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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1349/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR GIORGIO, Presidente
IS RA, TO
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5469/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N.3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116940 DEL 03/12/2024 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso ai fini TARI per l'anno d'imposta 2020 notificato in data 10/06/2025 in riferimento al deposito sito in Catania, zona industriale XVI strada, censito in Catasto al foglio 49, part. 151, irrogando altresì sanzioni per € 2.610,60 (30%), oltre interessi per € 1.528,12
e spese di notifica per € 11,55, così in totale richiedendo l'importo di € 12.852,00.
Deduce l'incompetenza del Consiglio comunale quanto agli atti di concreta determinazione delle tariffe, che nella Regione Sicilia, sono di competenza esclusiva dell'organo esecutivo, seppur nell'ambito dei criteri generali fissati dall'organo consiliare.
Sostine dunque che deve ritenersi illegittima la deliberazione n. 6 del 29/01/2019 richiamata in seno alle premesse dell'avviso di accertamento di determinazione delle tariffe TARI, per incompetenza funzionale del Consiglio Comunale che le ha adottate;
ne consegue che essa deve essere disapplicata dal giudice tributario, con consequenziale travolgimento dell'avviso di accertamento che su di essa trova il presupposto, ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5 che prevede “Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
Eccepisce altresì l'inidoneità a produrre rifiuti urbani dei locali in questione nell'anno 2020, siccome destinati ad archivio di documenti, con produzione semmai di rifiuti speciali, di cui la Ricorrente_1 archivi srl ha provveduto a proprie spese all'integrale smaltimento mediante conferimento in appalto a ditte a ciò abilitate.
All'uopo, con decorrenza dall'1.01.2012, la società ricorrente ha presentato denuncia Prot. N. 194495 del 12.06.2012 (all.5) di non tassabilità delle relative superfici. Ed infatti, la Ricorrente_1 archivi srl nell'immobile di cui in premessa ha svolto esclusivamente l'attività di archiviazione di documenti e supporti informatici con dati sensibili e clausole di riservatezza, in forza di appositi contratti di appalto con enti pubblici e privati (vd. contratti all. sub 6). Per come dato evincere dai medesimi contratti era prevista la restituzione dei documenti ovvero in alternativa la relativa distruzione controllata e conferimento al macero su richiesta dei singoli committenti.
Richiama il comma 649 dell'art 1 della Legge del 27/12/2013 n. 147 secondo cui : “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente”.
Aggiunge che, comunque, affinché i rifiuti speciali non pericolosi, quali quelli oggetto del contendere (carta e cartoni), potessero essere semmai assimilati ai rifiuti solidi urbani era necessaria una delibera comunale regolamentare che ne individuasse le caratteristiche sia quantitative che qualitative, ai sensi del combinato disposto degli artt.184, c.2, lett. b) e 198, comma 2, lett g) del d. lgs. n. 152/2006, vigenti ratione temporis nell'anno 2020 oggetto del contendere. Dispone infatti l'art. 184, comma 2, cit., vigente ratione temporis, che “Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
Aggiunge che il successivo art. 198, comma 2, lett. g), cit., vigente ratione temporis dispone che “I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:…g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).”.
Si è costituito il Comune di Catania rilevando che lo Statuto del Comune attribuisce la competenza al Consiglio
Comunale , pertanto, in ottemperanza alla normativa della Regione Siciliana ed in conformità allo Statuto, la determinazione delle aliquote dei tributi spetta al Consiglio Comunale.
Per il resto, afferma che trattasi di rifiuti urbani e non, come sostiene la Società, di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, atteso che la categoria dei rifiuti assimilati non esiste più. Esiste oggi la nozione di rifiuto simile,
“simile” perché censito nell'allegato L-quater (codici CER determinati) e contestualmente prodotto da attività riportate nell'allegato L-quinquies (doppio criterio per dimostrare che sono rifiuti “simili”). Peraltro, a fortiori, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. stabilisce quali siano i rifiuti speciali e, con particolare riferimento al caso che ci occupa, considera tali quei rifiuti prodotti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi da quelli urbani.
Rileva che l'art. 20 del Regolamento della componente TARI dispone al comma 3 che la scelta da parte delle utenze non domestiche di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta comporta la riduzione del tributo del 60% e va comunicata al Comune entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito dalla normativa pro tempore vigente. Atteso che la Società ricorrente già risulta iscritta nei ruoli TARI per un deposito di mq. 4341, con la riduzione del 60% della tassa, pertanto gode della massima riduzione consentita, al pari delle aziende che decidono di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta rifiuti, si ritiene che la tassa rifiuti calcolata sul 40% della superficie occupata sia dovuta.
