Art. 14.
Semplificazione della procedura di
concessione di nuova varieta' vegetale
1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
« d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »; c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »; d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati; e) al comma 3-nonies, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis » sono soppresse. Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114.
L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. (265)
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente.
3-ter. (Abrogato).
3-quater. (Abrogato).
3-quinquies. (Abrogato).
3-sexies. (Abrogato).
3-septies. (Abrogato).
3-octies. (Abrogato).
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali».
Semplificazione della procedura di
concessione di nuova varieta' vegetale
1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
« d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »; c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »; d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati; e) al comma 3-nonies, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis » sono soppresse. Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114.
L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. (265)
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente.
3-ter. (Abrogato).
3-quater. (Abrogato).
3-quinquies. (Abrogato).
3-sexies. (Abrogato).
3-septies. (Abrogato).
3-octies. (Abrogato).
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali».