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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16187/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VEZZOLI SARA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VEZZOLI SARA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 31/07/2025, con cui anno Parte_1 Parte_2 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento dei figli (4.6.15) Per_1
e ; Persona_2
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 13.8.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la propria collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, nella casa familiare in Pontoglio (BS).
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
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aspirazioni dei figli.
2. Assegnare la casa familiare sita in Pontoglio Via Milano n. 17, ivi compresi gli arredi in essa contenuti, alla signora
, che vi continuerà a vivere unitamente ai figli e fatto salvo per il signor di Parte_2 Per_1 Per_2 Pt_1 prelevare tutti gli effetti personali. Lo stesso si impegna a trovare per sé un'altra abitazione e di trasferire la propria residenza entro il 31.10.2025.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli a fine settimane alterni dalle ore 9.00 del sabato mattina sino alle ore 20.00 della domenica sera, oltre due pomeriggi durante la settimana comprensivi della cena con rientro dalla madre entro le ore 21,00. Tali pomeriggi dovranno essere concordati con la madre, valutando le esigenze dei figli e lavorative dei genitori. In ogni caso il suddetto calendario potrà subire variazioni ed il padre potrà tenere i figli anche in momenti diversi, compatibilmente con le esigenze primarie degli stessi e previo avviso alla madre.
Inoltre ogni genitore potrà tenere con sé i figli per una settimana durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo nonché alternativamente il giorno del compleanno dei minori;
altresì i genitori potranno, rispettivamente, tenere con sé i figli per almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (intendendosi per tale il periodo dal 15 giugno al 1 settembre di ogni anno) corrispondenti con le proprie ferie lavorative impegnandosi a comunicarne i rispettivi periodi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
4. Disporre che il signor provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento Parte_1 dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili (per 12 mensilità), ovvero Euro 250,00 per figlio (Duecentocinquanta/00) da versarsi alla sig.ra mediante bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 1° di Pt_2 ogni mese, a decorrere dal mese di effettiva sua uscita dalla casa familiare. Tale somma sarà da indicizzarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (rivalutazione automatica 100%) a decorrere dall'anno successivo al mese di prima erogazione.
5. Le spese straordinarie mediche e scolastiche, oggettivamente necessarie nell'interesse del figlio e precedentemente concordate, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito meglio specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
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spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
6. Se le predette spese straordinarie saranno anticipate da un genitore, l'altro provvederà a corrispondergli il 50% entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Per le ulteriori adempimenti delle parti si rimanda a quanto indicato dal protocollo adottato da codesto Tribunale che si intende qui integralmente trascritto.
7. Il sig. rinuncia a chiedere l'assegno unico per i figli e lasciandolo completamente nella Pt_1 Per_1 Per_2 disponibilità, nella misura del 100% alla sig.ra , così come qualsiasi altro beneficio e/o sussidio, connesso Parte_2 ai figli e riconosciuto nel territorio italiano.
8. I genitori si scambiano sin da ora il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
I ricorrenti chiedono altresì che il Tribunale Voglia prendere atto anche delle ulteriori statuizioni:
9. I ricorrenti concordano che l'immobile adibito a casa familiare sito in Pontoglio Via Milano n. 17 sarà messo in vendita entro il 31 dicembre 2028 e che l'importo ricavato dalla vendita, al netto della liquidazione del mutuo residuo, sarà così diviso: il 50% in parti uguali ai ricorrenti mentre l'ulteriore 50% verrà accantonato su un conto corrente a favore dei figli e per coprire eventuali spese sanitarie e scolastiche di cui gli stessi dovrebbero necessitare e, comunque, Per_1 Per_2 saranno somme a beneficio degli stessi»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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