Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza breve 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 10/03/2026, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12991 del 2025, proposto da EA DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MA PI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari
- della graduatoria finale di merito, di cui al Decreto prot. n. 695, relativa al “Concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 205/2023, classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane per la Regione Toscana”, pubblicata in data 22 maggio sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;
nonché
- dei Decreti n. 835 e n. 918, con i quali l’Amministrazione ministeriale ha integrato la predetta graduatoria finale di merito per la classe di concorso A018;
- dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, nella parte in cui prevede l’ampliamento del 30% degli idonei per la Regione Toscana nell’ambito del medesimo concorso;ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;
- dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- del bando di concorso, di cui al D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, ove ritenuto lesivo degli interessi della ricorrente;
- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui la Pubblica Amministrazione ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, risulti lesivo dei suoi interessi;
- del/dei verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; previa adozione di idonee misure cautelari, utili a consentire all’odierna parte ricorrente: l’inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti del “Concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 205/2023”, per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane; e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.
Con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate: al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga: la rettifica della posizione della parte ricorrente;
e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, per la classe di concorso A018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. GI AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato, in uno con gli atti conseguenti, la graduatoria finale dei vincitori del concorso indicato in epigrafe, nella parte in cui non prevede l’odierna parte ricorrente, asseritamente a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva, di cui all'articolo 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ed all’art. 3, comma 3, del bando, che, in tesi, le avrebbe dovuto essere riconosciuto per aver svolto il servizio civile nazionale, come da dichiarazione resa nella domanda di partecipazione.
1.2. Il gravame, originariamente proposto quale ricorso straordinario e successivamente trasposto, è affidato al seguente unico motivo di ricorso:
“ I. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa – Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – Violazione e/o falsa applicazione del d.l.80/2021 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2 e art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del legittimo affidamento - Difetto dei presupposti di fatto e di diritto – disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta ”.
La parte ricorrente contesta che l’Amministrazione, negandole la riserva prevista dall’articolo 3, comma 3, del bando e non valutando, a tal fine, il periodo di servizio civile nazionale svolto dalla stessa (dal 16 novembre 2009 al 15 novembre 2010), avrebbe serbato una condotta idonea a ledere il principio di uguaglianza nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Deduce sul punto l’equiparazione fra servizio civile universale e servizio civile nazionale, con conseguente applicabilità, anche a coloro che hanno svolto quest’ultimo, di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del bando, il quale rinvia all’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in base al quale (nella versione allora vigente): “ A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei ”.
Contesta la ricorrente inoltre che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente espresso le argomentazioni poste alla base del mancato riconoscimento del titolo di riserva alla ricorrente, ritualmente dichiarato in domanda.
1.3. Si costituiva in resistenza l’Amministrazione intimata che impugnava e contestava le domande ricorsuali chiedendone il respingimento.
1.4. Ad esito della camera di consiglio del 2.12.2025, con ordinanza n. 21866/2025, la Sezione disponeva il mutamento del rito, nonché la notifica del ricorso per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio, differendo l’udienza per la trattazione dell’istanza cautelare.
2. – All’udienza cautelare indicata in epigrafe, previo avviso alle parti ed in assenza di alcuna opposizione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., alla luce tra l’altro della giurisprudenza elaborata dalla Sezione sulla tematica ( cfr. tra le ultime, sentenza del 9 febbraio 2026, n. 2525).
3. – Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. Il servizio civile universale è stato istituito con d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed organicamente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2002 n.77.
Nella Relazione illustrativa del citato “ Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale ” n. 40/2017 si legge che: “ Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile ”.
Dunque, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove “ nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001 ”, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina.
Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola “ revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale ”, da porre in essere, peraltro, “ tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 ” che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch’esso “ tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza ”.
Alla stregua di quanto sin qui ricostruito, il Collegio ritiene di dover aderire a quanto già rilevato da questo Tribunale, per cui: “ con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell’articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo.
E d’altronde, nel solco di tale linea interpretativa si pone la riforma del ridetto articolo, sancita decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4, ha previsto che “All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001”.
La norma, non recando una interpretazione autentica dell’articolo 18, non può che valere pro futuro, ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum costitutionem. Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che “l’estensione della platea di beneficiari risponde all’esigenza di evidenziare l’unitarietà delle attività svolte nell’ambito del servizio civile nazione e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della “difesa della Patria” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione”. Il richiamo alla “unitarietà” delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell’articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi .” (TAR Lazio, sez. IV-ter, 18 giugno 2025, n. 12019; cfr. anche Cons. Stato, VII, ord. n. 3231/2025 e TAR Lazio, III-bis, 10 dicembre 2025, n. 22303; in senso contrario Cons. St., VI, n. 10035/2025).
3.2. Il Collegio, pur considerando la originaria diversa natura del servizio civile, come introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale servizio alternativo alla leva obbligatoria riservato agli obiettori, ritiene, tuttavia, che tale dato di rilievo storico non sia sufficiente a fondare la conclusione per la quale il (diverso) servizio civile nazionale, di cui alla successiva legge 6 marzo 2001 n. 64, non sia equiparabile al più recente servizio civile universale.
La legge n. 64 del 2001 introduceva un elemento di novità rispetto al precedente istituto, disponendo, all’articolo 5, comma 4, che “ Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età. ”.
Il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall’originario servizio civile, presentato una duplice natura: l’una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d’essere sino alla sospensione della stessa leva), e l’altra volontaria, per le donne e gli inabili alla leva.
