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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 9997 dell'anno 2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Maiorino, e presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato in Cava dei Tirreni, alla Via V. Veneto n. 280, come da procura in atti,
RICORRENTE/ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa DeIGnata per la Regione Controparte_1
Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv.
Eva Sessa, e presso la stessa elettivamente domiciliata in Fisciano, alla Via Generale C. Nastri n. 17, come da procura in atti,
CONVENUTA/RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 in Roma alla Via Yser n.14,
CONVENUTA/CONTUMACE
E
, domiciliata in Salerno, alla Piazza M. D'Aiello n.3, CP_3
CONVENUTA/CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., depositato il 18/10/2019, il IG. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere il ristoro per i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data
06/9/2009, alle ore 17,00 circa, in Salerno, all'incrocio tra Via Dei Mille e Via Medaglie D'Oro. Assumeva che nell'occasione, esso attore, a bordo del proprio motociclo Yamaha targato BH19615, percorreva la Via Dei Mille con direzione verso centro Salerno. Giunto all'incrocio con via Medaglie
D'Oro, avendo già impegnato il detto incrocio, veniva in collisione con un'auto Ford Fiesta, proveniente dall'opposto senso di marcia, che svoltava verso sinistra in via Medaglie D'Oro, omettendo di dare la dovuta precedenza ad esso attore. Che l'urto avveniva tra la parte anteriore dell'auto e la parte anteriore e lato sinistro del motociclo. A seguito dell'impatto esso Pt_1 veniva scaraventato a terra riportando gravi lesioni. Che il conducente dell'auto Ford Fiesta si allontanava dal luogo del sinistro senza consentirne l'identificazione. Che veniva soccorso e trasportato presso l'Ospedale di Salerno, mentre sul posto giungeva una pattuglia dei VV.UU. del
Comune di Salerno per i rilievi del caso. Che al Pronto Soccorso gli veniva diagnosticata una frattura scomposta con lussazione della caviglia. Che presentava denuncia contro ignoti presso la Procura
Della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Che a seguito di indagini, veniva individuata la proprietaria del veicolo “pirata”, nella persona della IG.ra , nei cui confronti, indi, CP_3 si procedeva per i reati pp. e. pp. dagli artt. 590 c.p. e 189, comma 6, del Codice della Strada. Che nel mentre esso attore, con raccomandata del 02/10/2019, aveva già compulsato la PA
, nella qualità di impresa deIGnata dal FGVS, per ottenere il Controparte_4 risarcimento dei danni subiti. Che nel corso delle indagini espletate dai VV.UU di Salerno emergeva, altresì, che l'auto Ford Fiesta targata AN892BN della era priva della prevista copertura CP_3 assicurativa per la r.c.a. In seguito, con sentenza n. 1341/2012 del 27/6/2012 di codesto Tribunale, la IG.ra veniva riconosciuta colpevole dei reati ad essa ascritti e condannata alla pena di CP_3 mesi nove di reclusione ed alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 6. Che, ancora, con raccomodata del 31/01/2014 esso attore rinnovava la richiesta risarcitoria nei confronti delle
, ma inutilmente. Per tali motivi, promuoveva ricorso per ATP al fine di Controparte_1 accertare e quantificare a mezzo di CTU medico-legale, le lesioni subite nel sinistro per cui è causa.
Che il procedimento, segnato al RGN 2409/2016, e promosso nei confronti della resistente società, che non vi partecipava, vedeva la nomina del Consulente dell'Ufficio nella persona del dott.
[...]
che, con relazione depositata in data 15/9/2017, accertava che esso Persona_1 Parte_1 aveva riportato nel sinistro in oggetto una ITT per gg.73, una ITP al 50% per gg.20, una ulteriore ITP al 25% per gg. 20, ed un danno biologico pari al 9% della totale.
Che con raccomandata del 27/12/2017 inviata alle , alla ed alla Controparte_5 CP_2 IG. , invitava le parti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, CP_3 senza ottenere alcun riscontro. Sicché si era determinato a proporre il ricorso che ci occupa, concludendo per l'accoglimento della domanda e la condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 27.007,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, vinte le spese di lite comprese quelle dell'ATP espletato.
Con decreto del 15/11/2019 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 30/6/2020.
Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati in data 20/5/2020, alle , Controparte_1 ed alla a mezzo PEC, ed alla con raccomandata AR restituita per CP_2 CP_3 compiuta giacenza.
Con comparsa del 30/11/2020 si costituiva tardivamente la PA , Controparte_1 che impugnava e contestava l'avverso ricorso. Eccepiva: a) la prescrizione del credito;
b) il concorso di colpa di esso attore;
c) impugnava l'esito dell'ATP espletata chiedendo la rinnovazione della consulenza medica;
d) eccepiva che comunque l'attore aveva percepito, durante la degenza,
l'indennità di malattia a far data dal 6/7/2009. Concludeva, quindi, per il mutamento del rito da sommario ad ordinario, nel merito per il rigetto del ricorso, ed in subordine per l'accertamento della paritaria e concorrente responsabilità dei conducenti, vinte le spese di lite o compensate per la metà.
Nessuno si costituiva per la e per la IG.ra , sicché ne va dichiarata la CP_2 CP_3 contumacia.
Con ordinanza del 10/02/2021 veniva disposto il mutamento del rito, indi si dava ingresso alle prove orali richieste ed ammesse. Infine, rigettata l'istanza di CTU medico-legale, avanzata da parte convenuta/resistente, la causa, fatte precisare le conclusioni è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
1. In via del tutto preliminare si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta/resistente, per tardività della costituzione in giudizio.
Ed invero, è noto che l'eccezione di prescrizione integra un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio e, come tale, soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
Ebbene la convenuta risulta costituita oltre il termine di cui al decreto di fissazione udienza
(20/6/2020), dal momento che l'atto di costituzione è stato depositato in data 30.11.2020 laddove la prima udienza era stata fissata al 30.6.2020, la costituzione risulta, dunque, tardiva.
Il rilievo di inammissibilità dell'eccezione esonera lo scrivente dal dover esaminare il merito della stessa. Anche se va rilevato, incidenter tantum, che agli atti vi sono ben tre raccomandate di messa in mora, e la notifica del ricorso per ATP, tutte regolarmente inviate e ricevute dalla convenuta.
Non senza rilevare la sussistenza dei reati di lesioni colpose e di omissione di soccorso stradale, puniti rispettivamente dagli artt. 590 c.p. e 189 co. 6 c.d.s., che integrano gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, come pienamente emerge dalla sentenza penale di condanna allegata (v. art. 2947, terzo comma, c.c.).
2. Inoltre, va rilevato che il ricorrente ha fornito la prova dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative con le esibite richieste stragiudiziali di risarcimento come da raccomandata inviate alla , ed alla convenuta Assicurazione. Anche con riferimento ai termini CP_2 per la proponibilità dell'azione di risarcimento (art. 145 Codice delle Assicurazioni), si rileva che, soltanto a seguito dell'infruttuoso decorso dei termini di legge, è stato ritualmente depositato il ricorso che ci occupa. Inoltre, con riferimento alla procedibilità della domanda, come da documentazione prodotta in atti dall'attore, è stato esperito - seppur infruttuosamente - il tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Infine, nessuna eccezione è stata sollevata in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sicché deve ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale.
3. Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Dagli atti di causa esaminati (relazione dei VV.UU. di Salerno, Sentenza penale di condanna di codesto Tribunale n. 1341/2012; referto del Pronto Soccorso), nonché dalle prove orali espletate, emerge che il percorreva, a bordo del proprio motociclo Yamaha, targato Parte_1
BH19615, la strada Via Dei Mille in Salerno, con direzione di marcia verso il centro, allorquando, giunto all'incrocio con via Medaglie D'Oro, incrocio regolato con apparecchiatura semaforica, con la luce verde accesa nel proprio senso di marcia, attraversava l'incrocio e veniva in collisione con il veicolo Ford Fiesta targato AN892BN della IG.ra veicolo privo di copertura CP_3 assicurativa (v. verbale VV.UU. di Salerno, doc. 7 produzione attore). Tale circostanza (semaforo verde) la si rileva dalla dinamica del sinistro come illustrata dagli Agenti accertatori.