Inoltre va osservato che l'esenzione totale dalla TARI non è contemplata dal nostro ordinamento in quanto la tassa rifiuti è una “tassa di scopo” e va corrisposta anche se in misura ridotta quale contribuzione al mantenimento dell'igiene e della salute pubblica.
Conclude nel senso che la Società ricorrente già risulta iscritta nei ruoli TARI con la riduzione del 60% della tassa rispetto alla superficie occupata ed usufruisce della massima riduzione consentita dal Regolamento, al pari delle aziende che decidono di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta rifiuti, per cui la tassa rifiuti vada corrisposta al Comune, anche se in misura ridotta, quale contribuzione al mantenimento dell'igiene e della salute pubblica
Con successive memorie la società ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio del
Comune di Catania per difetto di rappresentanza del Dott. Difensore_3, stante la mancata allegazione del provvedimento sindacale n° 04/rag gen/50 del 04/02/2025, meramente richiamato nelle controdeduzioni avversarie e non prodotto agli atti del giudizio, con cui sarebbe stato presuntivamente attribuito a quest'ultimo il potere di rappresentanza e difesa dell'Ente
Ribadisce che la l n. 142/90 attribuisce al Consiglio comunale la competenza solamente in ordine alla
“istituzione e ordinamento dei tributi e alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; di conseguenza non è applicabile nell'ordinamento siciliano né il d.lgs. n. 267/2000 (cd. Testo Unico degli enti locali), introdotto successivamente in ambito nazionale, siccome mai oggetto di recepimento da parte del Legislatore Regionale,
Aggiunge che il Comune si limita a riconoscere una riduzione del 60% della tassa in forza però di una normativa e del Regolamento comunale entrati in vigore dal 1° gennaio 2021, e pertanto assolutamente irrilevanti ed inconferenti ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto invece l'anno d'imposta 2020; il
Comune richiama infatti “l'art. 184, comma 1 e ss. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020”, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Nell'annualità 2020 oggetto del contendere, in forza di quanto previsto dai su richiamati commi 641 e 649 dell'art 1 della Legge del 27/12/2013 n. 147, vigenti ratione temporis, non erano assoggettati a TARI i locali non suscettibili per come dimostrato di produrre rifiuti urbani ed ai sensi dei quali nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione non si doveva tener conto di quella parte di essa ove si formassero in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento e recupero avesse provveduto a proprie spese il relativo produttore, così come ampiamente documentato nel caso che ci occupa.
Ribadisce, infine, che nessuna assimilazione ai rifiuti solidi urbani può ritenersi pertanto operante neppure in via ipotetica per l'anno 2020 in questione in assenza di apposita delibera che ne individuasse le caratteristiche non solo qualitative, ma anche quantitative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, osserva il collegio che na normativa (art. 184, comma 1 e ss. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con le modifiche apportate dal d.lgs. 116/2020) invocata dal
Comune (riduzione forfettaria del tributo del 60%), non trova applicazione ratione temporis nel caso in esame, essendo entrata in vigore (2021) in epoca successiva all'anno d'imposta oggetto di causa, ossia l'anno 2020.
Per questa annualità in forza di quanto previsto dai commi 641 e 649 dell'art 1 della Legge del 27/12/2013
n. 147, non erano assoggettati a TARI i locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed ai sensi dei quali nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione non si doveva tener conto di quella parte di essa ove si formassero in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento e recupero avesse provveduto a proprie spese il relativo produttore.
Nella specie parte ricorrente assuma che l'intera superficie del deposito fosse destinata allo smaltimento dei rifiuti speciali (costituiti da documenti e supporti informatici con dati sensibili e clausole di riservatezza) per i quali ha provveduto, a proprie spese, all'integrale smaltimento mediante conferimento in appalto a ditte specializzate, previa denuncia (prot. n. 194495 del 12.06.2012 ) di non tassabilità delle relative superfici.
Il Comune non ha contestato tale affermazione, eventualmente allegando che in realtà non tutta la superficie era di fatto destinata alla formazione in via continuativa e prevalente di quei rifiuti speciali, ma (anche in via meramente presuntiva) solo una parte di essa.
La circostanza di fatto deve quindi ritenersi per pacifica.
Così stando le cose, e rilevato altresì che nessuna assimilazione ai rifiuti solidi urbani può ritenersi operante per i rifiuti di cui trattasi (per le particolari caratteristiche sopra illustrate) neppure per l'anno 2020 in questione, in assenza di apposita delibera che ne individuasse le caratteristiche, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,L cassa previdenza ed IVA
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR GIORGIO, Presidente
IS RA, TO
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5469/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N.3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116940 DEL 03/12/2024 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso ai fini TARI per l'anno d'imposta 2020 notificato in data 10/06/2025 in riferimento al deposito sito in Catania, zona industriale XVI strada, censito in Catasto al foglio 49, part. 151, irrogando altresì sanzioni per € 2.610,60 (30%), oltre interessi per € 1.528,12
e spese di notifica per € 11,55, così in totale richiedendo l'importo di € 12.852,00.
Deduce l'incompetenza del Consiglio comunale quanto agli atti di concreta determinazione delle tariffe, che nella Regione Sicilia, sono di competenza esclusiva dell'organo esecutivo, seppur nell'ambito dei criteri generali fissati dall'organo consiliare.
Sostine dunque che deve ritenersi illegittima la deliberazione n. 6 del 29/01/2019 richiamata in seno alle premesse dell'avviso di accertamento di determinazione delle tariffe TARI, per incompetenza funzionale del Consiglio Comunale che le ha adottate;
ne consegue che essa deve essere disapplicata dal giudice tributario, con consequenziale travolgimento dell'avviso di accertamento che su di essa trova il presupposto, ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5 che prevede “Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
Eccepisce altresì l'inidoneità a produrre rifiuti urbani dei locali in questione nell'anno 2020, siccome destinati ad archivio di documenti, con produzione semmai di rifiuti speciali, di cui la Ricorrente_1 archivi srl ha provveduto a proprie spese all'integrale smaltimento mediante conferimento in appalto a ditte a ciò abilitate.
All'uopo, con decorrenza dall'1.01.2012, la società ricorrente ha presentato denuncia Prot. N. 194495 del 12.06.2012 (all.5) di non tassabilità delle relative superfici. Ed infatti, la Ricorrente_1 archivi srl nell'immobile di cui in premessa ha svolto esclusivamente l'attività di archiviazione di documenti e supporti informatici con dati sensibili e clausole di riservatezza, in forza di appositi contratti di appalto con enti pubblici e privati (vd. contratti all. sub 6). Per come dato evincere dai medesimi contratti era prevista la restituzione dei documenti ovvero in alternativa la relativa distruzione controllata e conferimento al macero su richiesta dei singoli committenti.
Richiama il comma 649 dell'art 1 della Legge del 27/12/2013 n. 147 secondo cui : “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente”.
Aggiunge che, comunque, affinché i rifiuti speciali non pericolosi, quali quelli oggetto del contendere (carta e cartoni), potessero essere semmai assimilati ai rifiuti solidi urbani era necessaria una delibera comunale regolamentare che ne individuasse le caratteristiche sia quantitative che qualitative, ai sensi del combinato disposto degli artt.184, c.2, lett. b) e 198, comma 2, lett g) del d. lgs. n. 152/2006, vigenti ratione temporis nell'anno 2020 oggetto del contendere. Dispone infatti l'art. 184, comma 2, cit., vigente ratione temporis, che “Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
Aggiunge che il successivo art. 198, comma 2, lett. g), cit., vigente ratione temporis dispone che “I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:…g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).”.
Si è costituito il Comune di Catania rilevando che lo Statuto del Comune attribuisce la competenza al Consiglio
Comunale , pertanto, in ottemperanza alla normativa della Regione Siciliana ed in conformità allo Statuto, la determinazione delle aliquote dei tributi spetta al Consiglio Comunale.
Per il resto, afferma che trattasi di rifiuti urbani e non, come sostiene la Società, di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, atteso che la categoria dei rifiuti assimilati non esiste più. Esiste oggi la nozione di rifiuto simile,
“simile” perché censito nell'allegato L-quater (codici CER determinati) e contestualmente prodotto da attività riportate nell'allegato L-quinquies (doppio criterio per dimostrare che sono rifiuti “simili”). Peraltro, a fortiori, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. stabilisce quali siano i rifiuti speciali e, con particolare riferimento al caso che ci occupa, considera tali quei rifiuti prodotti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi da quelli urbani.
Rileva che l'art. 20 del Regolamento della componente TARI dispone al comma 3 che la scelta da parte delle utenze non domestiche di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta comporta la riduzione del tributo del 60% e va comunicata al Comune entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito dalla normativa pro tempore vigente. Atteso che la Società ricorrente già risulta iscritta nei ruoli TARI per un deposito di mq. 4341, con la riduzione del 60% della tassa, pertanto gode della massima riduzione consentita, al pari delle aziende che decidono di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta rifiuti, si ritiene che la tassa rifiuti calcolata sul 40% della superficie occupata sia dovuta.
