CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2024, n. 25898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25898 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL US nato il [...] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25898 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 28/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di LL ST avverso la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo in data 24/2/2023, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art.73 co.5 DPR 309/90 all'aumento di pena di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa, essendo stata ritenuta la continuazione con il reato analogo già giudicato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 408/18, e così rideterminata la pena finale complessiva in anni 1 e mesi 7 di reclusione ed euro 5000 di multa. La Corte distrettuale ha affermato che i motivi di gravame fossero aspecifici, perché costituiti da enunciazioni assolutamente generiche, senza alcuna indicazione di ragioni concrete ed effettive, valutabili ai fini della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della ulteriore richiesta di contenimento dell'aumento per continuazione. L'appellante lamentava infatti che vi fossero "gli estremi per poter concedere le circostanze attenuanti in parola", così criticando la decisione del primo giudice che le aveva negate "trattandosi di soggetto non incensurato, rimasto assente in giudizio, in favore del quale non vi sono altri elementi positivamente valutabili". La prima decisione sarebbe stata censurabile in punto di diritto anche sotto il profilo dell'aumento operato a titolo di continuazione esterna con altra sentenza del tribunale di Bergamo (sentenza n.408/2018), risultando eccessivamente gravoso nonché sproporzionato ai fatti (aumento in misura di ulteriori mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa per la cessione di singole dosi di cocaina a ZZ AN, protratta per circa un anno), e comunque non supportato dalla esposizione delle ragioni sottese a siffatto aumento, operato complessivamente, in violazione dell'obbligo di motivazione imposto per legge. La ravvisata genericità dei motivi di appello, così formulati, è stata perciò valutata dalla corte distrettuale in termini di inammissibilità del gravame. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali, e segnatamente, degli articoli 581,591 e 592 cpp, nonché illogicità di motivazione. Rileva il ricorrente, di aver correttamente e compiutamente illustrato le criticità della decisione impugnata, evidenziando - attraverso lo speculare richiamo dei motivi già avanzati in appello - come il GUP di Bergamo abbia, da un lato, genericamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche solo sulla base della mancata partecipazione dell'imputato al processo e dello stato di non incensuratezza dello stesso e, dall'altro, abbia proceduto ad un aumento di pena per continuazione eccessivamente gravoso ed in alcun modo motivato. 3.11 Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). Il Supremo Collegio ha affermato l'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Per il carattere devolutivo dell'appello, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Sulla base dell'indirizzo sopra richiamato, nella formulazione proposta nella sede più autorevole, va ritenuto che, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte di Appello vada immune da censure. Nell'atto di appello, riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la difesa ha sostenuto che le argomentazioni del giudicante non potessero essere condivise, ritenendo invece che "fossero ravvisabili gli estremi per poter concedere le circostanze attenuanti in parola". Ma di quali "estremi" idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche non si fa alcuna menzione. La Corte di Appello, a ragion veduta, ha rilevato la mera assertività dell'assunto difensivo. Il difetto di specificità dei motivi d'appello non trova alcuna giustificazione nel grado di specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato che, contrariamente al gravame, risulta adeguatamente motivato. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha 3 ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, il Tribunale aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi i precedenti penali dell'imputato ed il disinteresse manifestato per il processo, con motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica. A fronte della specifica indicazione degli elementi che, secondo il primo giudice, ostacolavano la concessione delle attenuanti generiche, l'imputato, con l'atto di appello, avrebbe dovuto dare indicazione dei contrapposti elementi, dai quali trarre la dimostrazione sulla concedibilità delle invocate attenuanti. Ed invece, l'appellante si è limitato a dedurre che "fossero ravvisabili gli estremi per poter concedere le circostanze attenuanti in parola". con argomentazione del tutto generica ed aspecifica, sicchè correttamente è stata ritenuta l'inammissibilità dell'appello. 2. Ugualmente inammissibile il motivo di ricorso concernente il dedotto vizio della sentenza riferito alla misura dell'aumento per continuazione. Si rammenta che - come è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.47127 del 24/06/2021-, il giudice di merito, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Nella stessa decisione, al paragrafo 9, è stato evidenziato che l'astratto rigore che assiste la decisione del Giudici di merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia 4 operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). E' stato condiviso il principio (già espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540) per cui "nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale. Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile;
ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati". Nel caso di specie, il primo giudice sì è attenuto ai canoni della proporzione, contenendo la maggiorazione in misura alquanto lieve (aumento di pena di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all'art.73 co.5 DPR 309/90), e di gran lunga inferiore ad ogni ipotesi di cumulo materiale anche con la pena minima edittale di un solo reato satellite. A fronte della suddetta statuizione, improntata ai crismi della proporzione e della omogeneità, l'imputato, con l'atto di appello, avrebbe dovuto dare indicazione dei contrapposti elementi, dimostrativi della sproporzione o della disomogeneità, e quindi il suo concreto interesse ad ottenere una diversificazione degli aumenti. Ed invece, si è limitato a dedurre che l'aumento, quantificato complessivamente, fosse" eccessivamente gravoso nonché sproporzionato ai fatti", senza fornire alcuna indicazione da cui poter ricavare la dedotta iniquità . La genericità del motivo ha giustamente determinato l'inammissibilità dell'appello. Il ricorso per cassazione, in cui si ripropongono le medesime