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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, LA
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5625/2022 depositato il 03/11/2022
proposto da
Comune di Fondi - Piazza Municipio N. 1 04022 Fondi LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo 212 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 437/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3595 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il difensore del Comune di Fondi si riporta a quanto dedotto in atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: Il difensore della Regione Lazio si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto dell'appello proposto dal Comune di Fondi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Lazio impugnava, dinanzi la CTP di Latina, l'avviso di accertamento n. 3595, del
04/12/2020, emesso dal Comune di Fondi per omesso versamento IMU 2015.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 8, del D.lgs. n. 23 /2011, alla luce del quale sosteneva la non debenza del tributo richiesto.
La stessa eccepiva, inoltre, l'errato calcolo dell'imposta, in virtù dell'inquadramento degli immobili oggetto dell'avviso nella categoria catastale “D”, riguardante gli immobili storico- monumentali, per i quali la normativa di riferimento prevede delle apposite detrazioni.
Resisteva in giudizio il Comune di Fondi, contestando tutto quanto ex adverso argomentato e dedotto, evidenziando la insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime dell'esenzione.
Rappresentava, inoltre, che gli immobili di proprietà della Regione Lazio non sono classificabili nella categoria “D”, come asserito da ricorrente.
La CTP di Latina con sentenza n. 437/2022 depositata il 19/04/2022 accolse il ricorso della Regione
Lazio compensando le spese;
ritenendo applicabili al caso le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 8 del D.lgs. n. 23/2011.
La sentenza è impugnata da Comune di Fondi che ne chiede la riforma, sostiene a tale proposito la:
· violazione di legge in riferimento all'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/11, all'art. 7 d.lgs. n. 504/92 e all'art. 10 regolamento comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 43/2013;
· motivazione errata, insufficiente e carente;
· violazione del principio di diritto affermato dalla suprema corte di cassazione;
· omessa pronuncia.
Si costituisce in giudizio la Regione Lazio contesta le eccezioni mosse dal Comune di Fondi, chiede il rigetto dell'appello e la vittoria sulle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
È infatti vero che, secondo la giurisprudenza della S.C. citata dal Comune resistente, affinché operi l'esenzione di cui all'art. 9 comma 8 d.lgs. n. 23\2011 occorre che la destinazione ai compiti istituzionali dell'Ente beneficiario non sia integrata da qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'Ente possessore, bensì la sua utilizzazione diretta ed immediata per l'assolvimento della finalità, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene, anche in comodato, a terzi.
Tuttavia, nel caso di specie, come attestato dalle numerose deliberazioni della Giunta Regionale, gli immobili oggetto di imposizione sono destinati ad attività istituzionale del Parco Naturale regionale dei
Monti Ausoni e Lago di Fondi.
Quest'ultimo, come noto, è stato istituito con Legge Regionale del 04.12.2008 n.21, il cui articolo 1 delinea i fini istituzionali del detto Ente. L'istituzione del parco è finalizzata:
a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area dei
Monti Ausoni e del Lago di Fondi, ivi comprese le grotte di Pastena e Collepardo;
b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;
c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avviino processi di trasformazione delle attività agricole in attività agrituristiche e turistico-rurali;
d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
e) alla creazione di un'unica area naturale protetta, comprensiva anche dei monumenti naturali di cui al comma 1.
Inoltre, l'art. 3 recita: “Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi, di seguito denominato ente regionale, cui è affidata la gestione del parco.”
È quindi del tutto evidente che l'Ente comodatario degli immobili di proprietà regionale partecipa al perseguimento di interessi pubblici specifici propri della Regione, per la cui attuazione è stato normativamente creato.
La creazione dell'Ente strumentale, pertanto, costituisce solo una modalità di perseguimento –secondo il principio di libertà di amministrazione delineato anche a livello comunitario- di interessi pubblici regionali discrezionalmente prescelta dalla Regione Lazio a tale fine.
Ne segue l'applicabilità dell'invocata esenzione di imposta.
