Decreto presidenziale 14 luglio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/11/2025, n. 21124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21124 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13040 del 2024, proposto da IC NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bragagni, Marco Esposito, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Bologna, alla Strada Maggiore n. 31, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Formez P.A., Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
nei confronti
LE AN, AU EL, IL ER, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Direttoriale n. 1547 dell’11 settembre 2024;
- della Graduatoria finale di merito n.193 Funzionari Storici dell'arte aggiornata al 9 agosto 2024;
- della Graduatoria finale di merito n.193 Funzionari Storici dell'arte, pubblicata in data 30 maggio 2024;
- della Graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato - Ministero della cultura - Profilo Storico dell'Arte;
- dell’Allegato al verbale n. 52 del 10 maggio 2024 – concorso Storico dell'Arte C5 - Graduatoria Finale, unitamente al verbale in questione, non noto al ricorrente, ed alla nota di trasmissione;
- di ogni altro atto o provvedimento collegato, direttamente o indirettamente, anche se non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Formez P.A. e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame all’esame del Collegio, trasposto da gravame inizialmente proposto dinanzi al Presidente della Repubblica, la parte ricorrente impugna la graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 dell’8 novembre 2022, al quale ha partecipato per il profilo professionale di “Funzionario STORICO DELL’ARTE (Codice 05)”, dolendosi della propria posizione in seno alla stessa, asseritamente dovuta alla erronea valutazione dei propri titoli di servizio serbata dalla Commissione. Secondo il ricorrente, infatti, il punteggio assegnatogli sarebbe di gran lunga inferiore a quello correttamente spettantegli in base a quanto indicato dal bando del concorso. Deduce, in particolare, il ricorrente di essersi collocato in graduatoria al posto n. 38 e che il Concorso vedeva solo i primi 35 candidati essere dichiarati vincitori del concorso, mentre i successivi 158 venivano dichiarati solamente idonei.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“ Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso (g.u. 88 del 08.11.2022) e ss.mm.ii. Eccesso di potere in relazione alla erronea valutazione dei titoli di servizi”.
Deduce la violazione dell’articolo 8 del bando, che stabilisce le modalità di valutazione dei titoli di servizio, lamentandosi della circostanza per la quale l’Amministrazione gli avrebbe assegnato erroneamente solo un punteggio pari a 10 punti, mal valutando una serie di attività, indicate in domanda e tutte elencate in ricorso. Conclude il motivo di gravame sostenendo che “il ricorrente avrebbe avuto diritto di vedersi assegnato un punteggio per i titoli di servizio pari a 20,11 ovvero 20,19, mentre l’Amministrazione ha assegnato un punteggio pari a 10. La corretta valutazione dei titoli di servizio avrebbe quindi portato il ricorrente ad ottenere un punteggio totale pari a 75,735 ovvero 75,815, con la conseguenza che la suddetta valutazione lo avrebbe piazzato al primo posto nella graduatoria ”.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, opponendosi, con memoria di mera forma, all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto. In atti l’Amministrazione ha poi depositato un rapporto informativo, privo di intestazione, nel quale si deduce che “ la competenza sulla valutazione di titoli è in capo esclusivamente alla Commissione d’esame, essendo questo Istituto totalmente estraneo.”
4. Con decreto presidenziale 2672 del 14 luglio 2025 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, adempimento ottemperato dal ricorrente.
5. Alla udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per quanto di seguito evidenziato.
7. Emerge dagli atti di causa che il ricorrente abbia documentato una serie di titoli di servizio, tutti ribaditi e specificati anche in ricorso, e che, all’esito della valutazione dei titoli di servizio, abbia avuto un punteggio inferiore a quello che gli sarebbe spettato in ragione degli stessi.
I titoli di servizio in argomento, siccome individuati e specificati dal ricorrente in ricorso e che lo stesso assume non essere stati correttamente valutati, per oggetto delle attività, tipologia e durata, appaiono, in effetti, rispondere ai requisiti prescritti dall’articolo 8 del bando, che impone la valutazione di attività lavorative presso Pubbliche Amministrazioni specificamente riferite al profilo professionale oggetto di concorso, fino ad un massimo di 10 punti, e di tirocini presso il Ministero della cultura nell'ambito dei programmi previsti ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, fino ad un massimo di 10 punti.
In effetti l’articolo 8 del bando prevede che la commissione possa attribuire:
“1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 10 punti;
5 punti per ogni semestre di esperienza professionale acquisita mediante attività di tirocinio presso il Ministero della cultura nell'ambito dei programmi previsti ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, fino ad un massimo di 10 punti ”, così dettagliando la modalità di assegnazione del punteggio al servizio reso dal candidato, sia in relazione sia al requisito oggettivo che temporale.
L’attribuzione di 10 punti al ricorrente per i titoli di servizio, a fronte delle diverse esperienze documentate e specificate in ricorso e dei tempi di svolgimento delle stesse, non risulta in effetti coerente con quanto previsto dal citato articolo 8.
Ciò in quanto sia il tirocinio presso il Ministero della cultura nell'ambito del Programma “500 giovani per la Cultura” previsto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolto per due semestri, sia l’attività pluriennale svolta presso la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara tramite società in house del Ministero della Cultura come Storico dell’arte in supporto Area patrimonio storico-artistico, siccome quella di catalogazione di beni culturali con contratti di lavoro autonomo presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, nonché presso il Polo Museale del Piemonte ed, infine, quella di progettazione dell’offerta didattica di istituti museali pubblici, afferenti in particolare al Comune di Rimini, quale collaboratore diretto dei Musei Civici di Rimini, considerati i periodi di svolgimento e considerata la loro conferenza rispetto alle mansioni proprie del profilo cui afferiscono i posti da ricoprire, ove opportunamente valutati, avrebbero dovuto giovare un punteggio per i titoli senz’altro maggiore di quello ricevuto dal ricorrente. Infatti ai sensi dell’articolo 8 citato un solo semestre di tirocinio determina l’attribuzione di ben 5 punti (ed il ricorrente risulta ne abbia svolti due), mentre per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione è prevista l’attribuzione di un punto.
Se ne deve concludere che, in ragione di quanto innanzi detto, i titoli indicati in domanda e recati in ricorso vanno rivalutati dall’Amministrazione, anche in relazione ai periodi di svolgimento, ai fini della eventuale attribuzione del punteggio e della conseguente ricollocazione del ricorrente, ove dovuta, in seno alla graduatoria impugnata.
3. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione.
4. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
Monica AL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | TA TR |
IL SEGRETARIO