In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, pure all’epoca dell’espletamento da parte del ricorrente, non risultano sussistere significative differenze fra quest’ultimo e l’altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l’evoluzione normativa.
Come ha anche rilevato il giudice delle leggi, infatti, “ Il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti, costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva obbligatoria. La sospensione di quest’ultima, pur configurando ora tale servizio quale frutto di una scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell’istituto ” (Corte cost., sentenza 20 luglio 2018, n. 171).
In particolare, a seguito della la legge n. 64/2001, il servizio civile nazionale e il servizio civile universale, sono accomunati dal medesimo presupposto di volontarietà e dalla medesima ratio ispiratrice, realizzando “ forme di difesa civile, concorrenti con quella armata ” che rafforzano “ il senso di appartenenza alla comunità nazionale e realizzando in tal modo una difesa non meno pregnante, collegandosi intimamente e indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale ”, rispondendo ai principi di cui agli articoli 2 e 52 Cost. (Cons. St., VI, n. 10035/2025; TAR Lazio, II-ter, n. 9209/2025).
In quest’ottica, la scelta del legislatore di riservare il 15% dei posti nell’ambito delle selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest’ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
Pertanto, “[s]e entrambi i servizi, egualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio ” (TAR Lazio, sez. IV-ter, 18 giugno 2025, n. 12019).
3.3. Ulteriori indici normativi consentono di leggere il rapporto fra tale servizio ed il servizio civile universale in termini di continuità e sostanziale equiparazione:
- con riferimento all’ambito soggettivo di riferimento, per la disciplina del servizio civile nazionale, con il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che ne ha regolamentato la disciplina, l'età massima del servizio civile nazionale è stata innalzata fino ai 28 anni, stesso limite di età che, a partire dal 1º gennaio 2005, vige per il servizio civile universale, siccome aperto a tutti i giovani, senza distinzione di sesso, di età compresa fra i 18 ed i 28 anni;
- con riguardo alla durata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs n. 77/2002 “ Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi ”. Ugualmente, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, “ Il servizio civile universale (…) ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento ”, con conseguente coincidenza del periodo massimo di attività;
- con riguardo alla disciplina transitoria, l’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 40/2017 ha previsto che “ fino all’emanazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale ” e che “ fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l’amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
Tale ultima norma ha consentito di riconoscere la riserva di cui all’art. 18 d.lgs. n. 40/2017 anche a chi avesse svolto il “nuovo” servizio civile universale, con le modalità del precedente servizio civile nazionale (v. Cons. St., VI, n. 9877/2025, che al riguardo rileva come “ In sostanza, il legislatore ha qualificato il servizio svolto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2017 come servizio civile universale, pur se svolto – in attesa del Piano di cui all’art. 4 – con le modalità previste per il servizio civile nazionale. ”).
3.4. Da ultimo, la sopra evidenziata equiparazione tra i due servizi civili è stata oggetto di specifico riconoscimento da parte del legislatore, che – come richiamato in premessa – per effetto dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025 è intervenuto sulla norma attributiva del diritto alla riserva contenuta nell’art. 18 d.lgs. n. 40/2017 mediante l’inserimento dell’inciso “ ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ”.
Tale inciso, ad avviso del Collegio, assume valenza meramente ricognitiva, chiarendo nell’ambito della originaria disposizione in materia di riserva dei posti, il rapporto di continuità (e la necessaria equiparazione) tra il servizio civile universale e quello nazionale prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, quest’ultimo “ sostanzialmente confluito nel primo ” (come anche riconosce Cons. St., VI, n. 10035/2025).
La norma pertanto rende evidente un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto all’art. 18 d.lgs. n. 40/2017 anche nella formulazione anteriore, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della stessa, che – in chiave di interpretazione logico-sistematica e non analogica – tiene conto della evoluzione della normativa descritta e della conformità ai sovraordinati principi di uguaglianza e non discriminazione.
Il Collegio ritiene opportuno precisare che la lettura qui proposta non opera una modifica delle regole concorsuali con effetto retroattivo, lesiva della par condicio dei concorrenti: il requisito in questione non attiene infatti ad un titolo di ammissione alla procedura o a un titolo di merito, ma riguarda lo status fondante di un titolo di preferenza riconosciuto da una norma di legge e attribuito al candidato per un fatto compiuto in passato, che il ricorrente ha espressamente dichiarato nella domanda e di cui era già in possesso al momento della partecipazione al concorso.
Piuttosto, l’interpretazione proposta intende comporre un conflitto con valori costituzionali suscettibile altrimenti di fondare un dubbio sulla legittimità costituzionale della stessa previsione attributiva della riserva (come introdotta, nella formulazione originaria, dall’art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023).
4. – In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo in capo all’Amministrazione resistente di accertare se sussista il titolo vantata dalla parte ricorrente e, in caso di riscontro positivo, anche ai sensi dell’art. 30 c.p.a., di adottare i successivi eventuali provvedimenti tesi a ripristinare la posizione giuridica della medesima, inserendola nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo , nella posizione ad essa spettante, ovvero soddisfacendo la sua pretesa con una soluzione equivalente.
5. – Le spese di lite possono essere compensate, attese la peculiarità della questione, prevalentemente di carattere interpretativo, e l’esistenza di indirizzi giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR MA, Presidente
GI AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AP | DR MA |
IL SEGRETARIO