1087 del 6.10.2022.
Al riguardo, va, comunque, rilevato che l’ostensione dei documenti va riconosciuta a prescindere dall’utilità che il richiedente ne potrà trarre (cfr. TAR Lazio Sez. III quater n. 5656 del 27.5.2014; TAR Lazio Sez. III n. 3652 del 2.4.2014, n. 2186 del 25.2.2014, n. 734 del 21.1.2014 e n. 10152 del 27.11.2013, le quali tutte richiamano la Sentenza n. 540 del 4.12.2012 del TAR Basilicata, che ha confermato tale orientamento con le successive Sentenze n. 485 del 17.10.2025, n. 300 del 13.5.2025, n. 602 del 2.12.2024, n. 162 del 25.3.2024, n. 565 del 5.10.2023, n. 377 del 16.5.2022, n. 757 del 3.12.2020, n. 241 del 24.4.2020, n. 424 del 2.7.2018, n. 276 del 4.4.2017, n. 3 del 16.1.2016, n. 561 del 14.9.2015, n. 453 del 22.7.2015, n. 905 del 27.12.2014, nn.. 781, 780 e 779 del 12.11.2014, n. 676 del 25.9.2014 e n. 646 dell’11.9.2014), in quanto il diritto all’accesso ai documenti amministrativi risulta finalizzato a soddisfare il mero bisogno di conoscenza non solo dei soggetti interessati, titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ma anche dei soggetti portatori di interessi diffusi e/o collettivi (cfr. art. 4 DPR n. 184/2006), e risulta strumentale ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (cfr. art. 22, comma 2, L. n. 241/1990).
Perciò, il predetto orientamento giurisprudenziale va applicato anche nel caso di eventuale irricevibilità della impugnazione delle suddette Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 484 del 29.4.2024, n. 864 del 5.7.2024 e n. 982 del 24.7.2024 e Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 64 del 4.2.2022 e n. 1087 del 6.10.2022 e/o di eventuale inammissibilità per difetto interesse delle censure, relative alle osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23.11.2023 e dalla sig.ra IN IC il 24.11.2023.
A quanto sopra consegue l’accoglimento in parte del ricorso in esame e, pertanto, va ordinato al Responsabile dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, di consegnare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente Sentenza, alla ricorrente società agricola Alfonso Vigilante S.r.l., i seguenti documenti:
1) verbale della Conferenza dei servizi del 7.7.2023;
2) parere ARPAB, “reso a seguito della presentazione da parte della IN AN LO S.r.l. dello studio aggiornato sulla parte acustica ai sensi del vigente D.M. 1/6/2022”;
3) progetto definitivo, approvato in Conferenza di servizi;
4) e osservazioni, presentate dalla IVPC Power6 il 23.11.2023 e dalla sig.ra IN IC il 24.11.2023, e nella nota del 23.1.2024, di riscontro a tali osservazioni da parte della IN AN LO S.r.l., tutte richiamate nell’impugnata Determinazione n. 484 del 29.4.2024.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la Regione Basilicata va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della controinteressata IN AN LO S.r.l..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto ordina al Responsabile dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, di consegnare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente Sentenza, alla ricorrente società agricola Alfonso Vigilante S.r.l., i suddetti documenti, indicati in motivazione.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente società agricola Alfonso Vigilante S.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti della controinteressata IN AN LO S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA ANtoleri, Presidente
LE TR, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TR | FA ANtoleri |
IL SEGRETARIO