Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1349
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle tariffe TARI

    La normativa invocata dal Comune per la riduzione forfettaria del tributo (entrata in vigore nel 2021) non è applicabile ratione temporis all'anno d'imposta 2020. Per tale annualità, i locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani e destinati allo smaltimento di rifiuti speciali a proprie spese non erano assoggettati a TARI. La circostanza che l'intera superficie del deposito fosse destinata a rifiuti speciali è rimasta incontestata dal Comune.

  • Accolto
    Inidoneità dei locali a produrre rifiuti urbani

    La normativa (art. 184, comma 1 e ss. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con le modifiche apportate dal d.lgs. 116/2020) invocata dal Comune (riduzione forfettaria del tributo del 60%), non trova applicazione ratione temporis nel caso in esame, essendo entrata in vigore (2021) in epoca successiva all'anno d'imposta oggetto di causa, ossia l'anno 2020. Per questa annualità in forza di quanto previsto dai commi 641 e 649 dell'art 1 della Legge del 27/12/2013 n. 147, non erano assoggettati a TARI i locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed ai sensi dei quali nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione non si doveva tener conto di quella parte di essa ove si formassero in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento e recupero avesse provveduto a proprie spese il relativo produttore. Nella specie parte ricorrente assuma che l'intera superficie del deposito fosse destinata allo smaltimento dei rifiuti speciali (costituiti da documenti e supporti informatici con dati sensibili e clausole di riservatezza) per i quali ha provveduto, a proprie spese, all'integrale smaltimento mediante conferimento in appalto a ditte specializzate, previa denuncia (prot. n. 194495 del 12.06.2012 ) di non tassabilità delle relative superfici. Il Comune non ha contestato tale affermazione, eventualmente allegando che in realtà non tutta la superficie era di fatto destinata alla formazione in via continuativa e prevalente di quei rifiuti speciali, ma (anche in via meramente presuntiva) solo una parte di essa. La circostanza di fatto deve quindi ritenersi per pacifica. Così stando le cose, e rilevato altresì che nessuna assimilazione ai rifiuti solidi urbani può ritenersi operante per i rifiuti di cui trattasi (per le particolari caratteristiche sopra illustrate) neppure per l'anno 2020 in questione, in assenza di apposita delibera che ne individuasse le caratteristiche, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1349
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1349
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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