Ad ogni modo, sul punto, rileva l'articolo 154 del Codice della strada che prescrive una particolare prudenza nella esecuzione di tale manovra di svolta a sinistra. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito, sul punto, che, “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha, altresì, l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi prima di svoltare, che non sopravvengono veicoli da tergo, ai quali, al pari spetta di dare la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso, con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada da tergo, per assicurarsi che non sopraggiungono veicoli in fase di sorpasso, è circoscritto al momento spazio- temporale che precede la manovra, mentre nella fase dell'esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”. (Cass. civ. n. 30070/2022; Cass. civ. 13380/2012). La manovra di svolta a sinistra, potendo provocare intralcio al normale svolgimento del traffico, comporta non solo l'obbligo, per il conducente del veicolo che intenda eseguirla, di effettuare la prescritta segnalazione, ma anche di accertarsi che non sopravvengano da destra o da tergo altri veicoli in marcia normale e di continuare il controllo della strada anche durante la esecuzione della manovra, desistendo dal compierla o dal continuarla se sorga pericolo di collisione (ex multis:
Cassazione penale, sez. IV, 10 gennaio 1986; Cass. pen. 1987, 807).
Si deve ritenere dunque che, secondo la costante giurisprudenza, la manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed eIGe, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele, a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo sancito dall'art. 194 CdS di eseguire la prescritta segnalazione preventiva, e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare e mediante lo specchio retrovisivo e con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli che sopraggiungono da destra o da tergo, lasciando a tali veicoli, la precedenza (Cassazione penale, sez. IV, 9 giugno 1983). Per cui il conducente che compia manovra di svolta a sinistra è tenuto a prestare attenzione agli altri veicoli non solo prima dell'inizio, ma anche durante tutto il corso di essa (Cassazione penale, sez. IV, 19 ottobre 1982).
Dunque, l'esclusiva o prevalente responsabilità della causazione del sinistro deve essere imputata al conducente del veicolo che esegua la manovra di svolta a sinistra senza aver verificato se sopraggiungano veicoli e comunque che sussistano le condizioni di sicurezza per effettuare la svolta in totale sicurezza. Addirittura, la Corte di Cassazione ha aggiunto che il diritto di precedenza spetta ai conducenti dei veicoli provenienti da tergo, anche nel caso in cui essi si trovino in una illegittima fase di sorpasso: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia tra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo (…) di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì
l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” (Cass., Sez. III, 07.05.99, n. 4.585). Ne consegue, nel caso di specie, che il conducente della Ford Fiesta, per il solo fatto di stare effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in altra via pubblica, come accertato, avrebbe dovuto agire con la massima cautela dando precedenza ai veicoli provenienti dalla propria destra con conseguente superamento del concorso di colpa nella causazione del sinistro.
Del resto, come riportato dal verbale dei VV.UU., il aveva la strada libera Parte_1 segnalata dal semaforo verde, né è stato dimostrato, e neppure è emerso, che lo stesse tenesse una velocità od un comportamento non consone alle norme sulla circolazione dei motocicli. In definitiva, può affermarsi che l'incidente si è verificato per condotta colposa o dolosa del conducente della Ford Fiesta targata AN892BN della IG.ra veicolo privo di copertura CP_3 assicurativa, che si immetteva nella traiettoria di transito del motoveicolo attoreo, anche in violazione dell'art. 145 CdS, finendo così per impattarlo nonostante lo stesso viaggiasse a velocità regolare, avendo assorbente valenza causativa l'improvvisa svolta inosservante dell'obbligo di dare la precedenza. E non pare inutile ricordare come la S.C. sez. VI, 09/02/2022, con ordinanza n.4201 ha precisato che “è appena il caso di ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (v. Cass. 15/09/2020 n. 19115;
19/07/2018, n. 19203; 22/09/2015, n. 18609; 12/10/2012, n. 17409; 02/03/2004, n. 4186; 25/02/2004,
n. 3803; 30/01/2004, n. 1758; 05/04/2003, n. 5375)”.
3. Passando ora all'esame dei danni risarcibili, assumono rilievo gli esiti della CTU svolta in sede di
ATP, dalla quale emerge che il riportava la “frattura bimalleolare a destra con Parte_1 lussazione dell'articolazione tibio astragalica con necessità di intervento riparativo di osteosintesi”.
