Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2025, proposto da
TA IR, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Cesana e Angelo Latino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 370/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. AN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è chiesta l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro, n. 370/2025;
- all’udienza camerale del 26.3.2026 il difensore dell’esponente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese a proprio favore;
- reputa il Tribunale che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta, per cui può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.;
- le spese sono poste a carico dell’Amministrazione resistente quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei difensori del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002), spese da distrarsi a favore degli avvocati Angelo Latino e Daniela Cesana, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE NZ, Presidente
AN CC, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CC | IE NZ |
IL SEGRETARIO