Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00973/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di titolo di viaggio per stranieri Prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 3.10.2025 e notificato in data 27.10.2025 a mezzo PEC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RT Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di titolo di viaggio per stranieri Prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 3.10.2025 e notificato in data 27.10.2025 motivato con riferimento al fatto che il ricorrente non si trova nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese in quanto la Risoluzione n. 443 del 23 aprile 2024, adottata dal Governo ucraino ha soltanto sospeso i servizi consolari ma non preclude in modo assoluto la possibilità di ottenere il rinnovo del passaporto. Inoltre il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che pertanto deve rifarsi ai criteri stabiliti dalla Circolare del MAE.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 251/2007 e della Circolare n. 48 del Ministero degli Affari Esteri del 31.10.1961 - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente la citata disposizione fa inequivocabile riferimento all’impossibilità per il cittadino extra UE di ottenere il passaporto sul territorio italiano. La valutazione deve dunque essere condotta con riguardo alla possibilità per lo straniero di rivolgersi e ottenere il titolo de quo in Italia, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche straniere presenti sul territorio nazionale, e non anche all’estero.
Inoltre detta previsione non può che trovare applicazione anche nel caso di cittadini stranieri che, pur non essendo titolari di protezione internazionale, si trovino nella stessa condizione di impossibilità, poiché, in caso contrario, si configurerebbe un’illegittima disparità di trattamento e la violazione del diritto di libera circolazione, all’interno e all’esterno del territorio nazionale, riconosciuto e tutelato dall’art. 16 Cost., nonché dei diritti dello straniero di cui all’art. 2 del D. Lgs. 286/98.
A tal fine invoca la Circolare n. 48 del 31.10.1961, ha stabilito a chiare lettere che “agli stranieri
che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese, verrà rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di colore verde chiaro, denominato ‘Titolo di viaggio per stranieri’ […] La concessione di detto documento potrà avere luogo, salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l’interessato abbia provato di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia”.
La difesa dello Stato ha depositato la Relazione dell’ufficio dalla quale risulta che l’ufficio ha provveduto ad adottare un decreto di rigetto dell’istanza suesposta, non ravvisando i presupposti previsti dalla circolare nr. 48 del Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 1961, posto che, sebbene il governo ucraino avesse sospeso i servizi consolari e quindi la possibilità per i cittadini ucraini di ottenere in Italia il passaporto, la risoluzione estera prevedeva la possibilità di ottenere il citato documento “presso l’ente territoriale/suddivisione territoriale del Servizio Statale per le migrazioni”. Inoltre, essendo il -OMISSIS-titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, lo stesso ha la possibilità di lasciare il territorio nazionale e di rientrare nel proprio
Paese d’Origine, anche in assenza di passaporto. A ciò si aggiunge che, diversamente da quanto asserito dal legale nel ricorso, quando il -OMISSIS-si è recato in Questura per chiedere informazioni sul rilascio del titolo di viaggio richiesto, l’operatore di polizia, comprendendo la delicatezza della questione ed il timore dello straniero di rientrare nel proprio Paese d’Origine, ha informato lo stesso della possibilità di poter richiedere la protezione internazionale, pur conservando il titolo di soggiorno in suo possesso, al quale avrebbe dovuto rinunciare soltanto in caso di riconoscimento positivo dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Alla camera di consiglio del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata.
2. Il ricorso è infondato.
L’art. 24, co. 2, del D. Lgs 251/07 prevede che “quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato”.
La norma è chiara nel prevedere che il titolo di viaggio per stranieri possa essere rilasciato sul presupposto che il richiedente sia titolare dello status di protezione sussidiaria che si trova nell’impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
Il ricorrente non si trova in tale condizione per cui la norma non è invocabile.
In merito poi alla previsione contenuta nella Circolare n. 48 del 31.10.1961, secondo la quale “agli stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese, verrà rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di colore verde chiaro, denominato ‘Titolo di viaggio per stranieri’, lo stesso ricorrente rammenta che la Circolare prevede che “La concessione di detto documento potrà avere luogo, salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l’interessato abbia provato di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia”.
Nel caso di specie il ricorrente sostiene di essere ricercato dai servizi di polizia del suo Paese per renitenza alla leva e quindi non si trova nella condizione di non avere pendenze verso la Giustizia del suo Paese.
A ciò si aggiunge che non sussistono indici per ritenere che tale pendenza abbia carattere persecutorio o discriminatorio.
Da ultimo il ricorrente non ha replicato alla specificazione della Questura in merito alla non incompatibilità tra la protezione internazionale ed il titolo di soggiorno in suo possesso.
3. In definitiva quindi, il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT Di IO, Presidente FF, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.