Il Consulente officiato, inoltre, rispondendo ai quesiti come formulatigli, ha confermato la compatibilità dei danni con il sinistro come denunciato (corpo sbalzato dal mezzo in proiezione laterale e successivo impatto al suolo). E valutando la localizzazione delle lesioni ha confermato che il ricorrente al momento del sinistro indossava il casco di protezione, atteso anche che nessuna lesione al capo veniva riscontrata dai sanitari del Pronto Soccorso.
Il CTU ha determinato, altresì, un Danno biologico (percentuale di invalidità permanente) al 9%
(nove per cento); un danno biologico temporaneo in gg.113, così ripartito per ITT per gg.73, ITP al
50% per giorni 20; una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 25% per ulteriori giorni
20.
Non vi è stata alcuna incidenza sulla capacità lavorativa generica. Non vi sono spese mediche documentate.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato (anni 46) all'epoca del sinistro, in applicazione delle tabelle milanesi come aggiornate, possono essere liquidate in favore di , le seguenti voci di Parte_1 danno: € 4.101,14 per ITT, € 561,80 per ITP al 50%, €. 280,90 per ITP al 25%, € 16352,75 quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato. Così per un complessivo importo di €
21.296,59.
La liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico, deve essere riconosciuta subordinatamente all'assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cass. Civ. sent. n. 24075/17, n. 25843/20).
Nel caso di specie non risulta assolto tale onere da parte dell'attore.
Sulla somma come sopra determinata, a titolo di risarcimento di tutti i danni riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 06/7/2009, calcolata all'attualità, dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale, devalutando la somma, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c.
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU e dell'ATP espletato, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
. il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e della , in persona del legale CP_3 CP_6 rappresentante p.t.;
2) in accoglimento della domanda proposta da , e previa declaratoria di Parte_1 responsabilità del conducente il veicolo Ford Fiesta targato AN892BN, di proprietà della IG.ra condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa CP_3 Controparte_1
DeIGnata per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento in favore di esso
, a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito del sinistro del Parte_1
06/07/2009, della complessiva somma di €. 21.296,59, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi come in parte motiva, oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa DeIGnata Controparte_1 per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in €. 1.575,32 per esborsi documentati comprese quelle per l'ATP, ed € 5.835,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 24/9/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 9997 dell'anno 2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Maiorino, e presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato in Cava dei Tirreni, alla Via V. Veneto n. 280, come da procura in atti,
RICORRENTE/ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa DeIGnata per la Regione Controparte_1
Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv.
Eva Sessa, e presso la stessa elettivamente domiciliata in Fisciano, alla Via Generale C. Nastri n. 17, come da procura in atti,
CONVENUTA/RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 in Roma alla Via Yser n.14,
CONVENUTA/CONTUMACE
E
, domiciliata in Salerno, alla Piazza M. D'Aiello n.3, CP_3
CONVENUTA/CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., depositato il 18/10/2019, il IG. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere il ristoro per i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data
06/9/2009, alle ore 17,00 circa, in Salerno, all'incrocio tra Via Dei Mille e Via Medaglie D'Oro. Assumeva che nell'occasione, esso attore, a bordo del proprio motociclo Yamaha targato BH19615, percorreva la Via Dei Mille con direzione verso centro Salerno. Giunto all'incrocio con via Medaglie
D'Oro, avendo già impegnato il detto incrocio, veniva in collisione con un'auto Ford Fiesta, proveniente dall'opposto senso di marcia, che svoltava verso sinistra in via Medaglie D'Oro, omettendo di dare la dovuta precedenza ad esso attore. Che l'urto avveniva tra la parte anteriore dell'auto e la parte anteriore e lato sinistro del motociclo. A seguito dell'impatto esso Pt_1 veniva scaraventato a terra riportando gravi lesioni. Che il conducente dell'auto Ford Fiesta si allontanava dal luogo del sinistro senza consentirne l'identificazione. Che veniva soccorso e trasportato presso l'Ospedale di Salerno, mentre sul posto giungeva una pattuglia dei VV.UU. del
Comune di Salerno per i rilievi del caso. Che al Pronto Soccorso gli veniva diagnosticata una frattura scomposta con lussazione della caviglia. Che presentava denuncia contro ignoti presso la Procura
Della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Che a seguito di indagini, veniva individuata la proprietaria del veicolo “pirata”, nella persona della IG.ra , nei cui confronti, indi, CP_3 si procedeva per i reati pp. e. pp. dagli artt. 590 c.p. e 189, comma 6, del Codice della Strada. Che nel mentre esso attore, con raccomandata del 02/10/2019, aveva già compulsato la PA
, nella qualità di impresa deIGnata dal FGVS, per ottenere il Controparte_4 risarcimento dei danni subiti. Che nel corso delle indagini espletate dai VV.UU di Salerno emergeva, altresì, che l'auto Ford Fiesta targata AN892BN della era priva della prevista copertura CP_3 assicurativa per la r.c.a. In seguito, con sentenza n. 1341/2012 del 27/6/2012 di codesto Tribunale, la IG.ra veniva riconosciuta colpevole dei reati ad essa ascritti e condannata alla pena di CP_3 mesi nove di reclusione ed alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 6. Che, ancora, con raccomodata del 31/01/2014 esso attore rinnovava la richiesta risarcitoria nei confronti delle
, ma inutilmente. Per tali motivi, promuoveva ricorso per ATP al fine di Controparte_1 accertare e quantificare a mezzo di CTU medico-legale, le lesioni subite nel sinistro per cui è causa.
