TRIB
Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/03/2024, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Lucia Vidoz, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016
e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via Saragat n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Senese, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
attore-opponente
CONTRO in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Lamezia Terme (CZ), via Salvatore Miceli n. 20/O, rappresentata e difesa dall'avv.
Sergio Miniero, giusta procura alle liti in atti;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 539/2015 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 18.12.2015.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.09.2023 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la chiedeva ed Controparte_1 otteneva dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di in Parte_1 proprio ed in qualità della omonima ditta, ingiunzione di pagamento di euro 78.698,55 oltre interessi e spese, quale saldo residuo della fornitura di merci ricevute nel periodo settembre 2013/marzo 2015, come risultante dalle fatture e dalle bolle di consegna prodotte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il summenzionato decreto ingiuntivo, deducendo in particolare: il difetto di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alla pretesa creditoria, del mandato alle liti rilasciato dal ricorrente in monitorio, nonché l'inidoneità della documentazione di formazione unilaterale da parte del creditore a provare il credito.
1 Sul fondamento di tali deduzioni, l'opponente chiedeva il rigetto della domanda azionata da parte opposta in monitorio in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo impugnato;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Resisteva con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 la quale domandava il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, nonché
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del processo.
Con ordinanza di data 28.02.2017, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale richiesta parte opposta nelle memorie istruttorie.
Istruita la causa, all'udienza del 22.09.2023, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, le parti precisavano le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa veniva assunta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005; Cass. 20613/2011); quindi nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto opposto vi è implicita la richiesta di condanna alla somma accertata come dovuta, senza necessità per l'opposto di formulare una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria.
Inoltre, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento del debitore, mentre ricade in capo al debitore convenuto (l'opponente, nel giudizio ex art. 645 c.p.c.) l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dalla impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; conf. da ult. Cass. civ., sez. II, n. 127/2022).
Ciò premesso, l'opposizione proposta è infondata e, pertanto, merita rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte attrice, difatti, ha disconosciuto, sostanzialmente, l'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura tra le parti e ha dedotto che, in ogni caso, la documentazione di formazione unilaterale prodotta dall'opposta non sarebbe idonea a dare prova del credito nel presente giudizio.
Parte opposta, invece, ha prodotto copia di tutti i documenti di trasporto e le fatture poste a fondamento del credito (v. doc. allegati al ricorso monitorio).
Poiché si tratta di documenti di formazione unilaterale, la loro efficacia probatoria viene meno quando il convenuto assolve l'onere di avanzare tempestivamente e in modo specifico ed esaustivo le contestazioni circa l'esistenza, la validità e/o la natura dei rapporti sottesi alle fatture oggetto di pagamento ovvero al loro contenuto (cfr. Cass. n.
14363/2001), potendo il giudice porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati ovvero (il che è lo stesso) quelli contestati in modo generico, secondo quanto disposto dall'art. 115, comma 1 c.p.c..
Orbene, sotto tali profili, le contestazioni rivolte dall'opponente ai crediti portati dai DDT versati in atti è tanto generica da potersi ritenere come "non proposta" (cfr. Cass. n.
9439/2022): il disconoscimento delle firme apposte sui documenti di trasporto in atti - per come formulato - è privo di effetto giuridico, in quanto non è stato effettuato in modo circostanziato e specifico, né è stato accompagnato da un'articolata dichiarazione delle diversità di firma rispetto a quelle non disconosciute.
Va infatti ribadito che l'opponente che intende validamente disconoscere le firme apposte in calce ai documenti di trasporto della merce, quando sostiene le stesse non riconducibili né al titolare dell'impresa, né ai propri collaboratori, ha l'onere di evidenziare le difformità della sottoscrizione rispetto a quelle riferibili al rappresentante legale e, qualora si avvalga di collaboratori, deve specificamente indicare quali persone collaborano nell'esercizio dell'attività di impresa (ad es. per lo scarico della merce), poiché, in difetto di tale specificazione, il disconoscimento rimane generico ed incapace di privare il valore probatorio del documento, vedendosi altrimenti l'altra parte inibita (per insussistenza delle necessarie identificazioni) la possibilità di chiedere la verificazione della sottoscrizione apposta al documento (v. sul punto Trib. Roma, n. 360/2015; Trib. Milano, n.
14425/2014).
Infine, il disconoscimento, così come effettuato solamente in sede di terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., dall'opponente è tardivo, atteso che tale scritto è deputato alla sola indicazione delle prove contrarie.
Orbene, sotto tali profili, le contestazioni rivolte dall'opponente ai crediti portati dai DDT versati in atti, (oltre che inammissibile perché tardiva) è tanto generica da potersi ritenere come "non proposta" (cfr. Cass. n. 9439/2022): il difatti, non ha Pt_1 specificamente disconosciuto le firme apposte sui documenti di trasporto in atti che, peraltro, sono sottoscritti nei riquadri del cedente, dello spedizioniere e del destinatario, e risultano sufficientemente compilati. Preme anche ricordare che la prova della consegna all'acquirente può essere fornita dal venditore con ogni mezzo, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
da ciò consegue che, in caso di disconoscimento della firma apposta su tali bolle, "la parte che intende avvalersi dei DDT può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata (affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna), oppure decidere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testi, non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla" (cfr. Cass. n.
14594/2007; più di recente: Trib. Vicenza, n. 1890/2021).
In tal senso, la fornitura dei materiali (oltre a non essere stata debitamente disconosciuta)
è comprovata altresì dall'istruttoria testimoniale svolta in corso di causa.
Il teste , ad esempio, ha riferito di aver ricevuto a sua volta delle merci, Testimone_1 Cont consegnate al alla , come risultante dai documenti esibiti al teste in sede Pt_1 di assunzione della prova orale e dallo stesso riconosciuti e sottoscritti (v. verbale udienza del 18.05.2018, in atti), riconoscendo, in definitiva, l'esistenza del rapporto di fornitura intercorrente tra le due società.
Altri testi ( hanno riferito di aver appreso de relato Testimone_2 Testimone_3 circa il debito dell'opponente, con ciò confermando di essere a conoscenza di rapporti commerciali tra le odierne parti in causa: “[…] Parimenti ho assistito a colloqui tra la
e il in ordine agli insoluti e ricordo che si parlava circa di queste cifre”; Org_1 Pt_1 Cont
“so che ci sono state contestazioni tra il e la su alcuni pagamenti […]”. Pt_1
Pertanto, avendo trovato piena dimostrazione la fonte della pretesa creditoria,
l'opposizione spiegata da deve essere respinta, con conseguente Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto che va, per l'effetto, dichiarato esecutivo a mente dell'art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 539/2015 del Tribunale di Lamezia Terme emesso in data 18.12.2015 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 539/2015 del Tribunale di Lamezia Terme emesso in data 18.12.2015;
- condanna parte attrice opponente a rifondere, in favore della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.052,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.
Lamezia Terme, 11.03.2024
Il Giudice dott.ssa Lucia Vidoz