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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 915/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7291/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015353916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tassa auto 2015 dell'importo di euro 422.66.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti la prescrizione del credito vantato e la decadenza per essere stata la cartella impugnata notificata oltre due anni dall'iscrizione a ruolo.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva e la sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale adottata in occasione dell'epidemia da Covid 19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della contribuente è fondata in quanto non risulta provata la notifica dell'atto presupposto con conseguente prescrizione del credito vantato anteriormente all'entrata in vigore della normativa emergenziale richiamata.
In virtù del principio di soccombenza l'Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Calabria devono essere condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 30 per spese ed € 300 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Calabria, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 30 per spese ed € 300 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7291/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015353916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tassa auto 2015 dell'importo di euro 422.66.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti la prescrizione del credito vantato e la decadenza per essere stata la cartella impugnata notificata oltre due anni dall'iscrizione a ruolo.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva e la sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale adottata in occasione dell'epidemia da Covid 19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della contribuente è fondata in quanto non risulta provata la notifica dell'atto presupposto con conseguente prescrizione del credito vantato anteriormente all'entrata in vigore della normativa emergenziale richiamata.
In virtù del principio di soccombenza l'Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Calabria devono essere condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 30 per spese ed € 300 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Calabria, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 30 per spese ed € 300 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.