Che il procedimento, segnato al RGN 2409/2016, e promosso nei confronti della resistente società, che non vi partecipava, vedeva la nomina del Consulente dell'Ufficio nella persona del dott.
[...]
che, con relazione depositata in data 15/9/2017, accertava che esso Persona_1 Parte_1 aveva riportato nel sinistro in oggetto una ITT per gg.73, una ITP al 50% per gg.20, una ulteriore ITP al 25% per gg. 20, ed un danno biologico pari al 9% della totale.
Che con raccomandata del 27/12/2017 inviata alle , alla ed alla Controparte_5 CP_2 IG. , invitava le parti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, CP_3 senza ottenere alcun riscontro. Sicché si era determinato a proporre il ricorso che ci occupa, concludendo per l'accoglimento della domanda e la condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 27.007,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, vinte le spese di lite comprese quelle dell'ATP espletato.
Con decreto del 15/11/2019 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 30/6/2020.
Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati in data 20/5/2020, alle , Controparte_1 ed alla a mezzo PEC, ed alla con raccomandata AR restituita per CP_2 CP_3 compiuta giacenza.
Con comparsa del 30/11/2020 si costituiva tardivamente la PA , Controparte_1 che impugnava e contestava l'avverso ricorso. Eccepiva: a) la prescrizione del credito;
b) il concorso di colpa di esso attore;
c) impugnava l'esito dell'ATP espletata chiedendo la rinnovazione della consulenza medica;
d) eccepiva che comunque l'attore aveva percepito, durante la degenza,
l'indennità di malattia a far data dal 6/7/2009. Concludeva, quindi, per il mutamento del rito da sommario ad ordinario, nel merito per il rigetto del ricorso, ed in subordine per l'accertamento della paritaria e concorrente responsabilità dei conducenti, vinte le spese di lite o compensate per la metà.
Nessuno si costituiva per la e per la IG.ra , sicché ne va dichiarata la CP_2 CP_3 contumacia.
Con ordinanza del 10/02/2021 veniva disposto il mutamento del rito, indi si dava ingresso alle prove orali richieste ed ammesse. Infine, rigettata l'istanza di CTU medico-legale, avanzata da parte convenuta/resistente, la causa, fatte precisare le conclusioni è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
1. In via del tutto preliminare si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta/resistente, per tardività della costituzione in giudizio.
Ed invero, è noto che l'eccezione di prescrizione integra un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio e, come tale, soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
Ebbene la convenuta risulta costituita oltre il termine di cui al decreto di fissazione udienza
(20/6/2020), dal momento che l'atto di costituzione è stato depositato in data 30.11.2020 laddove la prima udienza era stata fissata al 30.6.2020, la costituzione risulta, dunque, tardiva.
Il rilievo di inammissibilità dell'eccezione esonera lo scrivente dal dover esaminare il merito della stessa. Anche se va rilevato, incidenter tantum, che agli atti vi sono ben tre raccomandate di messa in mora, e la notifica del ricorso per ATP, tutte regolarmente inviate e ricevute dalla convenuta.
