TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3889/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo Parte_1
n. 34, presso lo studio dell'Avv. Sergio Scalfari che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola, Via Falcone e
Borsellino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Alfano che la rappresenta e difende
- resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ponte di Tappia n. 47, presso lo Studio
dell'Avv. Pamela Maietta che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare l'illegittimità della richiesta contribuzione
relativa all'anno 2011, per maturata prescrizione quinquennale, così come, per maturata
prescrizione quinquennale non sono dovute le irrogate ed illegittime sanzioni ed interessi e,
1 conseguentemente, dichiarare la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento n.
03420239007924767000 per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi del
giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario che
dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
Conclusioni di : “… - preliminarmente, Controparte_1
dichiarare inammissibile l'opposizione per la sua tardiva iscrizione a ruolo;
- nel merito,
rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti;
- in
subordine e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per i vizi formali
eccepiti, accertare e dichiarare la fondatezza dei crediti iscritti a ruolo da e, CP_1
per l'effetto, condannare in via riconvenzionale l'opponente al pagamento diretto in favore
dell'Ente del complessivo importo di € 4.542,32 come portato dal ruolo 2017 oltre interessi
di mora ex art. 18, 4° comma, L. 576/1980 dal dovuto al soddisfo;
- condannare l'opponente
al pagamento delle spese e competenze di lite …”.
Conclusioni di : “… In via preliminare:
1. dichiarare la Controparte_2
domanda inammissibile;
2. sempre in rito, dichiarare la tardività e l'inammissibilità
dell'azione proposta;
3. in subordine, dichiarare l'opposizione inammissibile per i motivi di
diritto esposti;
4. in via ulteriormente gradata e nel merito, rigettare l'opposizione perché
infondata in fatto e diritto stante la regolarità della notifica degli atti impugnati, nonché
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione;
5. Condannare il ricorrente al pagamento
delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
6. In caso di
eventuale soccombenza, condannare il solo Ente impositore senza vincolo di solidarietà,
stante il corretto operato del Concessionario e la mancanza di litisconsorzio necessario, in
subordine compensare le spese stante la natura del giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239007924767000, alla quale è sottesa la cartella di pagamento n.
2 03420170032950072000, relativa anche (per la restante parte, pari ad €. 624,76, il credito non è stato impugnato nell'odierno giudizio) alla contribuzione per la
[...]
per l'annualità 2011. Ha affermato l'omessa notifica della Controparte_1
cartella di pagamento e la conseguente prescrizione della pretesa contributiva, formulando le conclusioni sopra trascritte.
La si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
le averse argomentazioni ed affermando in particolare che l'opposizione era tardiva ed inammissibile;
che, per la contestazione della notifica della cartella di pagamento, sussisteva la legittimazione passiva di;
che, in caso di sussistenza di Controparte_2
vizi formali, spettava comunque il pagamento del credito;
che le somme chieste erano state legittimamente iscritte a ruolo;
che l'eccezione di prescrizione era infondata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita (tardivamente) in giudizio affermando Controparte_2
principalmente che l'opposizione era tardiva ed inammissibile;
che non sussisteva la sua legittimazione passiva per le contestazioni nel merito del credito;
che non sussistevano vizi formali nella procedura esecutiva;
che non sussisteva la prescrizione. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 30.5.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
All'udienza del 12.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
Occorre considerare che ha dato dimostrazione della Controparte_2
notifica della cartella di pagamento in data 21.2.2018 (con documentazione che è stata ammessa con ordinanza del 15.10.2025, trattandosi di documentazione rilevante ai fini della decisione e dovendosi aggiungere che la parte ricorrente ha avuto piena possibilità difensiva di difendersi nel merito in riferimento a tale produzione documentale a seguito della concessione di termine a difesa ex art. 420, comma 6, c.p.c.).
3 Da tanto consegue l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, poiché tale eccezione doveva essere formulata nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999
decorrente dal 21.2.2018.
In merito, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n.
46 del 1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav.
21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015).
Si aggiunge che il termine di prescrizione è decennale, richiamandosi in merito il principio espresso da Cass. 6729/2013 sull'applicazione dell'art. 66 della legge n. 247/2012 (“La
disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”) ai casi di prescrizione non ancora maturata secondo il Controparte_1
regime precedente, sicché deve trovare applicazione l'art. 19, comma 1, della legge n.
576/1980 per l'annualità in contestazione.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
[comprendendosi anche il contributo unificato per la domanda riconvenzionale proposta,
atteso che tale esborso è stato comunque conseguente alla domanda proposta da parte ricorrente (cfr. Cass. 31889/2019, che pone l'accento sull'estensione del diritto di difesa della parte citata in giudizio, che deve comprendere anche la citazione del terzo a fini difensivi, salva l'ipotesi in cui tale citazione possa considerarsi nei termini di abusivo esercizio del diritto di difesa, non sussistente nel caso in esame)].
4 In ordine alla domanda proposta nei confronti di , il Controparte_2
complessivo andamento del procedimento, tenuto conto della costituzione tardiva della parte, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 900,00
[...]
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3889/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo Parte_1
n. 34, presso lo studio dell'Avv. Sergio Scalfari che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola, Via Falcone e
Borsellino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Alfano che la rappresenta e difende
- resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ponte di Tappia n. 47, presso lo Studio
dell'Avv. Pamela Maietta che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare l'illegittimità della richiesta contribuzione
relativa all'anno 2011, per maturata prescrizione quinquennale, così come, per maturata
prescrizione quinquennale non sono dovute le irrogate ed illegittime sanzioni ed interessi e,
1 conseguentemente, dichiarare la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento n.
03420239007924767000 per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi del
giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario che
dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
Conclusioni di : “… - preliminarmente, Controparte_1
dichiarare inammissibile l'opposizione per la sua tardiva iscrizione a ruolo;
- nel merito,
rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti;
- in
subordine e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per i vizi formali
eccepiti, accertare e dichiarare la fondatezza dei crediti iscritti a ruolo da e, CP_1
per l'effetto, condannare in via riconvenzionale l'opponente al pagamento diretto in favore
dell'Ente del complessivo importo di € 4.542,32 come portato dal ruolo 2017 oltre interessi
di mora ex art. 18, 4° comma, L. 576/1980 dal dovuto al soddisfo;
- condannare l'opponente
al pagamento delle spese e competenze di lite …”.
Conclusioni di : “… In via preliminare:
1. dichiarare la Controparte_2
domanda inammissibile;
2. sempre in rito, dichiarare la tardività e l'inammissibilità
dell'azione proposta;
3. in subordine, dichiarare l'opposizione inammissibile per i motivi di
diritto esposti;
4. in via ulteriormente gradata e nel merito, rigettare l'opposizione perché
infondata in fatto e diritto stante la regolarità della notifica degli atti impugnati, nonché
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione;
5. Condannare il ricorrente al pagamento
delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
6. In caso di
eventuale soccombenza, condannare il solo Ente impositore senza vincolo di solidarietà,
stante il corretto operato del Concessionario e la mancanza di litisconsorzio necessario, in
subordine compensare le spese stante la natura del giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239007924767000, alla quale è sottesa la cartella di pagamento n.
2 03420170032950072000, relativa anche (per la restante parte, pari ad €. 624,76, il credito non è stato impugnato nell'odierno giudizio) alla contribuzione per la
[...]
per l'annualità 2011. Ha affermato l'omessa notifica della Controparte_1
cartella di pagamento e la conseguente prescrizione della pretesa contributiva, formulando le conclusioni sopra trascritte.
La si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
le averse argomentazioni ed affermando in particolare che l'opposizione era tardiva ed inammissibile;
che, per la contestazione della notifica della cartella di pagamento, sussisteva la legittimazione passiva di;
che, in caso di sussistenza di Controparte_2
vizi formali, spettava comunque il pagamento del credito;
che le somme chieste erano state legittimamente iscritte a ruolo;
che l'eccezione di prescrizione era infondata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita (tardivamente) in giudizio affermando Controparte_2
principalmente che l'opposizione era tardiva ed inammissibile;
che non sussisteva la sua legittimazione passiva per le contestazioni nel merito del credito;
che non sussistevano vizi formali nella procedura esecutiva;
che non sussisteva la prescrizione. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 30.5.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
All'udienza del 12.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
Occorre considerare che ha dato dimostrazione della Controparte_2
notifica della cartella di pagamento in data 21.2.2018 (con documentazione che è stata ammessa con ordinanza del 15.10.2025, trattandosi di documentazione rilevante ai fini della decisione e dovendosi aggiungere che la parte ricorrente ha avuto piena possibilità difensiva di difendersi nel merito in riferimento a tale produzione documentale a seguito della concessione di termine a difesa ex art. 420, comma 6, c.p.c.).
3 Da tanto consegue l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, poiché tale eccezione doveva essere formulata nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999
decorrente dal 21.2.2018.
In merito, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n.
46 del 1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav.
21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015).
Si aggiunge che il termine di prescrizione è decennale, richiamandosi in merito il principio espresso da Cass. 6729/2013 sull'applicazione dell'art. 66 della legge n. 247/2012 (“La
disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”) ai casi di prescrizione non ancora maturata secondo il Controparte_1
regime precedente, sicché deve trovare applicazione l'art. 19, comma 1, della legge n.
576/1980 per l'annualità in contestazione.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
[comprendendosi anche il contributo unificato per la domanda riconvenzionale proposta,
atteso che tale esborso è stato comunque conseguente alla domanda proposta da parte ricorrente (cfr. Cass. 31889/2019, che pone l'accento sull'estensione del diritto di difesa della parte citata in giudizio, che deve comprendere anche la citazione del terzo a fini difensivi, salva l'ipotesi in cui tale citazione possa considerarsi nei termini di abusivo esercizio del diritto di difesa, non sussistente nel caso in esame)].
4 In ordine alla domanda proposta nei confronti di , il Controparte_2
complessivo andamento del procedimento, tenuto conto della costituzione tardiva della parte, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 900,00
[...]
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5