Le spese per la novità della questione giuridica possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, LA
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5625/2022 depositato il 03/11/2022
proposto da
Comune di Fondi - Piazza Municipio N. 1 04022 Fondi LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo 212 00145 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 437/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3595 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il difensore del Comune di Fondi si riporta a quanto dedotto in atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: Il difensore della Regione Lazio si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto dell'appello proposto dal Comune di Fondi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Lazio impugnava, dinanzi la CTP di Latina, l'avviso di accertamento n. 3595, del
04/12/2020, emesso dal Comune di Fondi per omesso versamento IMU 2015.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 8, del D.lgs. n. 23 /2011, alla luce del quale sosteneva la non debenza del tributo richiesto.
La stessa eccepiva, inoltre, l'errato calcolo dell'imposta, in virtù dell'inquadramento degli immobili oggetto dell'avviso nella categoria catastale “D”, riguardante gli immobili storico- monumentali, per i quali la normativa di riferimento prevede delle apposite detrazioni.
Resisteva in giudizio il Comune di Fondi, contestando tutto quanto ex adverso argomentato e dedotto, evidenziando la insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime dell'esenzione.
Rappresentava, inoltre, che gli immobili di proprietà della Regione Lazio non sono classificabili nella categoria “D”, come asserito da ricorrente.
La CTP di Latina con sentenza n. 437/2022 depositata il 19/04/2022 accolse il ricorso della Regione
Lazio compensando le spese;
ritenendo applicabili al caso le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 8 del D.lgs. n. 23/2011.
La sentenza è impugnata da Comune di Fondi che ne chiede la riforma, sostiene a tale proposito la:
· violazione di legge in riferimento all'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/11, all'art. 7 d.lgs. n. 504/92 e all'art. 10 regolamento comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 43/2013;
· motivazione errata, insufficiente e carente;
· violazione del principio di diritto affermato dalla suprema corte di cassazione;
· omessa pronuncia.
Si costituisce in giudizio la Regione Lazio contesta le eccezioni mosse dal Comune di Fondi, chiede il rigetto dell'appello e la vittoria sulle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
È infatti vero che, secondo la giurisprudenza della S.C. citata dal Comune resistente, affinché operi l'esenzione di cui all'art. 9 comma 8 d.lgs. n. 23\2011 occorre che la destinazione ai compiti istituzionali dell'Ente beneficiario non sia integrata da qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'Ente possessore, bensì la sua utilizzazione diretta ed immediata per l'assolvimento della finalità, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene, anche in comodato, a terzi.
Tuttavia, nel caso di specie, come attestato dalle numerose deliberazioni della Giunta Regionale, gli immobili oggetto di imposizione sono destinati ad attività istituzionale del Parco Naturale regionale dei
Monti Ausoni e Lago di Fondi.
Quest'ultimo, come noto, è stato istituito con Legge Regionale del 04.12.2008 n.21, il cui articolo 1 delinea i fini istituzionali del detto Ente. L'istituzione del parco è finalizzata:
a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area dei
Monti Ausoni e del Lago di Fondi, ivi comprese le grotte di Pastena e Collepardo;
b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;
c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avviino processi di trasformazione delle attività agricole in attività agrituristiche e turistico-rurali;
d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
e) alla creazione di un'unica area naturale protetta, comprensiva anche dei monumenti naturali di cui al comma 1.
Inoltre, l'art. 3 recita: “Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi, di seguito denominato ente regionale, cui è affidata la gestione del parco.”
È quindi del tutto evidente che l'Ente comodatario degli immobili di proprietà regionale partecipa al perseguimento di interessi pubblici specifici propri della Regione, per la cui attuazione è stato normativamente creato.
La creazione dell'Ente strumentale, pertanto, costituisce solo una modalità di perseguimento –secondo il principio di libertà di amministrazione delineato anche a livello comunitario- di interessi pubblici regionali discrezionalmente prescelta dalla Regione Lazio a tale fine.
Ne segue l'applicabilità dell'invocata esenzione di imposta.
Le spese per la novità della questione giuridica possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello spese compensate.