Non senza rilevare la sussistenza dei reati di lesioni colpose e di omissione di soccorso stradale, puniti rispettivamente dagli artt. 590 c.p. e 189 co. 6 c.d.s., che integrano gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, come pienamente emerge dalla sentenza penale di condanna allegata (v. art. 2947, terzo comma, c.c.).
2. Inoltre, va rilevato che il ricorrente ha fornito la prova dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative con le esibite richieste stragiudiziali di risarcimento come da raccomandata inviate alla , ed alla convenuta Assicurazione. Anche con riferimento ai termini CP_2 per la proponibilità dell'azione di risarcimento (art. 145 Codice delle Assicurazioni), si rileva che, soltanto a seguito dell'infruttuoso decorso dei termini di legge, è stato ritualmente depositato il ricorso che ci occupa. Inoltre, con riferimento alla procedibilità della domanda, come da documentazione prodotta in atti dall'attore, è stato esperito - seppur infruttuosamente - il tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Infine, nessuna eccezione è stata sollevata in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sicché deve ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale.
3. Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Dagli atti di causa esaminati (relazione dei VV.UU. di Salerno, Sentenza penale di condanna di codesto Tribunale n. 1341/2012; referto del Pronto Soccorso), nonché dalle prove orali espletate, emerge che il percorreva, a bordo del proprio motociclo Yamaha, targato Parte_1
BH19615, la strada Via Dei Mille in Salerno, con direzione di marcia verso il centro, allorquando, giunto all'incrocio con via Medaglie D'Oro, incrocio regolato con apparecchiatura semaforica, con la luce verde accesa nel proprio senso di marcia, attraversava l'incrocio e veniva in collisione con il veicolo Ford Fiesta targato AN892BN della IG.ra veicolo privo di copertura CP_3 assicurativa (v. verbale VV.UU. di Salerno, doc. 7 produzione attore). Tale circostanza (semaforo verde) la si rileva dalla dinamica del sinistro come illustrata dagli Agenti accertatori.
Ad ogni modo, sul punto, rileva l'articolo 154 del Codice della strada che prescrive una particolare prudenza nella esecuzione di tale manovra di svolta a sinistra. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito, sul punto, che, “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha, altresì, l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi prima di svoltare, che non sopravvengono veicoli da tergo, ai quali, al pari spetta di dare la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso, con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada da tergo, per assicurarsi che non sopraggiungono veicoli in fase di sorpasso, è circoscritto al momento spazio- temporale che precede la manovra, mentre nella fase dell'esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”. (Cass. civ. n. 30070/2022; Cass. civ. 13380/2012). La manovra di svolta a sinistra, potendo provocare intralcio al normale svolgimento del traffico, comporta non solo l'obbligo, per il conducente del veicolo che intenda eseguirla, di effettuare la prescritta segnalazione, ma anche di accertarsi che non sopravvengano da destra o da tergo altri veicoli in marcia normale e di continuare il controllo della strada anche durante la esecuzione della manovra, desistendo dal compierla o dal continuarla se sorga pericolo di collisione (ex multis:
Cassazione penale, sez. IV, 10 gennaio 1986; Cass. pen. 1987, 807).
Si deve ritenere dunque che, secondo la costante giurisprudenza, la manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed eIGe, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele, a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo sancito dall'art. 194 CdS di eseguire la prescritta segnalazione preventiva, e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare e mediante lo specchio retrovisivo e con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli che sopraggiungono da destra o da tergo, lasciando a tali veicoli, la precedenza (Cassazione penale, sez. IV, 9 giugno 1983). Per cui il conducente che compia manovra di svolta a sinistra è tenuto a prestare attenzione agli altri veicoli non solo prima dell'inizio, ma anche durante tutto il corso di essa (Cassazione penale, sez. IV, 19 ottobre 1982).
Dunque, l'esclusiva o prevalente responsabilità della causazione del sinistro deve essere imputata al conducente del veicolo che esegua la manovra di svolta a sinistra senza aver verificato se sopraggiungano veicoli e comunque che sussistano le condizioni di sicurezza per effettuare la svolta in totale sicurezza. Addirittura, la Corte di Cassazione ha aggiunto che il diritto di precedenza spetta ai conducenti dei veicoli provenienti da tergo, anche nel caso in cui essi si trovino in una illegittima fase di sorpasso: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia tra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo (…) di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì
l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” (Cass., Sez. III, 07.05.99, n. 4.585). Ne consegue, nel caso di specie, che il conducente della Ford Fiesta, per il solo fatto di stare effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in altra via pubblica, come accertato, avrebbe dovuto agire con la massima cautela dando precedenza ai veicoli provenienti dalla propria destra con conseguente superamento del concorso di colpa nella causazione del sinistro.
