Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. 662/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott.ssa Luciana Nicolì Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. BRUNETTI CP_1
ELISABETTA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
BERNARDINI BEATRICE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: contestuale domanda di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/04/2024, a chiesto la pronuncia della separazione e CP_1 la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con
[...]
, in Penna in Teverina in data 11.10.1997, esponendo che dall'unione coniugale, sono CP_2 nate le figlie: in data 03.02.2001 (assunta dal novembre 2023 con contratto a tempo Pt_1 determinato e percezione di reddito mensile di circa € 800/1.000), e in data 14.01.2008. La Per_1 ricorrente ha esposto di essere casalinga, e di svolgere occasionalmente lavori di pulizia presso abitazioni private, con un'entrata discontinua mensile non superiore ad € 100,00, e di essere proprietaria della casa familiare sita in Penna in Teverina (TR), mentre il resistente dipendente presso una S.r.l. percepirebbe retribuzione mensile di € 1.800,00 per n. 14 mensilità oltre ad essere proprietario dell'abitazione di attuale dimora, in Bomarzo. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa di condotte aggressive poste in essere da parte del marito, anche a causa dell'abuso di alcol da parte dello stesso.
Tanto premesso ha quindi chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente,
l'affidamento a sé della figlia minore, con collocamento prevalente presso la di lei abitazione e disciplina delle frequentazioni padre figlia, con assegnazione a sé della casa familiare, e imposizione a carico del resistente di contributo mensile di € 350 per ciascuna figlia, oltre quota delle spese straordinarie, e di € 350 a titolo di mantenimento per la stessa ricorrente (oltre ISTAT annuale per i contributi al mantenimento). La ricorrente ha quindi chiesto dichiarare la cessazione degli affetti civili del matrimonio, al verificarsi dei presupposti di legge, alle medesime condizioni indicate per la separazione;
con vittoria di spese.
Si è costituito on opponendosi alle domande di separazione e cessazione degli Controparte_2 effetti civili del matrimonio formulate dalla controparte, rappresentando il raggiungimento nelle more dell'udienza di accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, con richiesta di trasformazione del rito e di accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 1.07.2024 sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere nella casa familiare di sua proprietà, di essere disoccupata, e di percepire reddito medio mensile di € 300 da lavori saltuari non regolarizzati;
il resistente di risiedere a Bomarzo in immobile di proprietà, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1700 per 14 mensilità.
Le parti hanno confermato di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio, dando atto la ricorrente del miglioramento della relazione con il resistente con superamento delle pregresse tensioni a seguito della cessazione concordata della convivenza, il resistente di avere ottimo rapporto con le figlie. All'esito dell'udienza le parti hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a domanda congiunta, con richiesta di decisione ed accoglimento delle conclusioni indicate nell'accordo già depositato in atti.
Le parti hanno quindi chiesto la decisione in merito alla separazione con successiva fissazione di udienza di comparizione delle parti per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio (sulla ammissibilità di domande cumulate di separazione e divorzio anche in caso di conclusioni congiunte cfr. Cass. ord. 6 ottobre 2023, n. 28727, e precedenti dell'intestato Tribunale tra i quali sentenza del 22.6.2023).
È stata disposta la trasformazione del rito, con adozione quali provvedimenti provvisori delle condizioni indicate nell'accordo.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
Con sentenza n. 680/2024 emessa in data 09.08.2024, pubblicata in data 24.08.2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti alle conclusioni congiunte riportate nella decisione, ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti per la pronuncia di divorzio, tenuta in modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di voler ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni congiunte:
“Confermare l'affidamento della figlia, il mantenimento della prole, l'assegnazione della casa familiare, il mantenimento in favore della sig.ra e la regolamentazione dei rapporti CP_1 anche patrimoniali tra i coniugi e le figlie, nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione omologati come in atti”.
Si riportano le suddette condizioni:
“-i coniugi concordemente pattuiscono che il Sig. versi mensilmente euro 400 alla Controparte_2 signora (sul conto corrente a quest'ultima intestato) quale contributo per il CP_1 mantenimento ordinario della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-il Sig. verserà mensilmente alla moglie euro 350 a titolo di mantenimento della figlia CP_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Per_1
-i pagamenti di cui ai precedenti punti avverranno il giorno 15 di ogni mese a partire dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione de quo;
-nel caso in cui alla figlia maggiorenne ed assunta con contratto a tempo determinato, non Pt_1 dovesse essere rinnovato il contratto di lavoro, il Sig. verserà alla stessa, sul conto corrente CP_2 la somma mensile di € 150;
-i coniugi contribuiranno nella misura del 70% il Sig. e del 30% la Sig.ra a tutte le CP_2 CP_1 spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia da individuarsi sulla base Per_1 del protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare del
27/06/2018 da intendersi nel presente atto richiamato e trascritto;
-l'assegno unico universale per la figlia sarà percepito dalla madre;
Per_1 -i coniugi contribuiranno nella misura del 70% il Sig. e del 30% la Sig.ra a tutte le CP_2 CP_1 spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia maggiorenne laddove non Pt_1 le venga rinnovato il contratto di lavoro;
-quanto al calendario di cure previsto per la figlia minore, la stessa trascorrerà con il padre un pomeriggio a settimana con pernotto e fine settimana alternati con la madre sempre nel rispetto della volontà della minore;
-nessun calendario di cure viene previsto per la figlia ormai maggiorenne la quale deciderà Pt_1 come sta già facendo in accordo con il padre tempi in modalità di visita;
-quanto alla casa familiare di esclusiva proprietà della signora viene assegnata alla stessa;
CP_3
-i coniugi convengono che tutti gli arredi esistenti nell'abitazione familiari sono di proprietà della
Sig.ra CP_1
-il Sig. si impegna a restituire € 8000 alla moglie, somma questa mutuata dalla Sig.ra CP_2 CP_1 al Sig. durante il matrimonio entro non oltre la data del 31/12/2024; CP_2
-il conto corrente è acceso presso Cassa di Risparmio di Orvieto agenzia di Giove numero 48
480000033-6 verrà chiuso alla sottoscrizione del presente accordo e le somme residue nel suo presenti verranno divise al 50% tra i coniugi”
La decisione è stata, quindi, rimessa al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM depositate in data 27.03.2025.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in PENNA IN TEVERINA - TR in data 11/10/1997 CP_2 alle condizioni indicate nell'accordo riportato in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune
[...]
(atto n. 4, parte II, serie A, dell'anno 1997); Parte_2
spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti