Versione
7 dicembre 2012
7 dicembre 2012
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.