censure, incorre nella stessa sanzione, a cui consegue la doverosa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25898 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 28/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di LL ST avverso la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo in data 24/2/2023, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art.73 co.5 DPR 309/90 all'aumento di pena di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa, essendo stata ritenuta la continuazione con il reato analogo già giudicato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 408/18, e così rideterminata la pena finale complessiva in anni 1 e mesi 7 di reclusione ed euro 5000 di multa. La Corte distrettuale ha affermato che i motivi di gravame fossero aspecifici, perché costituiti da enunciazioni assolutamente generiche, senza alcuna indicazione di ragioni concrete ed effettive, valutabili ai fini della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della ulteriore richiesta di contenimento dell'aumento per continuazione. L'appellante lamentava infatti che vi fossero "gli estremi per poter concedere le circostanze attenuanti in parola", così criticando la decisione del primo giudice che le aveva negate "trattandosi di soggetto non incensurato, rimasto assente in giudizio, in favore del quale non vi sono altri elementi positivamente valutabili". La prima decisione sarebbe stata censurabile in punto di diritto anche sotto il profilo dell'aumento operato a titolo di continuazione esterna con altra sentenza del tribunale di Bergamo (sentenza n.408/2018), risultando eccessivamente gravoso nonché sproporzionato ai fatti (aumento in misura di ulteriori mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa per la cessione di singole dosi di cocaina a ZZ AN, protratta per circa un anno), e comunque non supportato dalla esposizione delle ragioni sottese a siffatto aumento, operato complessivamente, in violazione dell'obbligo di motivazione imposto per legge. La ravvisata genericità dei motivi di appello, così formulati, è stata perciò valutata dalla corte distrettuale in termini di inammissibilità del gravame. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali, e segnatamente, degli articoli 581,591 e 592 cpp, nonché illogicità di motivazione. Rileva il ricorrente, di aver correttamente e compiutamente illustrato le criticità della decisione impugnata, evidenziando - attraverso lo speculare richiamo dei motivi già avanzati in appello - come il GUP di Bergamo abbia, da un lato, genericamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche solo sulla base della mancata partecipazione dell'imputato al processo e dello stato di non incensuratezza dello stesso e, dall'altro, abbia proceduto ad un aumento di pena per continuazione eccessivamente gravoso ed in alcun modo motivato. 3.11 Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). Il Supremo Collegio ha affermato l'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Per il carattere devolutivo dell'appello, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Sulla base dell'indirizzo sopra richiamato, nella formulazione proposta nella sede più autorevole, va ritenuto che, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte di Appello vada immune da censure. Nell'atto di appello, riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la difesa ha sostenuto che le argomentazioni del giudicante non potessero essere condivise, ritenendo invece che "fossero ravvisabili gli estremi per poter concedere le circostanze attenuanti in parola". Ma di quali "estremi" idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche non si fa alcuna menzione. La Corte di Appello, a ragion veduta, ha rilevato la mera assertività dell'assunto difensivo. Il difetto di specificità dei motivi d'appello non trova alcuna giustificazione nel grado di specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato che, contrariamente al gravame, risulta adeguatamente motivato. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha 3 ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, il Tribunale aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi i precedenti penali dell'imputato ed il disinteresse manifestato per il processo, con motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica. A fronte della specifica indicazione degli elementi che, secondo il primo giudice, ostacolavano la concessione delle attenuanti generiche, l'imputato, con l'atto di appello, avrebbe dovuto dare indicazione dei contrapposti elementi, dai quali trarre la dimostrazione sulla concedibilità delle invocate attenuanti. Ed invece, l'appellante si è limitato a dedurre che "fossero ravvisabili gli estremi per poter concedere le circostanze attenuanti in parola". con argomentazione del tutto generica ed aspecifica, sicchè correttamente è stata ritenuta l'inammissibilità dell'appello. 2. Ugualmente inammissibile il motivo di ricorso concernente il dedotto vizio della sentenza riferito alla misura dell'aumento per continuazione. Si rammenta che - come è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.47127 del 24/06/2021-, il giudice di merito, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Nella stessa decisione, al paragrafo 9, è stato evidenziato che l'astratto rigore che assiste la decisione del Giudici di merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia 4 operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). E' stato condiviso il principio (già espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540) per cui "nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale. Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile;
ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati". Nel caso di specie, il primo giudice sì è attenuto ai canoni della proporzione, contenendo la maggiorazione in misura alquanto lieve (aumento di pena di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all'art.73 co.5 DPR 309/90), e di gran lunga inferiore ad ogni ipotesi di cumulo materiale anche con la pena minima edittale di un solo reato satellite. A fronte della suddetta statuizione, improntata ai crismi della proporzione e della omogeneità, l'imputato, con l'atto di appello, avrebbe dovuto dare indicazione dei contrapposti elementi, dimostrativi della sproporzione o della disomogeneità, e quindi il suo concreto interesse ad ottenere una diversificazione degli aumenti. Ed invece, si è limitato a dedurre che l'aumento, quantificato complessivamente, fosse" eccessivamente gravoso nonché sproporzionato ai fatti", senza fornire alcuna indicazione da cui poter ricavare la dedotta iniquità . La genericità del motivo ha giustamente determinato l'inammissibilità dell'appello. Il ricorso per cassazione, in cui si ripropongono le medesime censure, incorre nella stessa sanzione, a cui consegue la doverosa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Pr sidente