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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 489 /2025 , promossa da:
con l'Avv. LEONCINI GIORGIO e l'Avv. SERGIO PICCHI Parte_1
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente assumeva di essere docente a tempo indeterminato in forza di contratto del 01/09/2023 (prot. 0008306) con decorrenza giuridica dal 01/09/2023 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 18 ore settimanali ed espleta attività lavorativa presso l'I.P.S.A.R Matteotti di Pisa.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente rilevava:
- Che, anche in passato, parte ricorrente ha svolto attività di docente, in qualità di supplente, in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato, presso gli istituti ivi indica-ti:
a) Per l'anno scolastico 2019/2020: • Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente di scuola secondaria superiore di secondo grado, fino al termine delle attività didattiche del 14/09/2019 (prot.
6684) per n. 16 ore settimanali, con decorrenza dal 14/09/2019 al 30/06/2020, presso l'Istituto
Magistrale G. Carduc-ci di Pisa;
b) Per all'anno scolastico 2020/2021;
• • Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente di scuola secondaria superiore di secondo grado, per supplenza annuale, con decorrenza dal 17/09/2020 e cessazione 31/08/2021 per n. 12 ore settimanali presso l'I.P.S.A.R. G. Matteotti di Pisa con completamento per n. 6 ore settimanali presso l'Istituto Buonarroti di Pisa (cfr. Doc. n. 4);
• c) Per l'anno scolastico 2021/2022:
• • Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente di scuola secondaria superiore di secondo grado, fino al termine delle attività didattiche del 10/09/2021 (prot.
12642), con decorrenza dal 10/09/2021 al 30/06/2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Galilei-
Pacinotti di Pisa (cfr. Doc. n. 5);
Parte ricorrente deduceva di aver diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di 500 euro annui, istituita con la L.n.107/2015 e corrisposta ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato, e chiedeva di accertare il diritto alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e di condannare il a Controparte_1 corrispondere il suddetto beneficio economico.
Pare ricorrente rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: … oissis Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettro-nica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo de-terminato stipulati con l'Amministrazione convenuta innanzi specificati
e relativi agli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, per l'effetto, condannare il
[...]
(c.f. ), in persona del pro-tempore, alla corre- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sponsione della citata Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 1.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 121 comma 121 L. 107/2015, relativo agli anni scolastici sopra evidenziati.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con l'incremento previsto dalla normativa per i col-legamenti ipertestuali”.
.Nessuno si costituiva per parte resistente CP_ In via preliminare vista la regolarità della notifica viene dichiarata la contumacia di resistente.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio alle dipendenze del convenuto, CP_1 rivendica, in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art.
1.comma 121 L.n.107/2015. Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il
[...]
, nel dare attuazione alla predetta legge istitutiva della Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art.
1.comma 121 L.n.107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_5 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Il ha emanato la nota prot. N.15219 del 15 ottobre 2015la quale, al punto 2 Controparte_1
("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari". L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto". L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre
2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". Il Consiglio di Stato sez VII con sentenza n.1842/22, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei "un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time
(il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato)
e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della
P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale". In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. Sulla questione si
è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa
C-450/2021, UC contro ), con la quale si è affermata la contrarietà dell,art. 1 Controparte_1 comma 121 L.n.107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle "condizioni di impiego" rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato "come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro" in quanto "tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del DL n.22/2020, il CP_1 versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza…La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come "condizione di impiego"". La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di "ragioni oggettive", ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto "il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro". La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare, per ciascuna anno di assunzione con contratto a tempo determinato, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il va, dunque, condannato ad attribuire al ricorrente, Controparte_1 per ciascun anno di assunzione con contratto a tempo determinato, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/
n. 107 Infine la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione Sez. Lavoro Infine, ha confermato il diritto dei docenti con contratto a tempo determinato a percepire la Carta Docente affermando che: 1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre , ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo de-terminato stipulati con l'Amministrazione convenuta innanzi specificati e relativi agli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, per l'effetto, condanna il , in persona del pro-tempore, alla Controparte_1 CP_2 corresponsione della citata Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 1.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 121 comma 121 L. 107/2015, relativo agli anni scolastici sopra evidenziati. condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€ 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, oltre alle spese di CU con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Pisa, 18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Rossana Ciccone