Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4588 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta ha respinto l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
e per il contestuale accoglimento
della domanda di accesso ai documenti proposta dalla -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28/11/2025:
a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta, riscontrando l’istanza di accesso ai documenti amministrativi -OMISSIS-, ha consentito l’accesso solo parziale della documentazione richiesta;
b) della nota prot. n. -OMISSIS-, già formante oggetto del ricorso originario;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
e per il contestuale accoglimento della domanda di accesso ai documenti proposta dalla -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NG NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 116 c.p.a. la -OMISSIS-, società in liquidazione, ha agito per l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- della Prefettura U.T.G. di Caserta, e pertanto per l’ostensione di “ tutta la documentazione relativa alla emissione del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, trasmesso in pari data, con cui la Prefettura U.T.G. di Caserta, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, ha informato la società che nei suoi confronti sussistono le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, D.lgs. n. 159/2011 ”.
La società ricorrente, con istanza -OMISSIS-, aveva difatti chiesto invano di accedere, ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, in particolare, a) ai verbali delle riunioni del Gruppo Interforze redatti all’esito delle riunioni -OMISSIS-, richiamati nella nota prot. n. -OMISSIS-; b) agli atti istruttori e presupposti ai verbali di cui al precedente punto sub a), esitati nella nota prot. n. -OMISSIS-; c) ai rapporti informativi delle competenti autorità di polizia, presupposti agli atti di cui al punto sub a) nonché alla nota prot. n. -OMISSIS-.
2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, allegata alla memoria del 28 ottobre 2025, la Prefettura di Caserta ha poi reso noto, “ all’esito di una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti […]”, di essersi determinata con provvedimento n. -OMISSIS- per l’accoglimento dell’istanza ostensiva di parte ricorrente, per l’effetto chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. – Tale provvedimento, tuttavia, è stato impugnato da parte ricorrente con i motivi aggiunti in epigrafe, con i quali si è lamentato che la Prefettura U.T.G. di Caserta abbia consentito solo parzialmente l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza -OMISSIS-, per essere stati resi disponibili per l’ostensione i soli verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS-.
4. – Con memoria difensiva l’U.T.G. di Caserta ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza, in quanto i documenti richiesti ma non consegnati avrebbero avuto una valenza meramente organizzativa e interna.
5. – All’esito della camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. – La pretesa ostensiva di parte ricorrente, nella misura in cui rimasta ancora insoddisfatta, risulta fondata, sia pure nei termini che appresso saranno specificati.
7. In linea generale, ai sensi dell’art. 22, comma primo, della legge n. 241/1990, per “ diritto di accesso ” si intende “ il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ”, e per “ interessati ” si intendono “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”. In base alla relativa configurazione normativa, il diritto di accesso è dunque correlato alla tutela di una situazione giuridica soggettiva qualificata, collegata al documento oggetto della relativa richiesta.
Ciò premesso, in ordine al ricorso introduttivo il Tribunale deve dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti per i quali in corso di giudizio l’Amministrazione ha poi consentito l’accesso, cioè i Verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS-.
8. – Con riferimento a tutti gli altri documenti, invece, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere accolti, nei limiti che verranno precisati.
8.1. – Si rammenta che con la richiamata domanda di accesso -OMISSIS-, oltre ai Verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS-, ormai già consegnati in corso di giudizio, è stata richiesta la copia di tutta la documentazione relativa alla procedura per l’iscrizione nelle liste provinciali di cui all’art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list), ostensione poi denegata, ivi compresi, tra l’altro:
a) i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze redatti all’esito delle riunioni del -OMISSIS-, richiamati nella nota prot. n. -OMISSIS-, recante il rigetto alla domanda per l’iscrizione negli elenchi provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della Legge n. 190/2012 e del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (cd. white list) per le categorie “Noli a freddo di macchinari; Noli a caldo”;
b) gli atti istruttori e presupposti ai verbali di cui al precedente punto sub a), esitati nel diniego di iscrizione in white list ;
c) i rapporti informativi delle competenti autorità di polizia, presupposti agli atti di cui al punto sub a) e al diniego di iscrizione in white list .
8.2. – Con riferimento a tali documenti, non ancora consegnati alla ricorrente, il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, merita accoglimento.
Parte ricorrente ha invero prospettato un interesse attuale, concreto e personale per la cui tutela è necessario l’accesso agli atti di cui all’istanza -OMISSIS-, e tanto anche per la parte in cui questa è rimasta inevasa. Infatti il ricorrente ha dedotto un legittimo interesse ad acquisire copia dei citati documenti, riconducibile al suo diritto a difendersi avverso il diniego di iscrizione nella white list provinciale. L’accesso in esame si connota, quindi, come un accesso “ difensivo ”, configurandosi, nel caso di specie, un interesse del ricorrente qualificato dalla necessità di tutelare la propria sfera giuridica, e pertanto dall’esigenza di ottenere i documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria “ per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (art. 24, comma 7, L. n. 241/1990).
Il Collegio ritiene illegittimo il diniego ostensivo dell’Amministrazione anche in quanto questa, nel negare l’accesso ai documenti richiesti, non può limitarsi a invocare in forma aprioristica e apodittica l’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994 (“ Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità ”), ma è tenuta a definire e circostanziare l’ipotetico pregiudizio effettivo che l’accesso potrebbe recare ai superiori interessi protetti dalla disposizione primaria: e questo vieppiù in ragione della strumentalità dell’accesso in questione rispetto alla tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi documentata dalla parte istante. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il disposto dell’art. 3 del D.M. 16.03.2022 “ deve essere interpretato in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione dell’Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi invece guardare all’art. 24 della legge medesima per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera; deve pertanto ritenersi che al fine di garantire l’esigenza di cura e difesa degli interessi giuridici della parte ricorrente, contemplata dall’art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, le legittime esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica possano essere adeguatamente preservate ricorrendo ad accorgimenti divulgativi, tali da escludere o "mascherare" ogni indicazione contenuta nell’informativa... che involga valutazioni, giudizi, riferimenti e considerazioni funzionali alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ” (così, tra i tanti, T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 24.05.2022, n. 887; Id., 08.07.2024, n. 1100).
8.3. – Per quanto precede il Collegio ritiene quindi meritevoli di accoglimento il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti con riferimento ai documenti rimasti non ostesi nel corso di giudizio, in quanto i medesimi non sono compresi tra i documenti normativamente esclusi in toto dall’accesso, e l’accesso richiesto si manifesta inoltre, quale accesso difensivo, siccome strumentale rispetto alla tutela in sede giurisdizionale degli interessi propri della parte istante.
9. – Il Collegio pertanto, nei limiti anzidetti, annulla i provvedimenti di diniego impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente all’ostensione di tali documenti, restando tuttavia impregiudicata l’apposizione su di essi dei circoscritti “ omissis ” che risultino indispensabili per motivate esigenze di concreta segretezza di atti di indagine in corso.
10. – In ragione dei motivi della decisione e della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere del ricorso introduttivo in relazione alla ostensione dei Verbali di riunione del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS- consegnati in corso di giudizio dall’Amministrazione resistente;
2) accoglie il ricorso e i motivi aggiunti in relazione ai documenti non ancora consegnati dall’Amministrazione, e per l’effetto in parte qua annulla i provvedimenti impugnati, e ordina all’Amministrazione resistente l’ostensione di tali documenti, con i limiti di cui in motivazione;
3) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NO | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.