Inoltre va osservato che l'esenzione totale dalla TARI non è contemplata dal nostro ordinamento in quanto la tassa rifiuti è una “tassa di scopo” e va corrisposta anche se in misura ridotta quale contribuzione al mantenimento dell'igiene e della salute pubblica.
Conclude nel senso che la Società ricorrente già risulta iscritta nei ruoli TARI con la riduzione del 60% della tassa rispetto alla superficie occupata ed usufruisce della massima riduzione consentita dal Regolamento, al pari delle aziende che decidono di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta rifiuti, per cui la tassa rifiuti vada corrisposta al Comune, anche se in misura ridotta, quale contribuzione al mantenimento dell'igiene e della salute pubblica
Con successive memorie la società ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio del
Comune di Catania per difetto di rappresentanza del Dott. Difensore_3, stante la mancata allegazione del provvedimento sindacale n° 04/rag gen/50 del 04/02/2025, meramente richiamato nelle controdeduzioni avversarie e non prodotto agli atti del giudizio, con cui sarebbe stato presuntivamente attribuito a quest'ultimo il potere di rappresentanza e difesa dell'Ente
Ribadisce che la l n. 142/90 attribuisce al Consiglio comunale la competenza solamente in ordine alla
“istituzione e ordinamento dei tributi e alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; di conseguenza non è applicabile nell'ordinamento siciliano né il d.lgs. n. 267/2000 (cd. Testo Unico degli enti locali), introdotto successivamente in ambito nazionale, siccome mai oggetto di recepimento da parte del Legislatore Regionale,
Aggiunge che il Comune si limita a riconoscere una riduzione del 60% della tassa in forza però di una normativa e del Regolamento comunale entrati in vigore dal 1° gennaio 2021, e pertanto assolutamente irrilevanti ed inconferenti ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto invece l'anno d'imposta 2020; il
Comune richiama infatti “l'art. 184, comma 1 e ss. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020”, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Nell'annualità 2020 oggetto del contendere, in forza di quanto previsto dai su richiamati commi 641 e 649 dell'art 1 della Legge del 27/12/2013 n. 147, vigenti ratione temporis, non erano assoggettati a TARI i locali non suscettibili per come dimostrato di produrre rifiuti urbani ed ai sensi dei quali nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione non si doveva tener conto di quella parte di essa ove si formassero in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento e recupero avesse provveduto a proprie spese il relativo produttore, così come ampiamente documentato nel caso che ci occupa.
Ribadisce, infine, che nessuna assimilazione ai rifiuti solidi urbani può ritenersi pertanto operante neppure in via ipotetica per l'anno 2020 in questione in assenza di apposita delibera che ne individuasse le caratteristiche non solo qualitative, ma anche quantitative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, osserva il collegio che na normativa (art. 184, comma 1 e ss. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con le modifiche apportate dal d.lgs. 116/2020) invocata dal
Comune (riduzione forfettaria del tributo del 60%), non trova applicazione ratione temporis nel caso in esame, essendo entrata in vigore (2021) in epoca successiva all'anno d'imposta oggetto di causa, ossia l'anno 2020.
Per questa annualità in forza di quanto previsto dai commi 641 e 649 dell'art 1 della Legge del 27/12/2013
n. 147, non erano assoggettati a TARI i locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed ai sensi dei quali nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione non si doveva tener conto di quella parte di essa ove si formassero in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento e recupero avesse provveduto a proprie spese il relativo produttore.
Nella specie parte ricorrente assuma che l'intera superficie del deposito fosse destinata allo smaltimento dei rifiuti speciali (costituiti da documenti e supporti informatici con dati sensibili e clausole di riservatezza) per i quali ha provveduto, a proprie spese, all'integrale smaltimento mediante conferimento in appalto a ditte specializzate, previa denuncia (prot. n. 194495 del 12.06.2012 ) di non tassabilità delle relative superfici.
Il Comune non ha contestato tale affermazione, eventualmente allegando che in realtà non tutta la superficie era di fatto destinata alla formazione in via continuativa e prevalente di quei rifiuti speciali, ma (anche in via meramente presuntiva) solo una parte di essa.
La circostanza di fatto deve quindi ritenersi per pacifica.
Così stando le cose, e rilevato altresì che nessuna assimilazione ai rifiuti solidi urbani può ritenersi operante per i rifiuti di cui trattasi (per le particolari caratteristiche sopra illustrate) neppure per l'anno 2020 in questione, in assenza di apposita delibera che ne individuasse le caratteristiche, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,L cassa previdenza ed IVA
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente