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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UA OR, nato a [...] il [...] ZZ ZA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'Avv. VINCENZO NICOLOSI, difensore della parte civile IU LO, il quale, dopo avere brevemente argomentato in ordine all'infondatezza del motivo dei due ricorsi, ne ha chiesto il rigetto;
lette le conclusioni dell'Avv. GAETANA OCCHIPINTI, quale difensore di TT VA, la quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto basate su un precedente della Corte di cassazione asseritamente non conferente rispetto al caso di specie, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. LUCA ANDOLINA, quale difensore di LI ZA, il quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto basate su un precedente della Corte di cassazione asseritamente non conferente rispetto al caso di specie, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2631 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 19/12/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/03/2024, il Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza del 08/09/2023 del Giudice di pace di Catania: 1) confermava la condanna di VA TT e di ZA LI per il reato di invasione in concorso di un edificio di proprietà di LO IU;
2) riconosceva ai due imputati le circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, rideterminava in € 400,00 di multa ciascuno la pena irrogata per il suddetto reato;
3) confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con la quale il TT e la LI erano stati genericamente condannati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile LO IU. 2. Avverso la menzionata sentenza del 21/03/2024 del Tribunale di Catania, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, VA TT (ricorso a firma dell'avv. Gaetana Occhipinti) e ZA LI (ricorso a firma dell'avv. Luca Andolina). Poiché i due ricorsi si fondano sul medesimo fatto processuale e sono argomentati in modo identico, il loro contenuto può essere esposto in modo unitario. Con tali ricorsi, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 3, e 429, comma 1, lett. f), e comma 2, cod. proc. pen., deducendo la «nullità della vocatio in ius dell'imputato» per il giudizio di appello. I ricorrenti premettono che, a norma dell'invocato combinato disposto, il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo ««se manca o è insufficiente» «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza». Ciò premesso il TT e la LI lamentano che il «"decreto"» di citazione per il giudizio di appello che è stato loro notificato, «anche a voler assai benevolmente prescindere dalla [sua] forma» - la quale sarebbe consistita «in uno scambio di corrispondenza interna all'Ufficio della Prima Sezione penale del Tribunale di Catania, ove il Presidente di Sezione assegna il procedimento al Giudice designato, e ove quest'ultimo (verosimilmente, posto che vi è la sottoscrizione del solo Cancelliere, ma non del Giudice), in calce al provvedimento de quo, "fissa udienza per il 21/3/2024, ore 12.00"» - e «dall'assenza di sottoscrizione da parte del Giudice assegnatario», mancava completamente dell'indicazione del luogo della comparizione. 2 I ricorrenti deducono che tale vizio sarebbe rilevante: in primo luogo, perché la Prima sezione del Tribunale di Catania celebrerebbe udienza sia presso la sede centrale di tale Tribunale (che è ubicata in piazza Giovanni Verga) sia presso diverse aule degli uffici della ex Pretura (che sono ubicati in via Francesco Crispi); in secondo luogo, perché gli imputati non sono mai comparsi «e tale mancata comparizione si affianca ad un "decreto" di citazione in cui la totale omissione del luogo di celebrazione del giudizio di seconde cure, effettivamente, non consente all'imputato di avere contezza del luogo esatto di svolgimento del processo e, quindi, di esercitare il proprio diritto di parteciparvi». Il lamentato vizio equivarrebbe all'omessa citazione degli imputati, la quale comporterebbe, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta del decreto di citazione per il giudizio di appello, che, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., renderebbe invalidi gli atti consecutivi, compresa la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli unici motivi dei due ricorsi - i quali, poiché, come si è detto, si fondano sul medesimo fatto processuale e sono argomentati in modo identico, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 2. A norma del comma 6 dell'art. 601 cod. proc. pen., il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo, oltre che se l'imputato non è identificato in modo certo, se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., tra i quali vi è quello, che viene qui in rilievo, dell'indicazione del luogo dell'udienza. La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione del luogo dell'udienza dà quindi luogo alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello. 3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti (ai quali il Collegio può - e, anzi, deve - senz'altro accedere, essendo stato dedotto un error in procedendo), risulta che il decreto di citazione che è stato notificato ai due imputati appellanti conteneva l'indicazione non solo del Tribunale di Catania e della Sezione di tale Tribunale (la Prima sezione penale) ma anche del giudice persona fisica al quale era stato attribuito il processo (il dott. Ricciardolo). Ad avviso del Collegio, il complesso di tali elementi consente di ritenere che agli imputati sia stato garantito il diritto di conoscere il luogo fisico dove l'autorità giudiziaria, siccome esattamente individuata anche nella persona fisica del giudice investito del processo, teneva l'udienza dello stesso. Che il diritto degli imputati a conoscere il luogo di svolgimento del processo non abbia nella specie subito alcuna effettiva lesione trova del resto conferma sia nel fatto che il loro difensore, presente all'udienza del 21/03/2024 (nella persona 3 dell'avv. Luca Andolina, anche in sostituzione dell'avv. Gaetana Occhipinti), nulla eccepì al riguardo, sia nel fatto che nessuno dei due imputati ha neppure allegato di essersi recato in alcuno dei due luoghi nei quali, asseritamente, la Prima sezione penale del Tribunale di Catania teneva udienza. Il complesso di tali elementi rende perciò palese, in modo ínequivoco, che gli imputati erano stati messi a effettiva conoscenza del luogo di svolgimento dell'udienza, la quale si era svolta con l'attiva partecipazione del loro difensore. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Poiché la parte civile LO IU non ha chiesto la liquidazione delle proprie spese processuali, nulla deve essere disposto al riguardo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per la parte civile IU LO in difetto di richiesta di liquidazione delle spese processuali. Annulla Così deciso il 19/12/2024.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'Avv. VINCENZO NICOLOSI, difensore della parte civile IU LO, il quale, dopo avere brevemente argomentato in ordine all'infondatezza del motivo dei due ricorsi, ne ha chiesto il rigetto;
lette le conclusioni dell'Avv. GAETANA OCCHIPINTI, quale difensore di TT VA, la quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto basate su un precedente della Corte di cassazione asseritamente non conferente rispetto al caso di specie, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. LUCA ANDOLINA, quale difensore di LI ZA, il quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto basate su un precedente della Corte di cassazione asseritamente non conferente rispetto al caso di specie, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2631 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 19/12/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/03/2024, il Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza del 08/09/2023 del Giudice di pace di Catania: 1) confermava la condanna di VA TT e di ZA LI per il reato di invasione in concorso di un edificio di proprietà di LO IU;
2) riconosceva ai due imputati le circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, rideterminava in € 400,00 di multa ciascuno la pena irrogata per il suddetto reato;
3) confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con la quale il TT e la LI erano stati genericamente condannati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile LO IU. 2. Avverso la menzionata sentenza del 21/03/2024 del Tribunale di Catania, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, VA TT (ricorso a firma dell'avv. Gaetana Occhipinti) e ZA LI (ricorso a firma dell'avv. Luca Andolina). Poiché i due ricorsi si fondano sul medesimo fatto processuale e sono argomentati in modo identico, il loro contenuto può essere esposto in modo unitario. Con tali ricorsi, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 3, e 429, comma 1, lett. f), e comma 2, cod. proc. pen., deducendo la «nullità della vocatio in ius dell'imputato» per il giudizio di appello. I ricorrenti premettono che, a norma dell'invocato combinato disposto, il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo ««se manca o è insufficiente» «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza». Ciò premesso il TT e la LI lamentano che il «"decreto"» di citazione per il giudizio di appello che è stato loro notificato, «anche a voler assai benevolmente prescindere dalla [sua] forma» - la quale sarebbe consistita «in uno scambio di corrispondenza interna all'Ufficio della Prima Sezione penale del Tribunale di Catania, ove il Presidente di Sezione assegna il procedimento al Giudice designato, e ove quest'ultimo (verosimilmente, posto che vi è la sottoscrizione del solo Cancelliere, ma non del Giudice), in calce al provvedimento de quo, "fissa udienza per il 21/3/2024, ore 12.00"» - e «dall'assenza di sottoscrizione da parte del Giudice assegnatario», mancava completamente dell'indicazione del luogo della comparizione. 2 I ricorrenti deducono che tale vizio sarebbe rilevante: in primo luogo, perché la Prima sezione del Tribunale di Catania celebrerebbe udienza sia presso la sede centrale di tale Tribunale (che è ubicata in piazza Giovanni Verga) sia presso diverse aule degli uffici della ex Pretura (che sono ubicati in via Francesco Crispi); in secondo luogo, perché gli imputati non sono mai comparsi «e tale mancata comparizione si affianca ad un "decreto" di citazione in cui la totale omissione del luogo di celebrazione del giudizio di seconde cure, effettivamente, non consente all'imputato di avere contezza del luogo esatto di svolgimento del processo e, quindi, di esercitare il proprio diritto di parteciparvi». Il lamentato vizio equivarrebbe all'omessa citazione degli imputati, la quale comporterebbe, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta del decreto di citazione per il giudizio di appello, che, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., renderebbe invalidi gli atti consecutivi, compresa la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli unici motivi dei due ricorsi - i quali, poiché, come si è detto, si fondano sul medesimo fatto processuale e sono argomentati in modo identico, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 2. A norma del comma 6 dell'art. 601 cod. proc. pen., il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo, oltre che se l'imputato non è identificato in modo certo, se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., tra i quali vi è quello, che viene qui in rilievo, dell'indicazione del luogo dell'udienza. La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione del luogo dell'udienza dà quindi luogo alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello. 3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti (ai quali il Collegio può - e, anzi, deve - senz'altro accedere, essendo stato dedotto un error in procedendo), risulta che il decreto di citazione che è stato notificato ai due imputati appellanti conteneva l'indicazione non solo del Tribunale di Catania e della Sezione di tale Tribunale (la Prima sezione penale) ma anche del giudice persona fisica al quale era stato attribuito il processo (il dott. Ricciardolo). Ad avviso del Collegio, il complesso di tali elementi consente di ritenere che agli imputati sia stato garantito il diritto di conoscere il luogo fisico dove l'autorità giudiziaria, siccome esattamente individuata anche nella persona fisica del giudice investito del processo, teneva l'udienza dello stesso. Che il diritto degli imputati a conoscere il luogo di svolgimento del processo non abbia nella specie subito alcuna effettiva lesione trova del resto conferma sia nel fatto che il loro difensore, presente all'udienza del 21/03/2024 (nella persona 3 dell'avv. Luca Andolina, anche in sostituzione dell'avv. Gaetana Occhipinti), nulla eccepì al riguardo, sia nel fatto che nessuno dei due imputati ha neppure allegato di essersi recato in alcuno dei due luoghi nei quali, asseritamente, la Prima sezione penale del Tribunale di Catania teneva udienza. Il complesso di tali elementi rende perciò palese, in modo ínequivoco, che gli imputati erano stati messi a effettiva conoscenza del luogo di svolgimento dell'udienza, la quale si era svolta con l'attiva partecipazione del loro difensore. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Poiché la parte civile LO IU non ha chiesto la liquidazione delle proprie spese processuali, nulla deve essere disposto al riguardo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per la parte civile IU LO in difetto di richiesta di liquidazione delle spese processuali. Annulla Così deciso il 19/12/2024.