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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/11/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della riserva assunta all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1590 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elisa Onori e dall'Avv. Davide De Mauri, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesarina Gandolfi, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha proposto formale Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1637/2024, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto nei suoi confronti il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 10.670,00, oltre interessi e spese, a titolo di CP_1 saldo delle fatture n. 24/2024 e n. 25/2024 quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un contratto di appalto. Parte opponente ha contestato la infondatezza dell'avversa pretesa creditoria perché non adeguatamente provata nell'an e nel quantum e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, - In via principale: accertare e dichiarare che il Sig. non ha mai commissionato le Parte_1 lavorazioni di cui alle fatture contestate, per tutte le ragioni esposte in premessa, dichiarando che nulla è dovuto alla e revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1637/2024. - In via Subordinata: nel caso in cui venga riconosciuto in capo al Sig. l'obbligo di pagamento nei Parte_1
pagina 1 di 3 confronti della stabilire l'importo congruo dovuto Controparte_1 all'opposta per i lavori svolti, per tutte le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1637/2024. Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a, come per legge da distrarsi in favore degli Avvocati Costituiti dichiaratisi antistatari”.
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 costituendosi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, in via preliminare pregiudiziale dichiarare inammissibile la presente opposizione per mancato rispetto del termine perentorio per l'opposizione, in conseguenza di ciò dichiarare l'immediata esecutività del d.i. n. 1637/2024, in via subordinata e nel merito rigettare l'opposizione de qua in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto, il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari d causa e con espressa richiesta di condanna per lite temeraria, vista l'evidente artificiosità delle
“motivazioni” addotte a sostegno della opposizione”.
All'udienza del 18.11.2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e discusso la causa, che è stata riservata per la decisione. All'esito il giudizio viene quindi definito con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da Controparte_1 Si rileva sul punto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sebbene al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia applicabile la disciplina dei mezzi d'impugnazione e in particolare l'art. 347, secondo comma, c.p.c., spetta in ogni caso a parte opponente fornire la prova del rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. mediante adeguata produzione documentale (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013; Sez. 2 - , Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024). Tale prova non deve necessariamente essere fornita producendo la copia notificata del decreto ingiuntivo, purché l'osservanza del temine di cui all'art. 641 c.p.c. sia comunque ricavabile aliunde (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16673 del 01/10/2012). Parte opponente non ha introdotto in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare l'osservanza di detto termine, essendosi limitata a dedurre di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 27.02.2025 e di aver notificato l'atto di opposizione in data 8.04.2025. Tuttavia, costituendosi in giudizio, la parte opposta ha provato in via documentale che la notifica del decreto ingiuntivo n. 1637/2024 si è perfezionata nei confronti della parte opponente in data 7.02.2025 (cfr. all. n. 1 memoria istruttoria di parte opposta), dopo l'espletamento delle formalità
pagina 2 di 3 previste dall'art. 140 c.p.c., attesa l'irreperibilità del destinatario. È quindi da tale data che decorre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. per la rituale introduzione del giudizio di opposizione. Tale termine scadeva per l'opponente in data 19.03.2025 e, tuttavia, si rileva che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata a mezzo PEC solamente in data 8.04.2025. Ne consegue che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. è stato notificato a quando il termine di Controparte_1 quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. risultava già spirato. Dalle precedenti considerazioni deriva, con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda, che l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta ex artt. 641 e 647 c.p.c. è fondata. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1637/2024 deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenendo conto della decisione in rito e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1637/2024;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali al Controparte_1 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Latina, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Bertollini
pagina 3 di 3
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della riserva assunta all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1590 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Elisa Onori e dall'Avv. Davide De Mauri, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesarina Gandolfi, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha proposto formale Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1637/2024, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto nei suoi confronti il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 10.670,00, oltre interessi e spese, a titolo di CP_1 saldo delle fatture n. 24/2024 e n. 25/2024 quale corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un contratto di appalto. Parte opponente ha contestato la infondatezza dell'avversa pretesa creditoria perché non adeguatamente provata nell'an e nel quantum e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, - In via principale: accertare e dichiarare che il Sig. non ha mai commissionato le Parte_1 lavorazioni di cui alle fatture contestate, per tutte le ragioni esposte in premessa, dichiarando che nulla è dovuto alla e revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1637/2024. - In via Subordinata: nel caso in cui venga riconosciuto in capo al Sig. l'obbligo di pagamento nei Parte_1
pagina 1 di 3 confronti della stabilire l'importo congruo dovuto Controparte_1 all'opposta per i lavori svolti, per tutte le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1637/2024. Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a, come per legge da distrarsi in favore degli Avvocati Costituiti dichiaratisi antistatari”.
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 costituendosi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, in via preliminare pregiudiziale dichiarare inammissibile la presente opposizione per mancato rispetto del termine perentorio per l'opposizione, in conseguenza di ciò dichiarare l'immediata esecutività del d.i. n. 1637/2024, in via subordinata e nel merito rigettare l'opposizione de qua in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto, il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari d causa e con espressa richiesta di condanna per lite temeraria, vista l'evidente artificiosità delle
“motivazioni” addotte a sostegno della opposizione”.
All'udienza del 18.11.2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e discusso la causa, che è stata riservata per la decisione. All'esito il giudizio viene quindi definito con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da Controparte_1 Si rileva sul punto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sebbene al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia applicabile la disciplina dei mezzi d'impugnazione e in particolare l'art. 347, secondo comma, c.p.c., spetta in ogni caso a parte opponente fornire la prova del rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. mediante adeguata produzione documentale (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013; Sez. 2 - , Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024). Tale prova non deve necessariamente essere fornita producendo la copia notificata del decreto ingiuntivo, purché l'osservanza del temine di cui all'art. 641 c.p.c. sia comunque ricavabile aliunde (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16673 del 01/10/2012). Parte opponente non ha introdotto in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare l'osservanza di detto termine, essendosi limitata a dedurre di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 27.02.2025 e di aver notificato l'atto di opposizione in data 8.04.2025. Tuttavia, costituendosi in giudizio, la parte opposta ha provato in via documentale che la notifica del decreto ingiuntivo n. 1637/2024 si è perfezionata nei confronti della parte opponente in data 7.02.2025 (cfr. all. n. 1 memoria istruttoria di parte opposta), dopo l'espletamento delle formalità
pagina 2 di 3 previste dall'art. 140 c.p.c., attesa l'irreperibilità del destinatario. È quindi da tale data che decorre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. per la rituale introduzione del giudizio di opposizione. Tale termine scadeva per l'opponente in data 19.03.2025 e, tuttavia, si rileva che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata a mezzo PEC solamente in data 8.04.2025. Ne consegue che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. è stato notificato a quando il termine di Controparte_1 quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. risultava già spirato. Dalle precedenti considerazioni deriva, con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda, che l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta ex artt. 641 e 647 c.p.c. è fondata. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1637/2024 deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenendo conto della decisione in rito e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1637/2024;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali al Controparte_1 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Latina, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Bertollini
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