Del resto, come riportato dal verbale dei VV.UU., il aveva la strada libera Parte_1 segnalata dal semaforo verde, né è stato dimostrato, e neppure è emerso, che lo stesse tenesse una velocità od un comportamento non consone alle norme sulla circolazione dei motocicli. In definitiva, può affermarsi che l'incidente si è verificato per condotta colposa o dolosa del conducente della Ford Fiesta targata AN892BN della IG.ra veicolo privo di copertura CP_3 assicurativa, che si immetteva nella traiettoria di transito del motoveicolo attoreo, anche in violazione dell'art. 145 CdS, finendo così per impattarlo nonostante lo stesso viaggiasse a velocità regolare, avendo assorbente valenza causativa l'improvvisa svolta inosservante dell'obbligo di dare la precedenza. E non pare inutile ricordare come la S.C. sez. VI, 09/02/2022, con ordinanza n.4201 ha precisato che “è appena il caso di ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (v. Cass. 15/09/2020 n. 19115;
19/07/2018, n. 19203; 22/09/2015, n. 18609; 12/10/2012, n. 17409; 02/03/2004, n. 4186; 25/02/2004,
n. 3803; 30/01/2004, n. 1758; 05/04/2003, n. 5375)”.
3. Passando ora all'esame dei danni risarcibili, assumono rilievo gli esiti della CTU svolta in sede di
ATP, dalla quale emerge che il riportava la “frattura bimalleolare a destra con Parte_1 lussazione dell'articolazione tibio astragalica con necessità di intervento riparativo di osteosintesi”.
Il Consulente officiato, inoltre, rispondendo ai quesiti come formulatigli, ha confermato la compatibilità dei danni con il sinistro come denunciato (corpo sbalzato dal mezzo in proiezione laterale e successivo impatto al suolo). E valutando la localizzazione delle lesioni ha confermato che il ricorrente al momento del sinistro indossava il casco di protezione, atteso anche che nessuna lesione al capo veniva riscontrata dai sanitari del Pronto Soccorso.
Il CTU ha determinato, altresì, un Danno biologico (percentuale di invalidità permanente) al 9%
(nove per cento); un danno biologico temporaneo in gg.113, così ripartito per ITT per gg.73, ITP al
50% per giorni 20; una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 25% per ulteriori giorni
20.
Non vi è stata alcuna incidenza sulla capacità lavorativa generica. Non vi sono spese mediche documentate.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato (anni 46) all'epoca del sinistro, in applicazione delle tabelle milanesi come aggiornate, possono essere liquidate in favore di , le seguenti voci di Parte_1 danno: € 4.101,14 per ITT, € 561,80 per ITP al 50%, €. 280,90 per ITP al 25%, € 16352,75 quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato. Così per un complessivo importo di €
21.296,59.
La liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico, deve essere riconosciuta subordinatamente all'assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cass. Civ. sent. n. 24075/17, n. 25843/20).
Nel caso di specie non risulta assolto tale onere da parte dell'attore.
Sulla somma come sopra determinata, a titolo di risarcimento di tutti i danni riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 06/7/2009, calcolata all'attualità, dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale, devalutando la somma, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c.
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU e dell'ATP espletato, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
. il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e della , in persona del legale CP_3 CP_6 rappresentante p.t.;
2) in accoglimento della domanda proposta da , e previa declaratoria di Parte_1 responsabilità del conducente il veicolo Ford Fiesta targato AN892BN, di proprietà della IG.ra condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa CP_3 Controparte_1
DeIGnata per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento in favore di esso
, a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito del sinistro del Parte_1
06/07/2009, della complessiva somma di €. 21.296,59, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi come in parte motiva, oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa DeIGnata Controparte_1 per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in €. 1.575,32 per esborsi documentati comprese quelle per l'ATP, ed € 5.835,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 24/9/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero