CASS
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.NI AM, nato a [...] il [...]; 2.IE SA, nato a [...] il [...]; rappresentati ed assistiti dall'avv. Mario PA Fortunato - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 20/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e itricorscil;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4703 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 02/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/01/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 05/04/2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AM IN e di SA IE per il reato di cui al capo A) commesso in data 19/01/2008, come diversamente qualificato (artt. 640, 61 n. 7 cod. proc. pen., in luogo dell'originaria contestazione ex artt. 81 cpv., 110, 644, commi 1, 3, 4, 5 n. 1, 2, 3 e 4 cod. pen.), perché estinto per intervenuta prescrizione (maturata il 18/07/2015) ed ha assolto i sunnominati dal reato ascritto al capo B) d'imputazione (artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, 61 n. 2 e 7 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza e condannando gli imputati IN AM e IE SA anche al pagamento delle spese a favore delle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati IN e IE, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 578, comma 1 e 538 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza conferma le statuizioni civili, il risarcimento del danno e il pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili - riconosciute dalla sentenza di primo grado in capo ai ricorrenti - nonostante, per una diversa qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata abbia dichiarato il reato di cui al capo A) prescritto in epoca anteriore alla data di emissione della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza di primo grado (emessa il 05/04/2022), è fondato e dal suo accoglimento discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili. 2. Nel caso in esame, infatti, ci si trova di fronte ad una sentenza di appello che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado, erroneamente confermando le statuizioni civili. Va invero rammentato che, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Fava, Rv. 283670-01). 2 Il Consigliere estensore Il Presidente 3. La circostanza che il reato si sia prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, impregiudicata la possibilità del danneggiato di azionare il diritto nella competente sede, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che vanno revocate unitamente alla condanna alle spese processuali sostenute dalle parti civili. Restano fermi, invece, gli effetti penali relativi alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili a carico di IN AM e di IE SA nonché alla condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili SA RI SAria e AR PA, statuizioni che elimina tutte. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2025
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 20/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e itricorscil;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4703 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 02/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/01/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 05/04/2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AM IN e di SA IE per il reato di cui al capo A) commesso in data 19/01/2008, come diversamente qualificato (artt. 640, 61 n. 7 cod. proc. pen., in luogo dell'originaria contestazione ex artt. 81 cpv., 110, 644, commi 1, 3, 4, 5 n. 1, 2, 3 e 4 cod. pen.), perché estinto per intervenuta prescrizione (maturata il 18/07/2015) ed ha assolto i sunnominati dal reato ascritto al capo B) d'imputazione (artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, 61 n. 2 e 7 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza e condannando gli imputati IN AM e IE SA anche al pagamento delle spese a favore delle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati IN e IE, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 578, comma 1 e 538 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza conferma le statuizioni civili, il risarcimento del danno e il pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili - riconosciute dalla sentenza di primo grado in capo ai ricorrenti - nonostante, per una diversa qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata abbia dichiarato il reato di cui al capo A) prescritto in epoca anteriore alla data di emissione della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza di primo grado (emessa il 05/04/2022), è fondato e dal suo accoglimento discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili. 2. Nel caso in esame, infatti, ci si trova di fronte ad una sentenza di appello che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado, erroneamente confermando le statuizioni civili. Va invero rammentato che, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Fava, Rv. 283670-01). 2 Il Consigliere estensore Il Presidente 3. La circostanza che il reato si sia prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, impregiudicata la possibilità del danneggiato di azionare il diritto nella competente sede, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che vanno revocate unitamente alla condanna alle spese processuali sostenute dalle parti civili. Restano fermi, invece, gli effetti penali relativi alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili a carico di IN AM e di IE SA nonché alla condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili SA RI SAria e AR PA, statuizioni che elimina tutte. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2025